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Dettagli procedura

GARA N. 64/2024: - affidamento del servizio gestione calore e impianti tecnologici 2025-2027

Ente: Città di Venezia
Oggetto: GARA N. 64/2024: - affidamento del servizio gestione calore e impianti tecnologici 2025-2027
Tipo di fornitura:
  • Lavori
  • Servizi
  • Ingegneria e Architettura
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 31.432.880,90 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 24.068.124,41 €
Oneri: 125.943,01 €
CIG: B4FD554C50
Stato: In corso
Centro di costo: Servizio Gare e contratti
Data pubblicazione : 27 dicembre 2024 11:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 18 febbraio 2025 23:59:00
Data scadenza: 26 febbraio 2025 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • DGUE
  • Domanda di partecipazione
  • Documento di Identità
  • Contributo ANAC
  • Cauzione - Fidejussione
  • Eventuali documenti integrativi
  • AVVALIMENTO
  • ATTESTAZIONE SOA
  • CERTIFICAZIONE ISO
  • RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO
  • CERTIFICAZIONE BOLLO
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:

Quesito n. 1) si richiede di confermare se, in virtù del principio di assorbimento delle categorie specialistiche in quella generale (OG11) alla luce delle innovazioni introdotte dal D.P.R. N. 207/2010, l`azienda in possesso di attestazione OG11 classe VI soddisfi il possesso dei seguenti requisiti indicati nel disciplinare di gara: OS28 Classe IV - OS3 Classe II - OS30 Classe I.

Quesito n. 2): in riferimento al requisito indicato dal disciplinare di gara al punto 11.3 2) ``avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale. Il concorrente a tal fine dovrà presentare la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità.`` Si richiede di chiarire se è sufficiente il possesso in alternativa di una tra le due (registrazione EMAS / ISO 14001). 

Risposta:

1) Come indicato nel capitolato speciale al punto 1.6 Ai fini dell’articolo 18 comma 21 dell’allegato II.12 al Codice dei contratti, NON ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui non è stata definita la categoria OG11, per le motivazioni evidenziate nella tabella ivi riportata.

2) è sufficiente il possesso in alternativa di una tra le due tra registrazione EMAS o ISO 14001

 

Chiarimento n. 2

Domanda:

1. In relazione a quanto richiesto al subcriterio A.2 “Redazione di PFTE” siamo con la presente a richiedere le seguenti precisazioni: - si chiede di confermare che, al pari della attestazione richiesta, sia possibile fornire in gara una autodichiarazione e/o una referenza rilasciata dal committente (pubblico o privato indifferentemente) relativa alla positiva approvazione del progetto presentato; 

2. si chiede inoltre di confermare l’equivalenza del PFTE indicato nell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 con lo studio di fattibilità e/o il progetto preliminare di cui all’art. 17 del DPR 207/2010, in continuità con quanto indicato all’art. 11.3 del Bando stesso. 

3. Si chiede di confermare l’interpretazione per cui il soggetto esecutore dei “servizi attinenti all’archi-tettura e all’ingegneria”, che deve essere un soggetto di cui all’art. 66 del Codice, può essere indicato dal concorrente e non necessariamente essere associato in ATI ai soggetti esecutori di “servizi e forniture” e di “lavori”. Si chiede inoltre di confermare che in caso positivo (cioè di società di ingegneria indicata) sia possibile inserire in progetto le referenze della società indicata ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio A.2.

Risposta:

1. è possibile fornire una referenza rilasciata dal committente (pubblico o privato) relativa alla positiva approvazione del progetto presentato evidenziando di aver concluso la prestazione senza contenziosi con il committente stesso.

2. Non sussiste l`equivalenza tra il PFTE indicato nell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 con lo studio di fattibilità e/o il progetto preliminare di cui all’art. 17 del DPR 207/2010. L`articolo 11.3 del Disciplinare di Gara tratta del possesso dei requisiti tecnico professionali e riporta testualmente ``- aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti di servizi di architettura e ingegneria analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, in particolare: Progetti di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi dell’art. 17 del DPR 207/2010 e/o dell’art. 6 dell’Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023`` pertanto riguarda solo ed esclusivamente i PFTE che l`operatore economico dichiara di aver eseguito per dimostrare di possedere i requisiti tecnici ed economici. Il PFTE che l`operatore dovrà eseguire in caso di aggiudicazione dell`appalto dovrà essere redatto solo ed esclusivamente ai sensi dell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023

3.  il soggetto esecutore dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, che deve essere un soggetto di cui all’art. 66 del Codice, può essere indicato dal concorrente e non necessariamente essere associato in ATI ai soggetti esecutori di “servizi e forniture” e di “lavori” è possibile inserire in progetto le referenze della società indicata dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, come esecutrice ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al subcriterio A.2.

 

Chiarimento n. 3

Domanda:

Con la presente siamo a chiedere gentilmente se, in relazione agli articoli 11.1 e 11.2 e 11,3 del Disciplinare di gara, per il soddisfacimento dei requisiti attinenti i servizi di architettura ed ingegneria, sia sufficiente indicare un progettista/studio di progettazione incaricato, oppure se sia necessario che tale figura sia inclusa quale membro di un Raggruppamento Temporaneo d’Imprese.

Risposta:

il soggetto esecutore dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, che deve essere un soggetto di cui all’art. 66 del Codice, può essere indicato dal concorrente e non necessariamente essere associato in ATI ai soggetti esecutori di “servizi e forniture” e di “lavori”