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Dettagli procedura

GARA N. 38/2019 RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - II° LOTTO FUNZIONALE (C.I. 13305 CUP F71H17000120001, CIG 7839480F89)

Ente: Città di Venezia
Oggetto: GARA N. 38/2019 RESTAURO E RISANAMENTO STATICO DEL COMPLESSO EX MANIFATTURA TABACCHI E RISTRUTTURAZIONE AD USO UFFICI GIUDIZIARI DI VENEZIA - II° LOTTO FUNZIONALE (C.I. 13305 CUP F71H17000120001, CIG 7839480F89)
Tipo di fornitura:
  • Lavori
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 15.246.289,55 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 14.738.862,76 €
Oneri: 507.426,79 €
CIG: 7839480F89
CUP: F71H17000120001
Stato: In svolgimento
Centro di costo: Servizio Gare e contratti
Data pubblicazione : 19 aprile 2019 15:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 28 maggio 2019 12:00:00
Data scadenza: 05 giugno 2019 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • DGUE
  • Domanda di partecipazione
  • Documento di Identità
  • Contributo ANAC
  • Cauzione - Fidejussione
  • Eventuali documenti integrativi
  • Passoe
  • sopralluogo
  • avvalimento
  • attestazione soa
  • certificazione iso
  • raggruppamento / consotzio / rete
  • certificazione bollo
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi
  • Offerta tempo
Per richiedere informazioni: gare@comune.venezia.it

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Ammessi Esclusi 26 giugno 2019 14:03:53 Altri Documenti
avviso ammessi esclusi 9-9-2019 11 settembre 2019 15:03:19 Altri Documenti
nomina commissione 11 settembre 2019 15:04:21 Altri Documenti
nomina seggio 11 settembre 2019 15:04:38 Altri Documenti
nomina presidente commissione 11 settembre 2019 15:05:02 Altri Documenti
graduatoria 11 settembre 2019 15:05:36 Altri Documenti
esito di appalto aggiudicato 14 febbraio 2020 10:39:07 Altri Documenti
curriculum vitae Fiorindo M. 26 maggio 2020 19:41:44 Altri Documenti
determina di aggiudicazione 24 giugno 2020 10:52:33 Altri Documenti

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, si chiede come mai nel bando di gara e nel disciplinare di gara ci sono due oggetti di gara diversi. saluti

Risposta:

Trattasi di un refuso, vedasi rettifica al disciplinare pubblicata.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Si chiede se l'importo della cat. OS18A possa essere coperto da un'impresa iscritta con cat. IIIbis che usufruisce dell'incremento di cui all'art. 61, comma 2, del DPR 207/2010

Risposta:

Si è possbile come espressamente previsto al punto 13.1.6 del disciplinare di gara.

 

Chiarimento n. 3

Domanda:

Possedendo la categoria OS18-A in classifica III-bis è possibile partecipare alla procedura dichiarando il subappalto necessario per il 30% della categoria senza necessità di ricorrere all'ATI (per tale categoria SIOS)?

Risposta:

Si è possibile subappaltarla fino ad un massimo del 30% dell'importo della categoria stessa. Si precisa inoltre che con la classifica III bis è possibile anche usufruire del cd "beneficio del quinto" di cui all' art. 61, comma 2, del DPR 207/2010 e richiamato al punto 13.1.6 del disciplinare di gara.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Si richiede se un'azienda in possesso di qualificazione SOA categoria OG2 classifica V, coprendo tutte le altre categorie con adeguate classifiche, tranne l'OS4, sia qualificata per la partecipazione alla gara in oggetto, beneficiando dell'incremento del quinto.

Risposta:
Si, è possibile. Si rinvia, per quanto riguarda la categoria OS4, a quanto precisato al punto 13.1.5 del disciplinare di gara
 

Chiarimento n. 5

Domanda:

Al punto 5.7 di pagina 10 del Disciplinare viene indicato che "La mancata effettuazione del sopralluogo e della visione della documentazione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara". A tal proposito si chiede se la sola "visione della documentazione" deve essere comunque effettuata presso i Vs. uffici ovvero se puo' essere assolto tale obbligo scaricando gli elaborati dal sito istituzionale

Risposta:

La "visione della documentazione" è assolta scaricando gli elaborati pubblicati sul sito istituzionale

Chiarimento n. 6

Domanda:

In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente Società pone i seguenti quesiti: 1. considerato che in data 19/04/2019 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, così detto “Sblocca Cantieri”, visto che il bando di gara relativo ai lavori in questione è stato pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale n. 47 anch’esso lo stesso giorno 19/04/2019, si chiede di confermare che, relativamente al punto 9 “Subappalto” del disciplinare di gara, possa essere applicato l’art. 105 D.L 50/2016 così come modificato dal su richiamato “Decreto Sblocca Cantieri”, e che quindi in fase di gara non sia necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori e tutti gli adempimenti ad essa conseguenti in fase di offerta.

Risposta:
Le disposizioni di modifica al d. lgs. 50/2016 contenute nel D.L. 32/2019 "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Per "successivamente alla data di entrata in vigore" si intende il 20 aprile 2019 in quanto la data di entrata in vigore del D.L. 32/2019 è il 19 aprile 2019, mentre la pubblicazione del bando è avvenuta sulla Gazzetta della Comunità europea in data 18 aprile e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 19 aprile. Ciò in coerenza con le FAQ pubblicate nel 2016 dall'ANAC sulla applicabilità del d. lgs. 50/2016 in relazione all'entrata in vigore, in cui la medesima espressione "successivamente alla data di entrata in vigore" ha avuto identica intepretazione.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Si chiede se il requisito di cui al punto 13.1.7 del disciplinare di gara, ovvero, "... iscrizione alla categoria 9 classe C dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al DM 3/6/2014 n. 120." può essere soddisfatto mediante avvalimento o si deve costituire ATI? Nel caso debba costituirsi ATI, qual è la categoria di lavorazioni, tra quelle indicate al punto 1.5 del disciplinare di gara, alla quale bisogna fare riferimento?

Risposta:
Ai sensi dell'art. 89, comma 10, del D.lgs 50/2016 non è ammesso l'avvalimento per il requisito del possesso dell'iscrizione allalbo gestori ambientali.

Per quanto riguarda la categoriA di lavorazione le lavorazioni alle quali si riferisce sono quelle collegate al progetto di bonifica e cioè:

OS1 Lavori in terra categoria 9: classe d) fino a € 1.000.000,00

OS21 Opere strutturali speciali categoria 9: classe c) fino a € 2.500.000,00

OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela categoria 9: classe d) fino a € 1.000.000,00

Chiarimento n. 8

Domanda:

Buongiorno. Siamo con la presente a richiedere la revisione dell’elaborato grafico di base gara 13305.PE.ARC.50 - PROGETTO - PIANTA PIANO PRIMO TIPOLOGIE SOTTOFONDI, PAVIMENTI E PARETI. Analizzando gli interventi previsti secondo la legenda di inserita in tale elaborato, si evince che in corrispondenza delle aperture tra le aule udienza 15-1-5 e 15-1-4, nonché tra le aule udienza 15-1-3 e 15-1-2 è prevista esclusivamente la posa di una “VERNICE INTUMESCENTE PER PILASTRI IN GHISA” (indicata con una linea di colore ROSSO IN LEGENDA), e nessun intervento di chiusura fisica. Contestualmente, in corrispondenza dei pilastri in ghisa esistenti presenti negli edifici 11, 14 e 15 è indicata la realizzazione di una “CONTROPARETE IN GESSOFIBRA” (linea colore ROSA SALMONE in legenda). Si chiede conferma del fatto che le lavorazioni sopra indicate siano in realtà state invertite in ragione della somiglianza visiva dei colori utilizzati, e che conseguentemente: • in corrispondenza delle aperture tra le aule udienza sia prevista la realizzazione di CONTROPARETI IN GESSOFIBRA • in corrispondenza dei pilastri in ghisa esistenti sia prevista la posa in opera di VERNICE INTUMESCENTE PER PILASTRI IN GHISA

Risposta:

GLI ELABORATI DI PROGETTO CORRETTI SONO STATI PUBBLICATI SOTTO LA VOCE "NUOVI ELABORATI GRAFICI"  CHE VANNO A SOSTITUIRE I CORRISPONDENTI ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO IDENTIFICATI CON I SEGUENTI CODICI:

13305.PE.ARC.50.PDF

13305.PE.ARC.51.PDF

13305.PE.ARC.52.PDF

13305.PE.ARC.49.PDF

Chiarimento n. 9

Domanda:

A pag 5 del disciplinare di gara è precisato che il luogo di esecuzione dei lavori è il Palazzo dell'ex Casinò del Lido ed inoltre sono riportati un numero CIG e numero CUP diversi da quelli del bando. Si chiede di confermare che si tratta di un refuso.

Risposta:

Si conferma che è un refuso. Si rinvia a quanto precisato nella rettifica n° 1 del 23/04/2019 PG 0211270

Chiarimento n. 10

Domanda:

In riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente Società pone i seguenti quesiti: 1. considerato che in data 19/04/2019 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 32 del 18/04/2019, così detto “Sblocca Cantieri”, visto che il bando di gara relativo ai lavori in questione è stato pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale n. 47 anch’esso lo stesso giorno 19/04/2019, si chiede di confermare che, relativamente al punto 9 “Subappalto” del disciplinare di gara, possa essere applicato l’art. 105 D.L 50/2016 così come modificato dal su richiamato “Decreto Sblocca Cantieri”, e che quindi in fase di gara non sia necessaria l’indicazione della terna dei subappaltatori e tutti gli adempimenti ad essa conseguenti in fase di offerta.

2. In riferimento alla procedura in oggetto si richiede se la qualificazione per le categorie OS3, OS28 ed OS30 possa essere soddisfatta con il possesso di attestazione SOA in categoria OG11 con classifica adeguata. in attesa di ricontro, ringraziando anticipatamente, porgiamo distini saluti.

Risposta:

1) Le disposizioni di modifica al d. lgs. 50/2016 contenute nel D.L. 32/2019 "si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". Per "successivamente alla data di entrata in vigore" si intende il 20 aprile 2019 in quanto la data di entrata in vigore del D.L. 32/2019 è il 19 aprile 2019, mentre la pubblicazione del bando è avvenuta sulla Gazzetta della Comunità europea in data 18 aprile e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana in data 19 aprile. Ciò in coerenza con le FAQ pubblicate nel 2016 dall'ANAC sulla applicabilità del d. lgs. 50/2016 in relazione all'entrata in vigore, in cui la medesima espressione "successivamente alla data di entrata in vigore" ha avuto identica intepretazione.

2) Si, è possibile partecipare con la categoria OG11 con classifica adeguata

Chiarimento n. 11

Domanda:

Buongiorno, si richiede se un'impresa in possesso di qualificazione SOA in OG11 V, OS28 IIIbis, OG30 V copra le categorie impiantistiche richieste dal bando, ossia OS3 II, OS28 IV, OS30 IV.

Risposta:
Si conferma, presupponendo un refuso nella indicazione della categoria OG30, non prevista, in luogo della OS30

Chiarimento n. 12

Domanda:

1)In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiedere quanto segue: - se la qualificazione per le categorie OS3, OS28 ed OS30 possa essere soddisfatta con il possesso di attestazione SOA in categoria OG11 con classifica adeguata; - relativamente al punto 16.2 parte IV del disciplinare di gara ed alla parte “IV:

2) Criteri di selezione” del DGUE, se i punti “B: Capacità economica e finanziaria” da 1a) a 6 e “C: Capacità tecniche e professionali” da 1a) a 12 possono essere depennati. In attesa di un Vs. cortese riscontro, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Risposta:

1) si conferma

2) si conferma

Chiarimento n. 13

Domanda:

la scrivente impresa, non in possesso del requisito di cui al punto 13.1.7 del disciplinare di gara "L’operatore economico concorrente deve inoltre possedere l’iscrizione alla categoria 9 classe C dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al DM 3 giugno 2014, n. 120", chiede conferma che lo stesso requisito sia riconducibile alla categoria SOA scorporabile OS1 e pertanto interamente subabappaltabile a impresa in possesso del requisito richiesto.

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Nella maschera di caricamento della documentazione amministrativa ci sono due sezioni "autocertificazione" e "certificazione in bollo", che si chiede di espliciate. Se nella sezione "certificazione in bollo" dovranno essere inserite le autocertificazioni per la marca da bollo, lo spazio "autocertificazioni" è da ritenersi "aggiuntivo" per ulteriori dichiarazioni di copia conforme?

Risposta:

La sezione autocertificazione è stata eliminata. Si precisa che la documentazione viene esaminata tutta indipendentemente dalla sua collocazione

Chiarimento n. 15

Domanda:

A pagina 23 del disciplinare di gara viene richiesta la compilazione della parte IV nelle lettere A, B, C e D. Ma possedendo la certificazione SOA è possibile saltare le sezioni B e C? La certificazione è di per sè giustifica di tali sezioni. Grazie

Risposta:

Si è possibile

Chiarimento n. 16

Domanda:

Relativamente alla richiesta contenuta nel disciplinare di gara al punto 13.1.7 - iscrizione alla categoria 9 classe C dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - nel caso in cui l'impresa/le imprese partecipanti, non la possedessero e fosse necessario provvedere con un'impresa terza, è possibile associare un'impresa in ATI verticale? In caso di risposta positiva, come si può quantificare la quota di partecipazione dell'impresa stessa? Altrimenti è possibile procedere con il subappalto come fosse una categoria scorporabile? Se fosse possibile, c'è bisogno di indicare una terna di subappalto per tale categoria? In attesa di un riscontro, si inviano cordiali saluti.

Risposta:
Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

 

Chiarimento n. 17

Domanda:

Buongiorno, con la presente, vista la particolarità dell'intervento, si chiede la possibilità di avere una proroga ai termini di presentazione dell'offerta.

Risposta:
Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

 

Chiarimento n. 18

Domanda:

Buongiorno, chiediamo i seguenti chiarimenti:

1. si chiede conferma che il rappresentante del subappaltatore indicato dal concorrente può attestare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del Codice a carico dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, presentando esclusivamente il DGUE debitamente compilato e sottoscritto senza necessità di allegare anche il Modello B di dichiarazione predisposto da codesta spettabile SA.

2. con riferimento al Passoe dei subappaltatori, si chiede la possibilità per gli stessi di poterlo presentare ciascuno come impresa singola, a causa dell'evidente difficoltà di apporre la firma digitale di ciascuno una volta generato dal concorrente come Rti dove tutti i subappaltatori compaiono come mandanti. grazie

Risposta:
1) no, occorre compilare il modello B (VEDI RETTIFICA ALLA FAQ N° 36)

2) si conferma

Chiarimento n. 19

Domanda:

In merito a quanto risposto al quesito della FAQ n. 7. L'impresa che dimostra il possesso del requisito relativo all'iscrizione alla categoria 9 classe C dell'albo dei gestori dei rifiuti ambientali deve necessariamente possedere anche le iscrizioni SOA relative alle categorie per le quali si procederà alla bonifica, ossia la OS1, la OS21 e la OG2? Oppure se un concorrente possiede le iscrizioni SOA per le suddette categorie, è sufficiente associare un'impresa iscritta solamente nell'albo dei gestori dei rifiuti ambientali? In attesa di un riscontro, distinti saluti.

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 20

Domanda:

Buongiorno, in ragione della complessità del progetto a base di gara e della necessità di prevedere le migliorie nella maniera più aderente possibile allo stato dei luoghi, come verificato all'atto del sopralluogo, si richiede una congrua proroga della scadenza per la presentazione delle offerte, pari ad almeno 4 settimane. Ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 21

Domanda:

Buongiorno, facciamo seguito alla vs risposta alla FAQ n.7 per chiedere quanto segue: - in considerazione che il requisito non può essere onorato attraverso l'avvallimento si chiede se sia possibile coprirlo attraverso la terna dei subappaltatori. Nell'attesa di un vostro cortese sollecito riscontro cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 22

Domanda:

Si chiede conferma circa l'applicabilità dell'articolo 79, comma 16, del DPR 207/2010 per cui le opere rientranti nelle categorie OS3-OS28-OS30 possano essere eseguite con adeguata iscrizione nella cat. OG11. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:

si conferma

Chiarimento n. 23

Domanda:

Spett.le Ente, si richiedono i seguenti quesiti: 1. In relazione a quanto riportato nel disciplinare a base di gara a pag. 29 sul punto A.2.3 Accessibilità e movimentazione dei mezzi pesanti, abbattimento di polveri, rumori e sistema antintrusione che dice “relazioni ed eventuali schede tecniche macchinari in formato A4 MAX 20 facciate, 1 documento denominato piano antintrusione” si richiede se il documento antintrusione debba essere conteggiato all'interno delle 20 facciate o sia ritenuto un allegato alla relazione. 2. Si richiede se eventuali indici siano da considerarsi all'interno del conteggio delle pagine di ciascuna delle 2 Relazioni o siano esclusi. In attesa di cortese riscontro, Distinti saluti

Risposta:

Il documento denominato " piano antintrusione" deve essere conteggiato all'interno delle 20 facciate della relazione e non è un suo allegato. Eventuali indici sono esclusi dal conteggio delle pagine di ciascuna delle 2 Relazioni.

Chiarimento n. 24

Domanda:

Buongiorno, si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. come può il concorrente inserire le voci che ritiene mancanti nella lista delle categorie e forniture se in questa non sono previsti spazi o fogli aggiuntivi in bianco? grazie

Risposta:

possono essere inseriti nella casella denominata "eventuali documenti integrativi"

Chiarimento n. 25

Domanda:

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a richiedere quanto segue:

1)- se la qualificazione per le categorie OS3, OS28 ed OS30 possa essere soddisfatta con il possesso di attestazione SOA in categoria OG11 con classifica adeguata; -

2) relativamente al punto 16.2 parte IV del disciplinare di gara ed alla parte “IV: Criteri di selezione” del DGUE, se i punti “B: Capacità economica e finanziaria” da 1a) a 6 e “C: Capacità tecniche e professionali” da 1a) a 12 possono essere depennati. In attesa di un Vs. cortese riscontro, con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Risposta:

1) si conferma

2) si conferma

Chiarimento n. 26

Domanda:

La presente per richiedere i seguenti chiarimenti:

1 - Con riferimento alla documentazione da inserire all’interno dell’ ”Offerta tecnico-organizzativa” (Capitolo 17 del Bando di Gara), relativamente al Sub Elemento “A2.1 – Cronoprogramma dei Lavori” il Bando di Gara riporta espressamente che il formato può essere “libero”. Si chiede a tal riguardo: • Se il cronoprogramma deve essere rappresentato in un'unica facciata oppure è possibile la distribuzione delle voci in più facciate; • Se il formato del foglio, o eventualmente dei fogli, deve essere ricondotto a formati standard tipo A4, A3, A2, A1, A0 o ppure sono utilizzabili anche altri formati; • Nel caso sia ammissibile l’adozione di più facciate se queste devono avere lo stesso formato.

2 - In riferimento a quanto pubblicato nella FAQ n.7 si chiede se il requisito di Iscrizione all'albo Gestori ambientali Classe 9 classe C sia soddisfatto se questa impresa partecipa in ATI possedendo le categorie OG 2 ed OS 21 (non in possesso della predetta classifica), con un'impresa in possesso di cat SOA OS1 ed iscritta all'albo dei gestori ambientali classe 9 categoria C?

Risposta:

1) - Il formato è stato indicato "libero" proprio per consentire al concorrente di rappresentarlo nella forma ritenuta più facilmente leggibile e comprensibile. Pertanto non si ritiene di precisare alcun formato, nè di stabilire un numero di facciate.

2) Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 27

Domanda:

Buongiorno, con riferimento alla Vs.risposta alla FAQ n. 7 si chiede il seguente chiarimento: le lavorazioni alle quali si riferisce il possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali, presuppone che il concorrente debba avere il certificato di cui al punto 13.1.7 di iscrizione alla classe C dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al DM 3 giugno 2014 n. 120, per una o per tutte le categorie indicate nella risposta alla Faq n. 7 (OS1 – OS21 – OG2) ? In altri termini la ns società, sprovvista della certificazione innanzi detta, ma in possesso delle qualificazioni SOA può partecipare alla gara quale capogruppo di RTI VERTICALE con società (mandante) che abbia la certificazione in questione e, sia iscritta alla SOA per la SOLA categoria OS1 classe II (qualificazione SOA necessaria ai fini di attribuzione quota % di partecipazione al RTI) ?

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 28

Domanda:

In riferimento all’appalto indicato in oggetto, si richiede a codesta spettabile stazione appaltante chiarimenti in merito al seguente quesito: Premesso che il requisito relativo al possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in cat. 9 è, ai sensi di legge, un requisito di esecuzione e dovrà pertanto essere posseduto dal soggetto che concretamente svolgerà tali attività; Si chiede di confermare che il requisito di iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in cat. 9, ove non posseduto dal concorrente, possa essere soddisfatto attraverso apposita dichiarazione di subappalto. In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 29

Domanda:

In merito al contenuto dell’Offerta Tecnico-Organizzativa, art. 17.1.1 del Disciplinare di gara, si chiede se laddove siano richieste schede tecniche (subcriteri A1.1, A1.2, A2.2, A2.3) queste siano da ritenersi comprese nel numero di pagine indicate, ovvero siano da ritenersi escluse dal computo delle pagine.

Risposta:

Le schede tecniche  di cui ai subcriteri A.1.1, A.1.2, A.2.2, A.2.3 devono intendersi comprese nel numero massimo di pagine indicate.

Chiarimento n. 30

Domanda:

Buongiorno, si richiede se il cronoprogramma da consegnare al punto A2.1 possa essere consegnato in forma di diagramma di GANTT "adimensionale", ossia senza alcuna indicazione dei giorni di durata delle singole lavorazioni. Cordiali saluti

Risposta:
Il cronoprogramma di cui al punto A.2.1 può avere la forma ritenuta più opportuna dal concorrente, purchè non sia in alcun modo riconducibile all'offerta tempo

Chiarimento n. 31

Domanda:

In riferimento all’appalto indicato in oggetto,si richiede a codesta spettabile stazione appaltante, in merito al sub elemento A 2.1, se è ammessa la presentazione in offerta di un diagramma a barre, per indicare la successione e integrazione tra le fasi di lavoro, senza indicazione dei tempi e pertanto non riconducibile all’offerta tempo In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.

Risposta:
Il cronoprogramma di cui al punto A.2.1 può avere la forma ritenuta più opportuna dal concorrente, purchè non sia in alcun modo riconducibile all'offerta tempo

Chiarimento n. 32

Domanda:

Buongiorno, con la presente si chiede se la parte evidenziata indicata nell'elaborato "13305.PE.CSA.03" : 17.4.3 Strutture principali Per la realizzazione delle strutture principali, l'acciaio sarà della seguente qualità: • UNI EN 10025-5 S355 J0W; 17.4.4 strutture secondarie Per la realizzazione delle strutture secondarie come i profili angolari interni ai cassoni e gli irrigidimenti a coppo dei cassoni d’impalcato, l'acciaio sarà della seguente qualità: • UNI EN 10025-5 S355 J0W; si tratta di refuso e quindi la qualità da considerare è "UNI EN 10025-5 S355 J0" come indicato nel computo metrico grazie

Risposta:

si conferma quanto conclude il quesito :la qualità da considerare è un "UNI EN 10025-5 S355 J0" come riportato nel CME.

Chiarimento n. 33

Domanda:

Con riferimento alla gara in oggetto, chiediamo cortesemente i seguenti chiarimenti.

1) Riscontriamo un’incongruenza fra i valori relativi alle prestazioni a corpo riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto (art. 5 pag. 12/70) rispetto a quanto riportato nel Computo Metrico Estimativo Strutturale (elaborato 13305.PE.CME.02) relativo a lavorazioni “a corpo”. Nel Capitolato Speciale d’Appalto le “lavorazioni edili afferenti la parte strutturale” pari ad Euro 621.480,42 ed i “lavori in terra” pari ad Euro 498.266,53 sono riportate fra le prestazioni “a misura”, mentre nel Computo Metrico Estimativo Strutturale sono ricomprese nell’importo per prestazioni “a corpo”. Chiediamo pertanto come vanno considerate queste due categorie di lavorazione.

2) Le nuove lavorazioni proposta dal Concorrente relative a migliorie tecniche vanno riportate in calce alla “Lista offerta prezzi” o su altro documento da inserire nella busta C offerta economica? Chiediamo indicazioni.

3) Il riepilogo della “Lista Offerta Prezzi” prevede al capitolo C un importo per lavorazioni in economia. Per determinare la percentuale di ribasso si deve decurtare l’importo complessivo offerto dal Concorrente di € 42.781,38 in quanto valore predefinito relativo a manodopera per lavori in economia non soggetto a ribasso (vedi Capitolato Speciale d’Appalto, Art. 2, pag. 6/70)? Conseguentemente è corretta la seguente formula per il calcolo della percentuale di ribasso: (14.844.083,79 – (importo offerto dal Concorrente per i capitoli A+B+C – 42.781,38)) / 14.844.083,79 * 100 ? In ogni caso si chiede cortesemente di indicare la formula corretta per il calcolo della percentuale di ribasso. Inoltre si chiede di chiarire l’importo effettivo della sola manodopera per economie non soggetta a sconto: infatti nel CSA è pari a € 42.781,38 mentre nel computo (elaborato 13305.PE.CME.01) al capitolo “Lavori in economia” si riscontra solo manodopera per un importo pari ad € 148.002,41.

Risposta:

1) Si confermano i valori relativi alle prestazioni a corpo e a misura riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto (art. 5 pag. 12/70); tali valori sono coerenti con le quantità riportate nella lista offerta prezzi che come indicato in premessa della stessa è il parametro di riferimento sovraordinato rispetto ai computi metrici estimativi per la ripartizione della lavorazione a corpo e a misura.

2) Per inserire eventuali voci nella lista categorie per offerta prezzi, come precisato in precedente risposta (n. 24) va inserito un documento firmato contenente le variazioni. Questo documento conterrà la pagina variata, con il medesimo numero seguito da bis (ad es. se viene sostituita la pagina 10, sarà indicata come pagina 10 bis) che conterrà le voci già presenti oltre a quella di nuovo inserimento e che va a sostituire la corrispondente pagina della lista. Nella lista ufficiale messa a disposizione la pagina sostituita andrà barrata con l'indicazione SOSTITUITA con pagina ad es. 10 bis.

3) L'  importo complessivo dei lavori in economia pari a € 148.002,41 non è soggetto a ribasso d’asta, come indicato espressamente nel bando di gara, che prevale su quanto diversamente riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto o altri documenti progettuali. Si provvede pertanto alla sostituzione della Lista per Offerta Prezzi e del suo riepilogo finale in coerenza con quanto stabilito nel Bando di gara. La formula per il calcolo della percentuale di ribasso è quella indicata nel disciplinare di gara.

 
 

Chiarimento n. 34

Domanda:

Se un Raggruppamento Temporaneo di imprese, in possesso di tutte le ctg./classifiche SOA previste dall’appalto, ha al suo interno una società mandante che possiede il certificato di iscrizione in categoria 9 classe C dell’Albo Nazionale per la gestione dei rifiuti nonché qualificazione SOA in ctg OS1 per classifica II, si chiede se l’ RTI concorrente sia qualificato alla gara ? Vogliate cortesemente fornire risposta esauriente pregandoVi di non limitarVi a rispondere….”si vedano precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata”. Si ringrazia anticipatamente

Risposta:

Come precisato nella richiamata rettifica n. 3 "Le lavorazioni alle quali si riferisce il requisito sono quelle collegate al progetto di bonifica e cioè le categorie OS1 Lavori in terra, OS21 Opere strutturali speciali e OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" con riferimento agli importi ivi indicati. Quindi per ognuna delle lavorazioni e importi indicati occorrono la qualificazione e l'iscrizione.

Chiarimento n. 35

Domanda:

Buongiorno, preso atto delle risposte alle varie FAQ riferite alla categoria 9 classe c per la gestione dei rifiuti e letta la terza rettifica al bando di gara, si chiede cortesemente di formulare una risposta univoca : - Indipendentemente dal possesso delle categorie SOA OG2, OS1, OS21, è possibile individuare un'unica terna di subappaltatori per coprire la sola categoria 9c? Quindi senza che questi subappaltatori posseggano alcuna delle categorie SOA sopra citate? - in alternativa, è possibile inserire nel RTI un'impresa in possesso della sola categoria 9c per il totale dell'importo sempre indipendentemente dal possesso delle SOA OG2, OS1, OS21? Nel ringraziare si porgono cordiali saluti.

Risposta:

no, devono possedere anche la SOA nelle lavorazioni indicate nella rettifica n° 3

Chiarimento n. 36

Domanda:

1) alla luce delle risposte ai quesiti pubblicate il 17/05/2019, chiediamo i seguenti chiarimenti: - Faq n. 18: codesto spettabile ente chiarisce che il modello B va presentato in ogni caso anche se il rappresentante dell'operatore economico dichiara per tutti i soggetti di cui all’art. 80 c.3 del Codice nel DGUE da Voi predisposto; tale pretesa, oltre ad appesantire notevolmente il volume di dichiarazioni da ottenere dai subappaltatori, è comunque soddisfatta dal DGUE così come richiesto dal bando di gara.

2) Si chiede di rettificare la risposta alla Faq 18. - Faq n. 24: codesto spettabile ente risponde che le voci aggiuntive alla lista delle categorie che il concorrente ritiene mancanti possono essere inseriti nella casella denominata "eventuali documenti integrativi"; il senso della domanda però è diverso ovvero si chiede dove devono essere scritte le voci aggiuntive alla lista; ad esempio in pagine aggiuntive da inserire prima della pagina finale della lista, magari numerandole con la formula “pag. 70.1”, “pag. 70.2”, ecc.

Risposta:

1) Il modello B è stato messo a disposizione sulla base di una prassi consolidata per agevolare la presentazione delle dichiarazioni necessarie ai sensi dell'art. 80, comma 3 del d. lgs. 50/2016. Non lo si ritiene un "notevole appesantimento" in quanto trattasi di modello precompilato da firmare, ma nella considerazione che viene invece inteso come tale, a rettifica della precedente risposta a quesito si precisa che NON è necessaria la presentazione ed è sufficiente quanto dichiarato nel DGUE.

2) Per inserire eventuali voci nella lista categorie per offerta prezzi, come precisato in precedente risposta (n. 24) va inserito un documento firmato contenente le variazioni. Questo documento conterrà la pagina variata, con il medesimo numero seguito da bis (ad es. se viene sostituita la pagina 10, sarà indicata come pagina 10 bis) che conterrà le voci già presenti oltre a quella di nuovo inserimento e che va a sostituire la corrispondente pagina della lista. Nella lista ufficiale messa a disposizione la pagina sostituita andrà barrata con l'indicazione SOSTITUITA con pagina ad es. 10 bis.

Chiarimento n. 37

Domanda:

Buongiorno. Trattandosi di gara con offerta economicamente più vantaggiosa e quindi con apporto di migliorie, si chiedono le modalità precise con cui bisogna adattare la lista delle categorie in caso di voci e/o quantità da variare (anche negative nel caso) o voci da aggiungere laddove la lista non ha spazi.. Grazie

Risposta:

Per inserire eventuali voci nella lista categorie per offerta prezzi, come precisato in precedente risposta (n. 24) va inserito un documento firmato contenente le variazioni. Questo documento conterrà la pagina variata, con il medesimo numero seguito da bis (ad es. se viene sostituita la pagina 10, sarà indicata come pagina 10 bis) che conterrà le voci già presenti oltre a quella di nuovo inserimento e che va a sostituire la corrispondente pagina della lista. Nella lista ufficiale messa a disposizione la pagina sostituita andrà barrata con l'indicazione SOSTITUITA con pagina ad es. 10 bis.

Chiarimento n. 38

Domanda:

Buongiorno. E' possibile indicare nella terna un subappaltatore a sua volta indicato nella terna di altro concorrente? Il divieto imposto al punto 9.4 pare rivolto solo a subappaltatori che partecipino IN PROPRIO alla gara quindi come operatori economici o mandanti ecc. ecc. Grazie

Risposta:

Si. Vedasi sempre il punto 9.4 del disciplinare di gara  dove si precisa altresì: " E' consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti"

Chiarimento n. 39

Domanda:

Buongiorno. Vogliamo sottoporre il seguente quesito: partecipa un Consorzio stabile che ha tutte le iscrizioni SOA richieste dal bando di gara (oltre ad una consorziata in possesso della cat. OG2) e indica anche una consorziata in possesso della cat. 9C per la gestione ambientale ma un attestato SOA che non comprende le categorie richieste dal bando. Può tale Consorzio stabile partecipare alla gara? Purtroppo si segnala che la rettifica n.3 non è molto chiara in tal senso e potrebbe produrre fraintendimenti nei partecipanti alla gara. Grazie

Risposta:

Come precisato nella richiamata rettifica n. 3 "Le lavorazioni alle quali si riferisce il requisito sono quelle collegate al progetto di bonifica e cioè le categorie OS1 Lavori in terra, OS21 Opere strutturali speciali e OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela" con riferimento agli importi ivi indicati. Quindi per ognuna delle lavorazioni e importi indicati occorrono la qualificazione e l'iscrizione.

Chiarimento n. 40

Domanda:

Buongiorno, posto che nella categoria prevalente OG2, oltre alle opere di restauro, sono presenti anche altre tipologia di lavorazioni omogenee (ad esempio i serramenti, le opere di finitura edile ecc.), chiediamo se sia possibile indicare una terna di subappaltatori, per ciascuna di dette lavorazioni omogenee, i quali siano qualificati nelle categorie di appartenenza di tali lavorazioni (ad esempio OS6, OS7 ecc.). grazie

Risposta:
No, ai fini della qualificazione in gara non sono richieste le categorie OS6 e OS7
 

Chiarimento n. 41

Domanda:

Nell’ambito della gara di cui all’oggetto e con riferimento alla documentazione da inserire all’interno dell’”Offerta tecnico-organizzativa” (Capitolo 17 del Bando di Gara) siamo con la presente a richiedere il seguente chiarimento: Con riferimento al Sub Elemento “A1.1 – Proposte migliorative relative alla durabilità delle strutture metalliche non protette da vernice intumescente” l’analisi della documentazione messa a disposizione per lo svolgimento della gara d’appalto, con particolare riferimento alla relazione tecnica strutturale ed al computo metrico estimativo, ha evidenziato che per le strutture metalliche sono previsti i seguenti trattamenti di protezione al fuoco: 1. Intonaco intumescente R60 da applicare sulle carpenterie metalliche non a vista; 2. Pittura intumescente R60 ed R120 da applicare sulle carpenterie ed elementi in ghisa a vista. Sulle ulteriori carpenterie non oggetto di interventi di protezione al fuoco non sono previsti trattamenti di finitura. Preso atto che i contenuti del sub elemento A.1.1 di pagina 35 del Bando di Gara escludono dalla miglioria le strutture protette da vernici intumescenti (punto 2), si chiede pertanto di meglio specificare le strutture metalliche cui rivolgere la proposta migliorativa ed in particolare: • Alle strutture metalliche da proteggere con l’intonaco intumescente? • Alle ulteriori carpenterie metalliche non oggetto di trattamento di protezione al fuoco?

Risposta:

Le strutture metalliche a cui rivolgere la proposta migliorativa sono "le ulteriori carpenterie metalliche non oggetto di protezione al fuoco", in quanto già protette al fuoco da parete R60. Si intende in tal modo migliorare la durabilità delle strutture stesse

Chiarimento n. 42

Domanda:

Buongiorno, si richiede quali siano le voci di computo comprese nell'OS21 che concorrono a formare l'importo di 1.573.684,93€ per cui è richiesta l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali, dato che la quasi totalità delle opere ricadenti in tale categoria è costituita dalla realizzazione di nuove strutture. Si pone la stessa domanda per la categoria OG2, dove sono individuate lavorazioni di demolizione e semplice conferimento a discarica di materiali di risulta, pertanto non inerenti ad attività di bonifica. Cordiali saluti

Risposta:

Le voci di computo comprese nell'OS21 che concorrono a formare l'importo di 1.573.684,93 sono quelle afferenti la realizzazione delle opere fondazionali dei piani terra degli edifici 10-11-14-15 e più precisamente:

E.09.04.00
P1.3.7
P1.3.6
P1.3.8.1
P1.3.8.2
P1.3.10
P1.3.20.2
P1.3.20.3
P8.1.111
Z.ST.01
Z.ST.02
Z.ST.04
Z.ST.05
Z.ST.12
F.01.09.d
F.01.33.c
Z.ST.06
 
Le voci di computo comprese nell'OG2 che concorrono a formare l'importo di € 275.871,66 sono quelle afferenti la demolizione dei sottofondi e pavimenti esistenti e la realizzazione dei nuovi, e più precisamente:
P1.12.6.1
P1.12.6.2
NP.16
P1.14.9.3
P1.14.102
P1.1.18
P1.1.17
 

 

Chiarimento n. 43

Domanda:

Buongiorno, si chiede conferma che, come riportato a pagina 16 del disciplinare di gara, nel caso di concorrente in costituendo RTI, le ulteriori riduzioni da applicarsi all’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7 del Codice, come ad esempio nell’ipotesi di possesso della certificazione ambientale ISO 14001, si applicano anche se nel raggruppamento tale certificazione è posseduta da una sola delle imprese associate (e non anche da tutte le altre) e si applicano sull’importo complessivo da garantire. Esempio: caso di costituendo RTI tra due imprese in possesso entrambe della certificazione ISO 9000 e una sola impresa in possesso della certificazione ISO 14001 = importo garantito cauzione provvisoria €. 121.970,32.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 44

Domanda:

Si chiede se sia conforme o meno alla vigente normativa in tema di contratti pubblici il bando di cui alla procedura d’appalto in esame che non consenta pienamente ad un consorzio stabile di partecipare avendo tutte le iscrizioni SOA richieste dal bando e che indica, tra gli altri, come esecutori, società ad esso consorziate in possesso della cat. 9C Albo Nazionale Gestori Ambientali ma non iscritta alle categorie SOA richieste possedute dal Consorzio stesso. Grazie

Risposta:

Con ta terza rettifica si è cercato di precisare, anche alla luce dei quesiti pervenuti, le caratteristiche del requisito di idoneità tecnica richiesto, relativo alla iscrizione all'albo dei gestori ambientali, chiarendo che esso è necessario per le lavorazioni indicate al punto 13.1.7. Ciò significa che per ognuna delle lavorazioni e importi indicati occorre che l'operatore economico abbia la qualificazione e l'iscrizione. Le modalità di soddisafcimento di tali requisiti sono quelle consentite dal Codice e dal disciplinare di gara. Nel caso dell'operatore economico consorzio stabile di cui all'art 45, comma 2, lettera c) del Codice, si applica l'art. 47 del Codice medesimo, nel testo previgente all'ultima modifica di cui al D.L. 32/2019, non applicabile, per quanto già chiarito, al bando. Quindi il consorzio può utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto, sia, mediante avvalimento (ovviamente ove possibile), quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Le casistiche, quindi, sono varie e sono rimesse alla valutazione del seggio di gara.

Si osserva ad esempio che per la categoria OG2 bisogna tener conto della specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui non solo vige il divieto di avvalimento indicato nel capitolato, ma è anche necessario il possesso dei requisiti in capo all’impresa consorziata designata per eseguire i lavori, secondo conforme orientamento di ANAC e Consiglio di Stato. Ciò in quanto la finalità di tale disciplina è quella di evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall’esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.
 

 

Chiarimento n. 45

Domanda:

Spett.le Ente, in merito alla procedura di gara in oggetto, si chiede conferma se le opere in economia previste in progetto e pari ad € 148.002,41 sono non soggette a ribasso d’asta. Tali opere in economia, incluse nella lista offerta prezzi (da compilare a cura del Concorrente) nelle voci NP.O4–NP.OC-NP.OQ-NP.OS riguardano la sola manodopera, pertanto si chiede se il ribasso offerto dal Concorrente debba essere calcolato sull'importo a base di gara di € 14.738.862,76 (lavori a corpo e lavori a misura), come peraltro indicato a pag. 40 del disciplinare di gara, oppure debba essere calcolato sull'importo di € 14.886.865,17 (lavori a corpo, lavori a misura, lavori in economia).

Risposta:

vedi FAQ n° 33

Chiarimento n. 46

Domanda:

Buongiorno, in merito alla seconda rettifica al disciplinare,

1) si cita aggiornato anche l'elenco prezzi oltre alla lista delle lavorazioni, ma tra gli elaborati aggiornati non c'è,

2) facciamo inoltre presente che avendo verificato la nuova lista delle lavorazioni, il totale soggetto a ribasso risulta di 14.741.487,83 € e non 14.738.862,76 € come dovrebbe essere da Disciplinare.

3) Si chiede anche conferma della quantità pari a 81,18 dell'art. P1.18.9 in quanto corrisponde al P.U. e non alla quantità. Cordiali saluti

Risposta:

1) trattasi di un unico documento come chiaramente indicato nella seconda rettifica;

2) vedi FQ n° 33

3) La quantità corretta dell’articolo P1.18.9 è 51 (cinquantuno) e non 81,18, che invece è il suo prezzo unitario; trattasi di un refuso.

Chiarimento n. 47

Domanda:

Buongiorno, si richiede se il requisito di possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali sia soddisfacibile da impresa mandante in ATI verticale. Cordiali saluti

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 48

Domanda:

Buongiorno, si richiede se il requisito di possesso dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali sia soddisfacibile tramite subappalto necessario a ditta specializzata in possesso di suddetta iscrizione. Cordiali saluti

Risposta:

Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

Chiarimento n. 49

Domanda:

Buongiorno, in riferimento alla terza rettifica del bando ed ai successivi chiarimenti intervenuti in merito all’obbligo dell’operatore economico di possedere l’iscrizione per la categoria 9 classifica c dell’Albo dei gestori ambientali riferibile alle categorie SOA come richiesto, avendo questa impresa eseguito il sopralluogo in data 14 maggio u.s. e la pubblicazione di rettifica del bando in data 16/05, volendo questa impresa partecipare alla gara indetta da codesto spettabile ente e dovendo necessariamente partecipare con impresa qualificata da associare al raggruppamento temporaneo di imprese, a completamento della richiesta del bando, si chiede se sia necessario eseguire un sopralluogo supplementare con delega dell’impresa in possesso dei suddetti requisiti o sia sufficiente procedere con la presentazione dell’istanza di ammissione assumendo anche questa impresa nel raggruppamento temporaneo rimanendo comunque la presente in veste di “capogruppo mandataria”. In attesa di cortese ed urgente riscontro porgiamo cordiali Saluti

Risposta:

Il punto 5.5 del disciplinare di gara stabilisce che il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. Considerate le particolari circostanze descritte nel quesito, si ritiene che in questo caso sia sufficiente una delega anche se successiva, in cui si dichiari di avere conoscenza ed approvare gli esiti del sopralluogo già svolto.

Chiarimento n. 50

Domanda:

In merito al chiarimento n. 44, con il quale restringete in maniera grossolana la partecipazione dei consorzi stabili, tenendo con della totale confusione che si sta facendo sui requisiti richiesti, che sta mettendo in condizione i partecipanti di cambiare compagine quotidianamente, vi informiamo che il richiamo all’art. 47 del codice e il successivo passaggio alla qualificazione tramite i consorziati designati oppure tramite avvalimento dei soci non designati NON E' LEGITTIMO perchè l'art. 47 vigente alla gara (prima dello SBLOCCA CANTIERI) si riferisce ai consorzi stabili di servizi, come può essere tranquillamente confrontato leggendo il DLGS 50/2016 art. 216 comma 14 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 05427/2018 con la quale ha chiarito che, fino all’entrata in vigore del Regolamento ANAC, i Consorzi di lavori si qualificano con il DPR 207/2010. Di conseguenza eccetto per la categoria OG2 e per le lavorazioni dell'albo gestori ambientali, i consorzi stabili non hanno nessun obbligo di designare consorziati qualificati. Le aziende che stanno partecipando alla gara stanno investendo non poco per presentare un'offerta adeguata ai lavori da eseguire, vi chiediamo di metterci in condizione di lavorare tranquillamente.

Risposta:

La stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti giuridici afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla gara, ma solo a chiarimenti sulla procedura, perchè la decisione nel merito spetta solo al seggio di gara. Le risposte ai quesiti sono state date comunque, con spirito di collaborazione verso gli operatori economici e per favorire la partecipazione, anche se dal tono usato nel quesito si desume che tale intenzione non è stata compresa. Ciò premesso si osserva, fatta salva la autonoma decisone del seggio di gara come dianzi precisato, che il rinvio dell'art. 216 comma 14 al D.P.R. 207/2010 citato nel quesito, sembra riguardare il sistema di qualificazione dei lavori pubblici, mentre l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali non viene considerata ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA. Detto requisito è invece necessario, a norma di legge, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti e non è ammesso l'avvalimento. Si ribadisce comunque che la decisione sulla ammissione spetta al seggio di gara.