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Chiarimento

  • Buongiorno, Si richiedono i seguenti chiarimenti:

    1- PREMIO A BASE DI GARA - si chiede se il PREMIO A BASE di GARA indicato debba intendersi al LORDO o al NETTO delle imposte sulle assicurazioni;

    2- OPERE D’ARTE - si chiede se presente una polizza a copertura delle opere d’arte ed in caso affermativo se ne chiede il valore assicurato (massimale o limite di indennizzo); in caso di risposta negativa si chiede elenco di dettaglio delle opere che si intende assicurare con la presente copertura con indicazione in elenco di quelle di valore superiore ad € 100.000,00;

    3- ELENCO FABBRICATI ASSICURATI – Si chiede cortesemente elenco dei fabbricati assicurati e ove indisponibile almeno l’elenco dei principali (maggior valore);

    4- FABBRICATI ASSICURATI - chiediamo se Il teatro la Fenice e la Basilica di San Marco siano inclusi tra i beni assicurati; 5- ESCLUSIONI – Si chiede conferma che quanto riportato all’Art. 2 - ultimo capoverso “Tutto quanto sopra (punti da A a T), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso”, non sia applicabile alle esclusioni riportate ai punti a) b) f) g) h);

    6- MAREMOTO – FENOMENO c.d. DELL’ACQUA ALTA – PENETRAZIONE DI ACQUA MARINA – Si chiede conferma che tale tipologia di danno si intende esclusa dalle garanzie prestate con la presente polizza;

    7- DEMOLIZIONE E SGOMBERO – Si chiede di indicare la somma assicurata per questa garanzia;

    8- RICORSO TERZI – Si chiede di indicare la somma assicurata per questa garanzia;

    9- SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO – Si chiede conferma che i limiti in cifra fissa riportati alle singole garanzie, come ad esempio “EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI ATMOSFERICI - TERREMOTO – INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTO, ECC.” devono considerarsi per sinistro, anno ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti;

    10 - Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione della gara ed emissione della polizza, alla sostituzione di quanto già presente in polizza con le seguenti clausole: Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.”

    11) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.”

    12) MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (------) dichiara e il Contraente prende atto che (-----) non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone (------) a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

    Domanda del: 22/11/2022 aggiornata il 22/11/2022
  • 1) Il premio a base di gara deve intendersi al lordo delle imposte

    2) Il Comune di Venezia non dispone di una copertura assicurative per le opere d’arte. Non è disponibile un’ elenco opere. Vogliate fare riferimento all’art. 6 Determinazione del danno Sezione 5.

    3) Relativamente all’elenco immobili rimandiamo al seguente link sul sito del Comune di Venezia con i dati aggiornati al 2021 https://www.comune.venezia.it/it/content/patrimonio-immobiliare. La MUR è rappresentata da Palazzo Ducale

    4) Il Teatro La Fenice è incluso tra i beni assicurati La Basilica di San Marco non è inclusa tra i beni assicurati

    5) Si specifica che le lettere richiamate nel quesito trovano applicazione nell’ultimo capoverso dell’art. 2, conformemente al capitolato in corso.

    6) Vogliate fare riferimento all’ Art. 7 punto A sezione 4

    7) La somma assicurata per sinistro/anno

    8) La somma assicurata per sinistro/anno

    9) Si conferma che i limiti di indennizzo riportati in cifra fissa devono considerarsi per sinistro, anno ed in aggregato.

    10) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

    11) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

    12) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

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