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GARA N. 76/2022 - AFFIDAMENTO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I SEGUENTI LOTTI: LOTTO 5: ALL RISKS FABBRICATI – CIG 9459134450

Soggetto aggiudicatore: Città di Venezia
Oggetto: GARA N. 76/2022 - AFFIDAMENTO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I SEGUENTI LOTTI: LOTTO 5: ALL RISKS FABBRICATI – CIG 9459134450
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 2.350.000,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 2.350.000,00 €
CIG: 9459134450
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Servizio Gare e contratti
Aggiudicatario : BORTOLI ASSICURAZIONI SNC DI BORTOLI MARCO & BORTOLI FILIPPO MARIA
Data di aggiudicazione: 14 febbraio 2023 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 360.500,00 €
Data pubblicazione: 31 ottobre 2022 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 20 novembre 2022 23:59:00
Data scadenza: 28 novembre 2022 9:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • DGUE
  • Domanda di partecipazione
  • Documento di Identità
  • Contributo ANAC
  • Cauzione - Fidejussione
  • Eventuali documenti integrativi
  • PASSOE
  • AVVALIMENTO
  • CERTIFICAZIONE ISO
  • RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO
  • CERTIFICAZIONE BOLLO
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
nomina seggio 28 novembre 2022 10:17:21 Altri Documenti
nomina commissione 28 novembre 2022 10:17:50 Altri Documenti
nomina presidente seggio 28 novembre 2022 10:18:23 Altri Documenti
nomina presidente commissione 28 novembre 2022 10:18:50 Altri Documenti
CV Mariga 28 novembre 2022 10:14:19 Curriculum commissari
CV Maretto 28 novembre 2022 10:14:34 Curriculum commissari

Elenco chiarimenti

Lotto 1 - GARA N. 76/2022 - AFFIDAMENTO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER I SEGUENTI LOTTI: LOTTO 5: ALL RISKS FABBRICATI – CIG 9459134450

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, con la presente avanziamo la richiesta al fine di ottenere elenco immobili per la procedura in oggetto. Qualora fosse possibile preferiremmo un elenco in formato EXCELL con i seguenti dati: • Immobile • Destinazione d’uso • Metratura • Valore catastale • Indirizzo • Geolocalizzazione Chiediamo altresì le MUR qualora presenti. Rimaniamo a disposizione.

Risposta:

Relativamente all’elenco immobili rimandiamo al seguente link sul sito del Comune di Venezia con i dati aggiornati al 2021 https://www.comune.venezia.it/it/content/patrimonio-immobiliare. La MUR è rappresentata da Palazzo Ducale.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Spett.le Ente, con la presente chiediamo conferma che nel capitolato di gara siano esclusi ogni e qualunque danni causati dal fenomeno dell'acqua alta.

Risposta:

Si conferma che i danni derivanti dal fenomeno Acqua Alta non sono compresi in polizza

Chiarimento n. 3

Domanda:

1. Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, l’esclusione Cyber di pagina 16 con la seguente: ESCLUSIONE CYBER 1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi: 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto; 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto; a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase. 2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico. 3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati. 4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti. 5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce. Definizioni 6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico. 7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 8. Per Incidente Cyber si intende: 8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o 8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico. 9. Per Sistema informatico si intende: 9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte. 10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico. 11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

2. Possibilità di sostituire, in caso di aggiudicazione, l’Esclusione Malattie pandemiche o epidemiche di pagina 16 con la seguente: ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza. Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza. La polizza è modificata per includere quanto segue: In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a: 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile; 2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile. Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura. La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali. La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo. Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione: Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione. Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

3. Premio e assicuratore in corso

4. Elenco fabbricati dell’Ente con relativa ubicazione, destinazione d’uso, valore di ricostruzione e/o mq.

Risposta:

1-11) Non si ritiene di assecondare la richiesta, in quanto il testo normativo di riferimento è quello allegato alla procedura di gara.

2) Non si ritiene di assecondare la richiesta, in quanto il testo normativo di riferimento è quello allegato alla procedura di gara.

3) Assicuratore: Generali Italia Spa, premio annuo lordo € 424.900,00

4) Relativamente all’elenco immobili rimandiamo al seguente link sul sito del Comune di Venezia con i dati aggiornati al 2021 https://www.comune.venezia.it/it/content/patrimonio-immobiliare. La MUR è rappresentata da Palazzo Ducale.

Chiarimento n. 4

Domanda:

In ordine all'elenco sinistri si chiedono chiarimenti circa la presenza di sinistri dichiarati senza seguito e contemporaneamente liquidati es: - sinistro del 19/02/2018 senza seguito, liquidato €. 621,08; - sinistro del 08/12/2018 chiuso senza seguito e riserva di €. 5.000,00. La cosa è tecnicamente incompatibile. Inoltre chiediamo aggiornamento sinistri dal 30/06/2022 ad oggi. Preso atto della Vs. indicazione di reperire fabbricati nel sito del Comune di Venezia ribadiamo anche da parte nostra che è impossibile senza l'indicazione del valore di ogni singolo immobile poiché l'assicuratore deve conoscere il rischio. Siamo a chiedere cortesemente premi e compagnie uscenti. 

Risposta:

Il sinistro del 19.02.2018 acqua condotta + danni a terzi è stato liquidato per € 621,08 come da statistica pubblicata.

Il sinistro 08.12.2018 Incendio è stato chiuso senza seguito (riserva da non considerare)

I sinistri denunciati dal 30/06/2022 sono i seguenti:

13/05/2022 ROTTURA IMPIANTI IDRICI + danni terzi stima sinistro complessiva circa € 2.000

27/04/2022 fenomeno elettrico danneggiamento elettropompa chiuso e liquidato con 370 €

18/08/2022 danni da fortunale campi sportivi preventivo danni € 19.050,00

18/08/2022 danni da fortunale copertura immobile preventivo danni € 37.000

Compagnia uscente: Generali Italia Spa - Premio attuale € 424.900,00

Chiarimento n. 5

Domanda:

si chiede se gli importo pagati e a riserva sono al netto o al lordo delle franchigie se i massimali e le franchigie dei capitolati di gara corrispondono a quelli in essere

Risposta:

Gli importi sono al netto della franchigia - Massimali e franchigie non corrispondono alla polizza in essere.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Buongiorno, con la presente chiediamo che per il lotto All Risks, la garanzia Terrorismo/sabotaggio non operi per contaminazione di natura biologica, chimica e nucleare grazie

Risposta:

Vogliate far riferimento nel CSA all’art. 6B Terrorismo ed alle relative esclusioni

Chiarimento n. 7

Domanda:

Buongiorno, Si richiedono i seguenti chiarimenti:

1- PREMIO A BASE DI GARA - si chiede se il PREMIO A BASE di GARA indicato debba intendersi al LORDO o al NETTO delle imposte sulle assicurazioni;

2- OPERE D’ARTE - si chiede se presente una polizza a copertura delle opere d’arte ed in caso affermativo se ne chiede il valore assicurato (massimale o limite di indennizzo); in caso di risposta negativa si chiede elenco di dettaglio delle opere che si intende assicurare con la presente copertura con indicazione in elenco di quelle di valore superiore ad € 100.000,00;

3- ELENCO FABBRICATI ASSICURATI – Si chiede cortesemente elenco dei fabbricati assicurati e ove indisponibile almeno l’elenco dei principali (maggior valore);

4- FABBRICATI ASSICURATI - chiediamo se Il teatro la Fenice e la Basilica di San Marco siano inclusi tra i beni assicurati; 5- ESCLUSIONI – Si chiede conferma che quanto riportato all’Art. 2 - ultimo capoverso “Tutto quanto sopra (punti da A a T), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso”, non sia applicabile alle esclusioni riportate ai punti a) b) f) g) h);

6- MAREMOTO – FENOMENO c.d. DELL’ACQUA ALTA – PENETRAZIONE DI ACQUA MARINA – Si chiede conferma che tale tipologia di danno si intende esclusa dalle garanzie prestate con la presente polizza;

7- DEMOLIZIONE E SGOMBERO – Si chiede di indicare la somma assicurata per questa garanzia;

8- RICORSO TERZI – Si chiede di indicare la somma assicurata per questa garanzia;

9- SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO – Si chiede conferma che i limiti in cifra fissa riportati alle singole garanzie, come ad esempio “EVENTI SOCIOPOLITICI - EVENTI ATMOSFERICI - TERREMOTO – INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTO, ECC.” devono considerarsi per sinistro, anno ed in aggregato per tutti i beni eventualmente colpiti;

10 - Si chiede disponibilità, in caso di aggiudicazione della gara ed emissione della polizza, alla sostituzione di quanto già presente in polizza con le seguenti clausole: Cyber Clause Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a: a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari; c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche; d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); e) computer hacking; f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.); g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari; h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato); i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto); j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni; salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio. Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando: - modifica dei programmi software e/o; - riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.”

11) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.”

12) MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (------) dichiara e il Contraente prende atto che (-----) non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone (------) a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Risposta:

1) Il premio a base di gara deve intendersi al lordo delle imposte

2) Il Comune di Venezia non dispone di una copertura assicurative per le opere d’arte. Non è disponibile un’ elenco opere. Vogliate fare riferimento all’art. 6 Determinazione del danno Sezione 5.

3) Relativamente all’elenco immobili rimandiamo al seguente link sul sito del Comune di Venezia con i dati aggiornati al 2021 https://www.comune.venezia.it/it/content/patrimonio-immobiliare. La MUR è rappresentata da Palazzo Ducale

4) Il Teatro La Fenice è incluso tra i beni assicurati La Basilica di San Marco non è inclusa tra i beni assicurati

5) Si specifica che le lettere richiamate nel quesito trovano applicazione nell’ultimo capoverso dell’art. 2, conformemente al capitolato in corso.

6) Vogliate fare riferimento all’ Art. 7 punto A sezione 4

7) La somma assicurata per sinistro/anno

8) La somma assicurata per sinistro/anno

9) Si conferma che i limiti di indennizzo riportati in cifra fissa devono considerarsi per sinistro, anno ed in aggregato.

10) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

11) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

12) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.