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Chiarimento

  • Si chiede se la figura del “Topografo" punto 7.2.2.2.2 c) (per le attività di rilievo topografico plano altimetrico) - non concorrendo alla determinazione dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale - possa essere individuata e indicata nel gruppo di lavoro quale consulente specialistico del Progettista indicato dal Concorrente attraverso la sottoscrizione di un contratto di consulenza specialistica con vincolo di esclusività verso il medesimo Progettista indicato, senza essere necessariamente inserito quale mandante dell’eventuale costituendo Raggruppamento Temporaneo Progettisti. Cordiali saluti.

    Domanda del: 08/11/2022 aggiornata il 08/11/2022
  • Come precisato al punto 7.2.2.2 del disciplinare di gara il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: - i soci attivi; - i dipendenti; - i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; - i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. Questo perchè il disciplinare di gara prevede all'interno del gruppo di lavoro il topografo e l’Autorità ha precisato che la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata nel quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

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