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Chiarimento

  • Con riferimento alla procedura di cui all’oggetto, siamo a richiedere a Codesta Spett.le Stazione Appaltante se: 1. le spese di notifica e le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive di cui al D.M. 21/11/2000 e s.m.i. derivanti dall’espletamento del servizio secondario di cui alla lett. B) dell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto saranno riconosciute al concessionario sia in caso di incasso dal debitore che in caso di discarico per sgravio o inesigibilità; 2. gli oneri della riscossione di cui all’art. 1 comma 803 lettera a) della L. 160/2019 verranno riversati al concessionario in caso di incasso dal debitore in aggiunta all’aggio di gara.

    Domanda del: 26/09/2022 aggiornata il 26/09/2022
  • Le spese relative alla procedura coattiva rimarranno a carico dell'appaltatore. In caso di esito positivo della procedura coattiva, le spese di procedura (a), che unitamente a quanto di spettanza del Comune (b) saranno versate al comune, saranno integralmente riversate dal Comune all'appltatore, che avrà quindi diritto a percepire dal Comune (a) + l'aggio su (b) indicato in sede di gara.

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