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Chiarimento

  • Spett.le Ente, in merito alla partecipazione alla procedura in oggetto siamo ad inoltrare i seguenti chiarimenti: 1. si chiede di specificare se il piano di assorbimento debba essere inserito in uno dei criteri richiamati alla “tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica” di cui all’art. 17 del Disciplinare, specificando eventualmente di quale criterio si tratti; 2. all’art. 15 disciplinare “Contenuto dell’offerta tecnica” vengono citate “le metodologie adottate per la tutela del personale in relazione all’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza compresa la dotazione di presidi”; tale aspetto non viene poi richiamato nella tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica, e si chiede pertanto in quale criterio debba essere descritto. 3. In merito alla tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica, si rileva un’incongruenza tra l’art. 17.1 del disciplinare, che riporta “Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza pregressa del coordinatore, da valutare tramite il suo curriculum vitae (art. 5, punto 2.3 del capitolato). Il grado di conoscenza delle problematiche connesse alla genitorialità fragile e/o carente e delle problematiche che connotano i progetti di cura e protezione e tutela dei minori in condizioni di rischio; il grado di efficacia ed efficienza della tipologia degli strumenti di lavoro a disposizione degli operatori per l’analisi/conoscenza della situazione e per la stesura del progetto educativo individuale (P.E.I.) o progetto educativo individuale familiare (P.E.I.F.), con le correlate relazioni al servizio, anche ai fini delle comunicazioni dovute all’autorità giudiziaria, rapportati alle quattro tipologie di intervento così come precisamente descritte negli artt. 6, 7, 8 e 9 dell’allegato Regolamento” e l’art. 17.1 del Capitolato, che riporta “Il grado di conoscenza delle problematiche connesse alla genitorialità fragile e/o carente e delle problematiche che connotano i progetti di cura e protezione e tutela dei minori in condizioni di rischio; il grado di efficacia ed efficienza della tipologia degli strumenti di lavoro a disposizione degli operatori per l’analisi/conoscenza della situazione e per la stesura del progetto educativo individuale (P.E.I.) o progetto educativo individuale familiare (P.E.I.F.), con le correlate relazioni al servizio, anche ai fini delle comunicazioni dovute all’autorità giudiziaria, rapportati alle quattro tipologie di intervento così come precisamente descritte negli artt. 6, 7, 8 e 9 dell’allegato Regolamento”. Si chiede a quale traccia ci si debba attenere e in quale criterio debba essere descritto il CV del coordinatore. In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

    Domanda del: 22/04/2022 aggiornata il 22/04/2022
  • 1. No, il piano di assorbimento non è oggetto di valutazione.

    2. “le metodologie adottate per la tutela del personale in relazione all’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza compresa la dotazione di presidi” devono essere puntualmente indicate nel progetto tecnico di gestione anche se non signolarmente prese in considerazione in uno dei criteri di cui all'art. 17 del disciplinare. Trattasi in ogni caso di elementi che concorrono a definire le modalità organizzative che si intendono adottare per gestire il servizio nel suo complesso e nei suoi specifici interventi.

    3. Il disciplinare presenta un mero refuso. La formulazione corretta è quella presente nel capitolato e l'inciso " Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza pregressa del coordinatore, da valutare tramite il suo curriculum vitae (art. 5, punto 2.3 del capitolato)." non va considerato.

    Il CV del coordinatore viene valutato nell'ambito del criterio: "Organigramma aziendale della Ditta e l’organizzazione che si intende adottare per gestire il personale, finalizzati a dimostrare il migliore utilizzo delle professionalità in riferimento alle 4 diverse tipologie di offerta descritte negli artt. 6,7,8,9 dell’allegato Regolamento, con precisazione delle funzioni e dei compiti del responsabile organizzativo con funzioni di coordinamento e degli operatori, per la miglior realizzazione delle attività, anche gruppali, assegnate".

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