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Chiarimento

  • 1) Riferimento paragr. 7.3.2 del disciplinare di gara Al paragr. 7.3.2 è riportato quanto segue: “Sono richiesti i seguenti requisiti per i lavori: - Possesso categoria prevalente OG10, class. VII - Possesso categoria scorporabile OS9, class. III bis - Possesso categoria scorporabile OS30, class. VI, a qualificazione obbligatoria, Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, dimostrata anch’essa tramite attestazione di qualificazione, superiore al 10% dell’importo totale dell’appalto ed a € 150.000= e rientrante tra strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 1 commi 2 e 3 del DM n. 248/2016, per la quale vige il divento di avvalimento (cfr. art. 89 co. 11 del D.lgs. 50/16, e che se non posseduta in proprio, il concorrente potrà: - dichiarare il subappalto ad impresa in possesso di adeguata qualificazione, con aumento in prevalente dell’importo della scorporabile non posseduta fino a copertura; - costituire ATI verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione (OS30 class. VI) Tenuto conto di quanto sopra, si chiede di confermare che, ai fini dell’ammissione alla presente procedura, un concorrente, sia se impresa singola sia se mandante di un RTI, qualora sprovvisto della qualificazione nella categoria scorporabile OS30 oppure carente in parte della classifica richiesta, può dimostrare il requisito con la qualificazione nella categoria prevalente OG10 in classifica adeguata a coprire anche l’importo relativo alla categoria OS30, dichiarando altresì il ricorso al subappalto.

    Domanda del: 10/03/2022 aggiornata il 10/03/2022
  • Si conferma

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