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Dettagli procedura

GARA N. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016

Ente: Città di Venezia
Oggetto: GARA N. 56/2021 - Concessione di servizi con efficientamento energetico per l’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici della Città di Venezia ex art. 183, co. 15, D.Lgs. 50/2016
Tipo di fornitura:
  • Servizi
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 204.811.960,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 204.811.960,00 €
CIG: 9039249041
CUP: F79J21014710005
Stato: In svolgimento
Centro di costo: Servizio Gare e contratti
Data pubblicazione : 27 dicembre 2021 17:15:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 13 marzo 2022 12:00:00
Data scadenza: 21 marzo 2022 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • DGUE
  • Domanda di partecipazione
  • Documento di Identità
  • Contributo ANAC
  • Cauzione-Fidejussione provvisoria
  • Eventuali documenti integrativi
  • passoe
  • avvalimento
  • certificazione iso
  • raggruppamento / consorzio
  • certificazione bollo
  • ulteriore cauzione ex art 183
  • sopralluogo
  • ATTESTAZIONE SOA
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Nomina Presidente Seggio 22 marzo 2022 12:30:56 Altri Documenti
Nomina Presidente Commissione 22 marzo 2022 12:31:23 Altri Documenti
Nomina Seggio 22 marzo 2022 12:32:10 Altri Documenti
Nomina Commissione 22 marzo 2022 12:32:33 Altri Documenti
GRADUATORIA gara 56/2021 13 maggio 2022 9:19:47 Atti di aggiudicazione
determina di aggiudicazione 23 agosto 2022 12:44:09 Atti di aggiudicazione
Avviso di esito 23 agosto 2022 12:44:55 Atti di aggiudicazione

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Documentazione di gara

Risposta:

29/12/2021 Si avvisa che, nella documentazione di gara, è stata sostituita la cartella Tabelle analisi consumi, annotazioni generali e DUVRI, che per errore conteneva la medesima documentazione di altra cartella, pubblicando la documentazione corretta che integra quella già pubblicata; inoltre nella cartela documentazione progettuale prima parte sono stati eliminati alcuni file contenenti documentazione superata e non utile ai fini della procedura di gara.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Si segnalano possibili malfunzionamenti dell'indirizzo email energia.impianti@comune.venezia.it per le richieste di sopralluogo.

Risposta:

A seguito segnalazione di possibili malfunzionamenti dell'indirizzo email indicato nel disciplinare di gara per le richieste di sopralluogo, si comunica che in alternativa per le medesime richieste può essere utilizzato l'indirizzo email alberto.chinellato@comune.venezia.it

Chiarimento n. 3

Domanda:

- Riferimento paragr. 10. del disciplinare di gara Al punto 4) del paragrafo citato è riportato che la cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte; All’art. 14.a) del bando è riportato che l’offerta è valida per 270 giorni dall’esperimento della gara; Tenuto conto di quanto sopra riportato, si chiede pertanto di confermare che la cauzione provvisoria dovrà comunque avere validità pari a 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Risposta:

La cauzione provvisoria dovrà avere validità per 180 gg tenendo presente quanto stabilito al punto 10.7 del disciplinare di gara e cioè che: "deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione"

Chiarimento n. 4

Domanda:

1) Riferimento Paragr. 7.3.2 e 7.3.4 del disciplinare di gara Al paragrafo 7.3.4 è riportato quanto segue: “I requisiti di cui al punto 7.3.2 possono essere posseduti cumulativamente, da almeno uno degli associati (capogruppo o mandante) Al paragrafo 7.3.2 è riportato, con riguardo all’abilitazione DM 37/08, che il requisito dovrà essere posseduto almeno dalla capogruppo”; Si chiede di confermare la correttezza della seguente interpretazione: che i requisiti di cui al paragr. 7.3.2., ad eccezione dell’abilitazione DM 37/08, potranno essere posseduti, indifferentemente, da almeno uno degli associati (capogruppo o mandante).

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 5

Domanda:

2) Riferimento Paragr. 14.3.2 del disciplinare di gara – Documentazione a corredo Al punto 13. del paragr. citato è riportato quanto segue: “Il concorrente allega: Referenze bancarie di cui al paragr. 7.2.2” Tenuto conto che al paragr. 7.2., tra i requisiti di capacità economica e finanziaria richiesti al concorrente non sono riportate le Referenze Bancarie, si chiede di confermare che quanto indicato al punto 13 del paragrafo citato è un refuso.

Risposta:

Trattasi di un refuso e quindi non sono richieste le referenze bancarie

Chiarimento n. 6

Domanda:

2) Riferimento paragrafo 12. del disciplinare di gara – Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di gara Al paragrafo citato è riportato che l’offerta e la documentazione prescritta dal disciplinare, a pena di esclusione dalla gara, dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma presente all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it Al paragrafo 1. è riportato. “E’ previsto un limite massimo di spazio di memoria per la presentazione dei singoli documenti (in particolare l’offerta tecnica), …………… omissis ………….”. Al fine di non incorrere in eventuali spiacevoli inconvenienti dovuti a malfunzionamenti o interruzione della piattaforma durante il caricamento dell’offerta, avendo preso visione del manuale “Guida alla partecipazione a una gara senza finestra temporale” che al paragrafo “Requisiti informatici per partecipare all’appalto” riporta che la dimensione massima consentita per i documenti da allegare è di 15 mb, si chiede di chiarire quanto segue: - se la dimensione massima indicata di 15 mb si riferisce al singolo documento; - se è consentito il caricamento di più documenti in formato .zip o .rar; si chiede inoltre di indicare quale sia il limite massimo di capienza in upload della piattaforma, sia per quanto concerne l’inserimento della documentazione amministrativa, che l’inserimento dell’offerta tecnica ed economica. Con particolare riferimento all’offerta tecnica, è nostra premura segnalare che la sola documentazione a base di gara, compressa e da svilupparsi, pesa oltre 3,2 Gb, ne consegue che l’offerta tecnica che sarà caricata dai concorrenti avrà un peso superiore. Si chiede a codesta spettabile Amministrazione, con espresso riferimento alla sola offerta tecnica, di valutare una modalità di presentazione alternativa a quella indicata, ad esempio: presentazione su supporto digitale (chiavetta) e conseguente consegna a mano.

Risposta:

Si conferma che la dimensione massima indicata di 15 mb si riferisce al singolo documento e che è consentito il caricamento di più documenti in formato .zip o .rar, con la precisazione che tecnicamente un zip è un file unico per cui ogni zip deve essere massimo 15 mb; non risulta esservi un limite massimo di dimensione totale della documentazione di offerta che viene caricata in piattaforma.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Preso atto del riscontro fornito al quesito n. 2 pubblicato in data 3 marzo u.s. (chiarimento n. 6), si evidenzia che la consegna del progetto definitivo, considerando conservativamente la sola parte riguardante gli edifici pubblici, riguarda con ogni probabilità oltre mille elaborati (sono centinaia solo quelli di stato di fatto prodotti a base di gara dalla S.A.); Si evidenzia altresì che il limite di 15Mb per i file zip, fa si che la compressione dei file non agevoli in maniera significativa il caricamento di un numero così elevato di documenti, che si prefigura come una attività enormemente esposta a rischi di errore e soggetta alla continuità della connessione, senza considerare il caricamento in simultanea da parte di più Concorrenti. A ciò si aggiunga che eventuali crash o imprevisti informatici nell’Upload si verificherebbero con ogni probabilità nei giorni anteriori al termine di consegna (sabato e domenica) con scarse probabilità di ottenere assistenza da parte della Piattaforma. Tutto quanto sopra considerato, si richiede di offrire ai partecipanti una modalità di consegna alternativa che tenga conto dell’enorme mole di elaborati - inevitabile per un progetto di questa scala – e consenta di depositare presso l’Ufficio di Protocollo, entro gli stessi termini già previsti, un supporto digitale (chiavetta, DVD) contenente la sola Busta Tecnica, debitamente sigillata e intestata come da indicazioni della SA. Si ravvisa inoltre la possibilità di provvedere al caricamento sul portale di una dichiarazione firmata di conformità riportante l’elenco documenti di quanto contenuto nel supporto consegnato fisicamente. Preme evidenziare che, qualora la SA non contempli quanto proposto quale soluzione alternativa per la consegna della Busta Tecnica, le probabilità di imprevisti tali da impossibilitare la consegna entro i termini previsti sono elevatissime, a prescindere dalla buona volontà dei Concorrenti.

Risposta:

Si rinvia al secondo avviso di rettifica pubblicato in data odierna (07.03.2022)

Chiarimento n. 8

Domanda:

1) Riferimento Art. 7.3.2. e Art. 14.3.2 del disciplinare di gara Al paragr. 7.3.2 è riportato quanto segue: “Sono richiesti i seguenti requisiti per i lavori: - Possesso categoria prevalente OG10, class. VII - Possesso categoria scorporabile OS9, class. III bis - Possesso categoria scorporabile OS30, class. VI, a qualificazione obbligatoria, - Possesso abilitazione DM 37/08, ex Legge 46/90 - Avere personale in possesso dei requisiti per svolgere lavori sotto tensione (PES e PAV) Al paragr. 14.3.2.12 è riportato “Il concorrente allega: copia conforme delle qualificazioni e abilitazioni di cui al paragr. 7.3.2”  Tenuto conto che al paragr. 7 è riportato che i documenti richiesti agli operatori economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, si chiede di chiarire se i documenti indicati al paragr. 7.3.2 soprariportato, facendo in particolare riferimento alle attestazioni riguardanti il personale, dovranno comunque essere allegati già in fase di gara. 

2) Riguardo al possesso di abilitazione DM 37/08, si chiede di confermare che si intende il possesso di abilitazione per gli impianti ai sensi del DM 37/08 Lettera A);

Risposta:

1) Come indicato alla fine del paragrafo 7.3.2 del disciplinare di gara, "Per quanto riguarda, infine, i requisiti di capacità tecnico professionale, la comprova del requisito è fornita in sede di gara mediante autocertificazione dettagliata del possesso dei suddetti requisiti e in sede di aggiudicazione mediante documentazione dei servizi forniti e delle caratteristiche del personale utilizzato richieste." Quindi è possibile l'autocertificazione del requisito in sostituzione della copia delle certificazioni.

2) Si conferma (rif. DM 37/08 art. 1 comma 2 lett. a)

Chiarimento n. 9

Domanda:

1) Rifermento paragrafo 15.2 del disciplinare di gara – Contenuto Offerta tecnica Premesso che: 1. il Disciplinare prevede che i concorrenti forniscano il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica, nonché proposte migliorative di interventi, nella forma e nel contenuto di cui agli articoli da 24 a 32 del DPR 207/2010 per il livello di progettazione definitiva, facendo chiaro altresì che “Il progetto definitivo deve fondarsi sulla base di analisi e indagini con un alto grado di definizione dello stato dei luoghi delle opere, degli impianti e delle infrastrutture” (Art.15.2, pag 32 del Disciplinare); 2. la documentazione sui fabbricati oggetto di intervento resa a disposizione dalla S.A. non è di per sé sufficiente a sviluppare un progetto definitivo dettagliato per tutti i siti, essendo presenti informazioni sugli impianti elettrici solo per una minima parte di essi; 3. il grande numero di sopralluoghi che sarebbero necessari per acquisire le informazioni indispensabili per sviluppare un progetto dettagliato per ciascun edificio non è compatibile con le tempistiche di consegna prospettate dal bando; 4. il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di COVID-19 genera tuttora enormi e talora insormontabili difficoltà logistiche nel pianificare l’accesso ad un così grande numero di fabbricati in uso alle rispettive utenze; 5. lo stesso Regolamento ancora in vigore contempla la possibilità, opportunamente motivata, di ” integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità” (art. 15 comma 3 DPR 207/2010); 6. la natura degli interventi sugli impianti elettrici degli edifici (sostituzione di corpi illuminanti per tipologia, interventi sui quadri etcc.) appare perfettamente adatta ad una standardizzazione degli interventi, nell’ambito di destinazioni d’uso omogenee dei fabbricati; Tutto ciò premesso, si chiede conferma che sia considerata ammissibile, da parte di codesta Spett.le Stazione Appaltante, la presentazione di progetti definitivi sviluppati in maniera “canonica” - secondo gli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010 - per un numero di siti limitato purché pienamente rappresentativo di tutte le tipologie di fabbricati contemplate (uffici, scuole, musei, impianti sportivi, magazzini, etc.), presentando per i siti rimanenti una forma semplificata della progettazione nella quale tipologia e quantità delle opere sono determinate in forma standardizzata e/o parametrica. Ciò naturalmente facendo chiaro che ogni eventuale semplificazione o approssimazione andrà ascritta al rischio d’impresa dell’offerente e normalizzata in fase di progettazione esecutiva, senza alcun aggravio di rischi, costi o tempi per la Stazione Appaltante.

Risposta:

Premesso che sta nell'organizzazione dell'offerente impiegare le risorse umane e tecniche necessarie a realizzare gli eventuali sopralluoghi che ritenga necessari alla conoscenza dei luoghi e in virtù della proroga concessa per consentirne lo svolgimento, si ritiene tuttavia ammissibile che, per le parti progettuali con tipologie ricorrenti o standardizzabili su più edifici, possano essere semplificati gli elaborati progettuali riferendoli ad altri aderenti a quanto previsto dalla norma e che siano compiutamente rappresentativi in termini tecnici ed economici. Di tale semplificazione se ne assume ogni rischio e responsabilità il concorrente.

Chiarimento n. 10

Domanda:

5) Riferimento paragr. 12 del disciplinare di gara - Piattaforma In riferimento alla presentazione dell’offerta e della relativa documentazione tramite la piattaforma, è nostra premura segnalare a codesta spettabile Amministrazione che, nel corso di una prova di caricamento, è stato constatato che lo stato della busta relativa all’offerta economica risulta “completa” (documenti: 0 su 0). Il sistema non consente il caricamento di alcun documento.

Risposta:

Il sistema è stato aggiornato ed ora dovrebbe essere possibile caricare i documenti

Chiarimento n. 11

Domanda:

6) Riferimento documento “Bando e Disciplinare di Gara - pagina 47 - paragrafo A.3.3” Al paragrafo citato è riportato che: • “..il punteggio verrà assegnato al concorrente che offrirà il valore maggiore in termini di TEP risparmiati” Si chiede di confermare che, al fine di rendere comparabili tutte le offerte e ferma restando l’opportunità per i concorrenti di eseguire e presentare le proprie analisi energetiche sullo stato di fatto, il valore dei TEP di risparmio offerto dai vari Concorrenti dovrà essere calcolato rispetto al medesimo valore di stato di fatto, corrispondente alla baseline prevista dal progetto a base di gara (rif. B.3 Relazione Tecnica – pagine da 66 a 80) e pari a: o energia elettrica stato di fatto per illuminazione pubblica e semaforica: 16.750.940 kWh/anno; o energia elettrica stato di fatto per edifici e altri usi: 22.745.084 kWh/anno.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 12

Domanda:

- Riferimento paragr. 7.3.1.c) del disciplinare di gara Con riferimento ai requisiti di cui al punto 7.3.1 del disciplinare di gara e nello specifico al requisito di cui alla lett. c) (terzo punto), ovvero aver eseguito “uno o più contratti attinenti a servizi di gestione di manutenzione di impianti elettrici di edifici”, si chiede conferma che al fine del soddisfacimento del requisito possano essere indicati sia servizi che comprendono la fornitura di energia elettrica sia servizi che non la comprendono, fermo restando che l’”attività di fornitura di energia elettrica” sia comprovata dal concorrente per i servizi di gestione della pubblica illuminazione, come previsto al punto 7.3.1 lett. c) (primo punto).

Risposta:

Si conferma quanto indicato al punto 7.3.1 lett. C (terzo punto) ovvero che nell'elenco dovrà risultare l'esecuzione "di uno o più contratti attinenti a servizi di gestione di manutenzione di impianti elettrici di edifici" quindi riferiti alla sola manutenzione e gestione e non anche alla fornitura di energia elettrica.

Chiarimento n. 13

Domanda:

4) Riferimento paragr. 16 del disciplinare di gara In riferimento al contenuto dell’offerta economica, siamo a richiedere quanto segue. All’art. 16.1 è precisato che l’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione: - Dichiarazione di Offerta economica; - Piano economico e finanziario - Computo metrico estimativo All’art. 17.3 lett. a), in merito al ribasso percentuale offerto sul Canone di Diponibilità (CIP+CED), è specificato che la percentuale di ribasso offerta sulla componente CED (canone disponibilità Edifici) sarà determinata analiticamente mediante la compilazione della “Scheda Offerta CED” messa a disposizione dalla S.A. Si chiede di confermare che la “Scheda Offerta CED” debitamente compilata dovrà altresì essere allegata alla documentazione costituente l’offerta economica.

Risposta:

Si conferma che la scheda CED deve essere allegata alla documentrazione costituente l'offerta economica. Per facilitarne l'invio, è stata inserita sia tra la documentazione di gara che tra la documentazione dell'offerta economica

Chiarimento n. 14

Domanda:

2) Riferimento Paragr.7.3. del disciplinare di gara – Requisiti di capacità tecnica e professionale Al paragrafo 7.3.1. sono richiesti i seguenti requisiti, inerenti il servizio: a) …………. Omissis ………. b) …………. Omissis ……… c) elenco dei principali servizi prestati/eseguiti negli ultimi tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando …………… omissis …………………Ai fini dell’ammissione alla gara, nell’elenco dovrà risultare l’esecuzione: 1. Di uno o più contratti attinenti a servizi di gestione della pubblica illuminazione, comprensivi di fornitura di energia elettrica, complessivamente non inferiori a 100.000 punti luce di cui almeno 25.000 punti luce gestiti con un unico contratto; 2. Di uno o più contratti attinenti a servizi di gestione di impianti semaforici di complessivamente almeno 50 impianti completi (centralini) 3. Di uno o più contratti attinenti a servizi di gestione e di manutenzione di impianti elettrici di edifici. Ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.P.R. n. 207/2010, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere a) e b) del paragrafo 7.3. il concessionario può incrementare i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti dal paragr. 7.2 in misura doppia. Al paragrafo 7.3.4. è specificato che i requisiti di cui al punto 7.3.1. possono essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso ………. Omissis ……… fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento deve possedere una percentuale non inferiore al 10%. - Tenuto conto che quanto previsto dall’art. 95 co. 2 del DPR 207/10 è stato applicato ai soli requisiti riportati alle lettere a) e b) del paragrafo 7.3.1., non tenendo quindi in considerazione il requisito di cui alla lettera c), si chiede di chiarire se in caso di partecipazione di un raggruppamento di concorrenti, quanto invece stabilito dall’art. 95 co. 4 e riportato specificatamente al paragrafo 7.3.4. (requisito minimo del 10%), debba intendersi riferito ai soli requisiti di cui alle lettere a) e b) e non anche al requisito di cui alla lettera c) - tenuto conto che l’attività principale consiste nel “servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione stradale”, si chiede di confermare che requisiti di cui ai punti 2. e 3. della lettera c) dovranno essere posseduti solo dalle imprese che all’interno del raggruppamento eseguiranno tali prestazioni. Pertanto, ove una mandante non sia candidata all’esecuzione di una o più delle prestazioni di cui ai punti 2. e 3. citati, quest’ultima potrà essere sprovvista di tale requisito.

Risposta:

Si conferma, in quanto, come indicato nel disciplinare di gara, I requisiti di cui al punto 7.3.1 possono essere soddisfatti dal raggruppamento, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso, purchè ciascuno dei componenti del raggruppamento possegga una percentuale non inferiore al 10%.

Chiarimento n. 15

Domanda:

1) Riferimento paragr. 7.3.2 del disciplinare di gara Al paragr. 7.3.2 è riportato quanto segue: “Sono richiesti i seguenti requisiti per i lavori: - Possesso categoria prevalente OG10, class. VII - Possesso categoria scorporabile OS9, class. III bis - Possesso categoria scorporabile OS30, class. VI, a qualificazione obbligatoria, Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, dimostrata anch’essa tramite attestazione di qualificazione, superiore al 10% dell’importo totale dell’appalto ed a € 150.000= e rientrante tra strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 1 commi 2 e 3 del DM n. 248/2016, per la quale vige il divento di avvalimento (cfr. art. 89 co. 11 del D.lgs. 50/16, e che se non posseduta in proprio, il concorrente potrà: - dichiarare il subappalto ad impresa in possesso di adeguata qualificazione, con aumento in prevalente dell’importo della scorporabile non posseduta fino a copertura; - costituire ATI verticale con operatore economico in possesso di adeguata qualificazione (OS30 class. VI) Tenuto conto di quanto sopra, si chiede di confermare che, ai fini dell’ammissione alla presente procedura, un concorrente, sia se impresa singola sia se mandante di un RTI, qualora sprovvisto della qualificazione nella categoria scorporabile OS30 oppure carente in parte della classifica richiesta, può dimostrare il requisito con la qualificazione nella categoria prevalente OG10 in classifica adeguata a coprire anche l’importo relativo alla categoria OS30, dichiarando altresì il ricorso al subappalto.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 16

Domanda:

2) Riferimento paragr. 7.3.3 del disciplinare di gara In riferimento alla richiesta di requisiti inerenti ai servizi di architettura e ingegneria di cui al paragrafo citato, si chiede di confermare quanto segue. 1. Che, in caso di concorrente concessorio esecutore, in possesso di attestazione SOA con qualifica per costruzione e progettazione adeguata, che intende utilizzare il proprio staff di progettazione, dovrà dimostrare solo i requisiti di seguito indicati: - Qualificazioni previste dal Cap. 4.3.2.1 del DM 27/9/2017, per la progettazione dell’impianto di illuminazione pubblica: o Progettista dell’impianto elettrico; o Progettista illumino-tecnico e relativi requisiti - Progettista degli impianti elettrici degli edifici, regolarmente iscritto all’Albo professionale - Persona fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni specialiste - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei necessari requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08; - requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice; 2. Che, in caso di concorrente concessorio esecutore, in possesso di attestazione SOA con qualifica per costruzione e progettazione adeguata, che NON intende utilizzare il proprio staff di progettazione, potrà indicare o associare soggetti esterni, di cui all’art. 46 del Codice, che dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito riepilogati: - Qualificazioni previste dal Cap. 4.3.2.1 del DM 27/9/2017, per la progettazione dell’impianto di illuminazione pubblica: o Progettista dell’impianto elettrico; o Progettista illumino-tecnico - Progettista degli impianti elettrici degli edifici, regolarmente iscritto all’Albo professionale - Persona fisica incaricata dell’integrazione delle prestazioni specialiste - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, in possesso dei necessari requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08; - requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice; - ulteriori requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per le attività di progettazione degli impianti di illuminazione pubblica:  fatturato globale per servizi di ingegneria…………….. omissis …….;  avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura ……….. omissis……..;  avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura … omissis …;  numero medio annuo del personale tecnico…. omissis ….; - ulteriori requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per le attività di progettazione degli impianti elettrici degli edifici.  fatturato globale per servizi di ingegneria…………….. omissis …….;  avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e di architettura ……….. omissis……..;  avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e architettura … omissis …;  numero medio annuo del personale tecnico…. omissis ….; 3. Si chiede inoltre di confermare che tra le varie figure professionali che dovranno essere indicate dal concorrente in questa fase come componenti dell’ufficio di progettazione, non rientra la Direzione Lavori, in quanto la nomina spetta al Concedente.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 17

Domanda:

3) Riferimento paragr. 14 del disciplinare di gara In riferimento al contenuto della documentazione amministrativa, siamo a richiedere quanto segue. 1. Si chiede di confermare che la domanda di partecipazione di cui al modello A. dovrà essere compilata anche da eventuali progettisti, se esterni al concorrente, nelle parti di propria competenza. 2. In riferimento al sopralluogo, precisando che ai fini dell’effettuazione sono state rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.1 del disciplinare, si chiede di confermare che non dovrà essere allegata alcuna attestazione.

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 18

Domanda:

1 - Al paragrafo 2.1 punto 8 del disciplinare posto a base gara, in ottemperanza all'art 183 comma 15 del Dlgs 50/2016, viene riportata la presenza del documento “piano economico finanziario”, non individuato però tra i documenti caricati a sistema. Si chiede conferma dell’assenza del documento quindi del caricamento a sistema del suddetto elaborato. 2- A seguito dell'esame della documentazione di gara e dei sopralluoghi effettuati si rileva la necessità di acquisire ulteriori informazioni tecniche, indispensabili per poter presentare una proposta adeguata e competitiva. Tenuto altresì conto della particolare situazione derivante dallo stato di emergenza sanitaria che insiste sul territorio nazionale e che limita le ordinarie attività lavorative, si chiede una proroga dei termini di consegna delle offerte relative alla procedura in oggetto, di 30 giorni oltre la naturale scadenza.

Risposta:

1) L'indicazione del piano economico finanziario fra la documentazione di gara è un refuso, in quanto l'art. 183, comma 15 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che è posto a base di gara il progetto di fattibilità di cui al punto 11 del paragrafo 2.1 del disciplinare di gara; la medesima norma prevede che la proposta del soggetto promotore è composta, oltre che dal progetto di fattibilità, anche da bozza di convenzione e specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione (pubblicate in quanto ritenuta documentazione utile ai fini della gara) e piano economico finanziario, la cui pubblicazione non è avvenuta, in quanto ogni concorrente è tenuto a presentare il proprio piano economico finanziario in condizioni di parità. 2) Non si ritiene di concedere una ulteriore proroga, in quanto una proroga è già stata disposta e il bando è rimasto pubblicato per quasi tre mesi, periodo ritenuto sufficiente, considerata anche la necessità di avviare il servizio tempestivamente.