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Chiarimento

  • 1) Rifermento paragrafo 15.2 del disciplinare di gara – Contenuto Offerta tecnica Premesso che: 1. il Disciplinare prevede che i concorrenti forniscano il progetto definitivo degli interventi di riqualificazione energetica, nonché proposte migliorative di interventi, nella forma e nel contenuto di cui agli articoli da 24 a 32 del DPR 207/2010 per il livello di progettazione definitiva, facendo chiaro altresì che “Il progetto definitivo deve fondarsi sulla base di analisi e indagini con un alto grado di definizione dello stato dei luoghi delle opere, degli impianti e delle infrastrutture” (Art.15.2, pag 32 del Disciplinare); 2. la documentazione sui fabbricati oggetto di intervento resa a disposizione dalla S.A. non è di per sé sufficiente a sviluppare un progetto definitivo dettagliato per tutti i siti, essendo presenti informazioni sugli impianti elettrici solo per una minima parte di essi; 3. il grande numero di sopralluoghi che sarebbero necessari per acquisire le informazioni indispensabili per sviluppare un progetto dettagliato per ciascun edificio non è compatibile con le tempistiche di consegna prospettate dal bando; 4. il perdurare dello stato di emergenza dovuto alla pandemia di COVID-19 genera tuttora enormi e talora insormontabili difficoltà logistiche nel pianificare l’accesso ad un così grande numero di fabbricati in uso alle rispettive utenze; 5. lo stesso Regolamento ancora in vigore contempla la possibilità, opportunamente motivata, di ” integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità” (art. 15 comma 3 DPR 207/2010); 6. la natura degli interventi sugli impianti elettrici degli edifici (sostituzione di corpi illuminanti per tipologia, interventi sui quadri etcc.) appare perfettamente adatta ad una standardizzazione degli interventi, nell’ambito di destinazioni d’uso omogenee dei fabbricati; Tutto ciò premesso, si chiede conferma che sia considerata ammissibile, da parte di codesta Spett.le Stazione Appaltante, la presentazione di progetti definitivi sviluppati in maniera “canonica” - secondo gli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010 - per un numero di siti limitato purché pienamente rappresentativo di tutte le tipologie di fabbricati contemplate (uffici, scuole, musei, impianti sportivi, magazzini, etc.), presentando per i siti rimanenti una forma semplificata della progettazione nella quale tipologia e quantità delle opere sono determinate in forma standardizzata e/o parametrica. Ciò naturalmente facendo chiaro che ogni eventuale semplificazione o approssimazione andrà ascritta al rischio d’impresa dell’offerente e normalizzata in fase di progettazione esecutiva, senza alcun aggravio di rischi, costi o tempi per la Stazione Appaltante.

    Domanda del: 07/03/2022 aggiornata il 07/03/2022
  • Premesso che sta nell'organizzazione dell'offerente impiegare le risorse umane e tecniche necessarie a realizzare gli eventuali sopralluoghi che ritenga necessari alla conoscenza dei luoghi e in virtù della proroga concessa per consentirne lo svolgimento, si ritiene tuttavia ammissibile che, per le parti progettuali con tipologie ricorrenti o standardizzabili su più edifici, possano essere semplificati gli elaborati progettuali riferendoli ad altri aderenti a quanto previsto dalla norma e che siano compiutamente rappresentativi in termini tecnici ed economici. Di tale semplificazione se ne assume ogni rischio e responsabilità il concorrente.

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