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Chiarimento

  • • Art. 5 del capitolato di gara. - In ordine alla richiesta di fornire la busta paga del lavoratore, si evidenzia che l’Agenzia, in qualità di Titolare autonomo del trattamento, non è legittimata a fornire i cedolini paga e di ogni altra documentazione idonea. Potranno essere forniti esclusivamente nome e cognome, qualifica e livello di inquadramento, Agenzia di somministrazione del lavoratore. Nel rapporto di somministrazione le parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, pertanto, i somministrati sono integrati nell’organizzazione dell’utilizzatore, che ne dirige e controlla l’operato. In caso di comunicazione e/o diffusione delle informazioni contenute nelle buste paga a soggetti terzi non autorizzati, il dipendente potrà presentare reclamo per lamentare una violazione della disciplina in materia di legge sulla privacy all’Autorità Garante (ex art. 77 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali) a cui potrebbero seguire un’istruttoria e un procedimento amministrativo a carico del datore di lavoro. - Per quanto attiene la richiesta di sostituzione del somministrato per “inadeguatezza del ruolo dichiarata dall’utilizzatore”, si chiede di rettificare quanto contenuto precisando che la sostituzione di una risorsa e la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

    Domanda del: 26/01/2022 aggiornata il 26/01/2022
  • Si conferma quanto precisato. Nell'ambito del rapporto di somministrazione, il Comune può richiedere i dati necessari alla gestione del contratto con il somministratore e del rapporto diretto tra il Comune e il lavoratore all'interno del proprio contesto lavorativo. Il rapporto tra l'Agenzia e il lavoratore esula da questi contesti, pertanto il trattamento è eccedente rispetto alle finalità.

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