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Chiarimento

  • 721 - In merito al requisito di capacità tecnico e professionale, di cui all'art. 7.2, del Disciplinare di gara, SI CHIEDE CONFERMA CHE tra le "pubbliche amministrazioni" possano essere ricomprese anche le Aziende Sanitarie Locali (c.d. Asl), gli Ospedali Pubblici e le società con capitale di proprietà di enti pubblici (c.d. Società in house).

    Domanda del: 20/01/2022 aggiornata il 20/01/2022
  • Ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d. lgs. 165/2001, "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI." Il seggio di gara esaminerà le fattispecie concrete che verranno sottoposte.
     
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