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Buongiorno, di seguito alla presente si trasmette il quesito che intendiamo porre alla stazione appaltante. Richiesta per il chiarimento sul riutilizzo delle terre come D.P.R. 120/2017 Secondo il D.P.R. 120/2017 e più precisamente agli articoli: Art. 12. Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica 1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, sono validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Quest’ultima, entro sessanta giorni dalla richiesta, comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell’articolo 9. Art. 20 comma 3. Qualora il sito di produzione delle terre e rocce da scavo ricada in un sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale di cui all’articolo 4, sono validati dall’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell’articolo 12. L’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all’articolo 21. Art. 26. Utilizzo nel sito 1. L’utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all’articolo 25 all’interno di un sito oggetto di bonifica è sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione per la specifica destinazione d’uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all’interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall’articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si chiede a codesto Spett. Ente se le attività di riutilizzo previste alla voce di capitolato n. 31 NP.07.02 INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO colonna A e B de ...NP e B del D.Lgs. 152/2006, prevedevano un Piano di utilizzo già validato da Arpav (non presente nella documentazione). Nell’ eventualità non sia stato presentato il Piano di utilizzo assieme al progetto di bonifica, si chiede se il quantitativo previsto dalla stessa voce possa essere riutilizzato in cantiere vista la destinazione urbanistica mista tra residenziale e commerciale presente nell’area e inoltre se sono state considerate nelle tempistiche complessive dei lavori anche la validazione da parte dell’Arpav
Domanda del: 04/01/2022 aggiornata il 04/01/2022 -
Per quanto riguarda il Progetto di Bonifica di cui al quesito posto, riferito al progetto di realizzazione del parcheggio approvato con i pareri favorevole degli Enti competenti (tra cui anche ARPAV), si precisa che le aree da sottoporre a bonifica sono quelle date dalla sovrapposizione del progetto del parcheggio con i poligoni 20813, 1103 e 1173, che sono state identificate come aree di hot spot (vedasi identificazione delle stesse nei documenti di progetto). I materiali relativi agli scavi su tali aree, riguardando hot spot e presentando concentrazioni elevate, è già previsto in progetto che andranno a smaltimento. Per quanto riguarda il resto delle aree di progetto del nuovo parcheggio, su cui si è ottenuto dagli Enti competenti di applicare la colonna B del D.Lgs. 152/2006, sarà possibile prevedere un parziale riutilizzo delle terre da scavo in cantiere così come si evince dalla documentazione progettuale. Resta in capo alla stazione appaltante l'onere di presentare ad Arpav il piano di riutilizzo, nelle modalità più efficace possibile (sia in termini di economia di spesa sia in termini di risparmio di tempo)così come sarà concordato tra RUP, Direzione Lavori e Ditta Aggiudicataria, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione progettuale. Si precisa che eventuali tempi di attesa delle validazioni degli Enti Competenti non saranno conteggiati per il calcolo dei ritardi di fine lavori e relative penali.