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Chiarimento

  • Buonasera, visto la nostra società esegue il medesimo servizio oggetto d'appalto presso alcune USSL del nord, ci sembra restrittivo il requisito richiesto al punto 7.1 per la partecipazione di codesta gara. Il Consiglio di stato, Sezione quinta, con la sentenza del 24 gennaio 2020 n. 607 ha affermato che l’interpretazione di una clausola di gara, qualora la stessa può essere interpretata in senso escludente o in senso non escludente, deve favorire la massima partecipazione dei concorrenti. Chiediamo dunque cortesemente se tale richiesta di requisito possa essere rivisto o quantomeno implementato da ulteriore clausola che preveda la partecipazione anche di altre Aziende come la nostra che, pur non essendo Associazioni protezionistiche iscritte all'Albo regionale di cui alla Legge Regionale Veneto n. 60 del 1993, operano con diligenza in questo settore da molti anni. Cordiali saluti

    Domanda del: 24/11/2021 aggiornata il 24/11/2021
  • La sentenza citata fa riferimento a clausole dubbie o ambigue e non è questo il caso. Inoltre non si tratta di canile sanitario, ma gli obiettivi del servizio, indicati nel capitolato speciale, sono in via prioritaria la tutela degli animali e la promozione delle adozioni, coerenti con le finalità istituzionali delle Associazioni protezionistiche.

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