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Buongiorno, si formula il seguente quesito relativamente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara all’art. 16 OFFERTA TECNICA, Criterio B.2– ORGANIGRAMMA, Subcriterio B.2.1b (pag. 35- 36), secondo cui ‘le figure professionali coinvolte nel processo produttivo, con i relativi curricula professionali di ciascuno, da cui si dovrà desumere: • le figure coinvolte, le singole responsabilità ed i referenti; • la qualificazione professionale, la relativa formazione e aggiornamento; • le esperienze professionali analoghe di ciascuna figura per il proprio ambito. Il concorrente, al fine di ottenere punteggio nel presente sub-elemento di valutazione, dovra illustrare, nello specifico paragrafo ad esso dedicato all’interno dell’offerta tecnica, la pianificazione e l’organizzazione mediante un chiaro e funzionale organigramma della composizione del team di progettazione evidenziandone la competenza in relazione agli specifici ambiti di competenza. (…) Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 6 cartelle di formato A4 (ogni cartella max 25 righe 10 pt).’ Da tale clausola del Disciplinare di Gara si evince che i Curricula professionali debbano essere ricompresi all’interno delle 6 cartelle di formato A4 e, in conformità a ciò, codesto spett.le Ente con il chiarimento n. 8 aveva ribadito tale disposizione. Successivamente, con il chiarimento n. 21 , è intervenuta una modifica al Disciplinare di Gara in quanto codesta spett.le Amministrazione stabiliva che il limite delle 6 cartelle formato A4 fosse circoscritto alla sola relazione tecnico- illustrativa dell’organigramma, così che il concorrente avrebbe potuto liberamente allegare i curricula professionali, senza alcuna limitazione di pagine. Tale chiarimento si configura come una vera e propria modifica della lexspecialis, in quanto non ha precisato una disposizione del Disciplinare di Gara che già di per sé era chiara, ma ha eliminato un limite di pagine che il Disciplinare medesimo invece prevedeva. Infatti, come ribadito dalla granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato,le uniche fonti della procedura di gara sono costituite dal bando di gara, dal capitolato e dal disciplinare, unitamente agli eventuali allegati e i chiarimenti auto-interpretativi della stazione appaltante non possono né modificarle, né integrarle (Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza n. n. 4418 del 27 giugno 2019; Consiglio di Stato, terza sezione, sentenza n. 431 del 2017; Consiglio di Stato, sentenza n. 4441 del 23 settembre 2015) Occorre poi precisare che il Bando all’art. 19 a) prevede che ‘In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare’. Pertanto, alla luce di quanto sopra, si chiede conferma che debba ritenersi prevalente la disposizione di cui all’art. 16 OFFERTA TECNICA, Criterio B.2– ORGANIGRAMMA, Subcriterio B.2.1b (pag. 35- 36) del Disciplinare di Gara e dunque i curricula professionali dei professionisti del gruppo di lavoro debbano ritenersi compresi all’interno delle 6 cartelle formato A4.
Domanda del: 07/10/2021 aggiornata il 07/10/2021 -
Per ogni sub-criterio viene indicata la documentazione ammessa dopo la descrizione e la indicazione della valutazione.
Per il sub-criterio B.2.1 non è indicata la documentazione ammessa. Da ciò si evince che la documentazione è libera, diversamente da quanto previsto per la relazione del sub-criterio B.2.2.
Quindi il chiarimento fornito è conforme la disciplinare di gara.