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Chiarimento

  • (644) Buongiorno, con riferimento a quanto previsto dall’art. 7.3 lett. i) del Disciplinare di gara, si formula il presente quesito in merito alla seguente clausola del Disciplinare: ‘A dimostrazione del requisito dovrà essere presentato organigramma del gruppo di lavoro contenente: - descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, recante la posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, specificando il professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; - descrizione dei profili proposti quali figure professionali minime richieste al precedente punto i), con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto; - per la redazione della relazione geologica viene richiesta la presenza di un geologo in possesso del requisito di iscrizione al relativo albo professionale. Non e ammesso il subappalto per la relazione geologica.’ Si chiede conferma che la documentazione sopra richiesta, ed in particolare le principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto (già presenti nel curriculum di offerta tecnica di cui all’art.16 Criterio B.2 ) debba essere intesa come documentazione a comprova e pertanto, in quanto tale, da esibire eventualmente, solo su richiesta, al termine di tutte le operazioni di Gara. Si deve dunque ritenere che, in sede di partecipazione alla Gara, sarà sufficiente allegare nella Busta Amministrativa l’organigramma del gruppo di lavoro con la mera indicazione dei titoli di studio e professionali dei componenti del gruppo di lavoro medesimo, senza quindi aggiungere le principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto?

    Domanda del: 28/09/2021 aggiornata il 28/09/2021
  • Si conferma tale interpretazione

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