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Chiarimento

  • Il Bando di gara richiede, per la valutazione della professionalità e adeguatezza dell'offerta, la presentazione di "n. 3 servizi svolti negli ultimi 10 anni relativi ad interventi simili all’oggetto di affidamento". Il nuovo Codice Appalti (Linee Guida ANAC n.1) ha rimosso il vincolo dei 10 anni per le schede servizi in offerta tecnica, consentendo di utilizzare servizi anche antecedenti. Si chiede pertanto se l'indicazione "ultimi 10 anni" sia un refuso, da non considerare.

    Domanda del: 28/05/2021 aggiornata il 28/05/2021
  • il Bando tipo n. 3, di cui alla delibera dell’ANAC n. 723 del 31 luglio 2018, non reca alcuna delimitazione temporale circa i servizi che i concorrenti possono utilmente indicare ai fini della dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta. Nella nota Illustrativa al Bando tipo n. 3, ANAC ha precisato che il limite di dieci anni, originariamente inserito nella bozza di consultazione, è stato eliminato in base alla considerazione secondo cui eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente – contrariamente a quanto avviene in tema di requisiti di accesso alla gara – possono essere agevolmente superati in sede di valutazione delle offerte, attribuendo, se del caso, un minor punteggio a quei curricula meno soddisfacenti;
    la predetta mancanza di delimitazione non pone alcun vincolo per le Stazioni appaltanti. Secondo la giurisprudenza, infatti, "le indicazioni formulate dall’ANAC con il Bando tipo n. 3, laddove sono intese a fornire suggerimenti alle stazioni appaltanti sui criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non sono ascrivibili alla categoria delle linee guida vincolanti, come tali idonee a completare la portata prescrittiva dei precetti legislativi" (si veda TAR Liguria,Sez. 1^ – 26 giugno 2019, n. 560);
     
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