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Relativamente ai tre servizi richiesti nel criterio A.1 del punto 16 del disciplinare, in cui si richiede che tali servizi siano stati svolti negli ultimi dieci anni, chiediamo di voler valutare l'eliminazione di tale periodo temporale di riferimento. Tale richiesta infatti non appare in linea con le vigenti disposizioni ANAC. Il bando tipo Anac n. 3 infatti, non prevede alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico. L’ANAC ha eliminato ogni riferimento a limiti temporali per il merito tecnico (presente nelle Linee Guida n.1) e al paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n.3, e ha specificato che “con riferimento al parametro A (professionalità’ e adeguatezza dell’offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.
Domanda del: 12/04/2021 aggiornata il 12/04/2021 -
- il Bando tipo n. 3, di cui alla delibera dell’ANAC n. 723 del 31 luglio 2018, non reca alcuna delimitazione temporale circa i servizi che i concorrenti possono utilmente indicare ai fini della dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta. Nella nota Illustrativa al Bando tipo n. 3, ANAC ha precisato che il limite di dieci anni, originariamente inserito nella bozza di consultazione, è stato eliminato in base alla considerazione secondo cui eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente – contrariamente a quanto avviene in tema di requisiti di accesso alla gara – possono essere agevolmente superati in sede di valutazione delle offerte, attribuendo, se del caso, un minor punteggio a quei curricula meno soddisfacenti;
- che la predetta mancanza di delimitazione non pone alcun vincolo per le Stazioni appaltanti. Secondo la giurisprudenza, infatti, "le indicazioni formulate dall’ANAC con il Bando tipo n. 3, laddove sono intese a fornire suggerimenti alle stazioni appaltanti sui criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non sono ascrivibili alla categoria delle linee guida vincolanti, come tali idonee a completare la portata prescrittiva dei precetti legislativi" (si veda TAR Liguria,Sez. 1^ – 26 giugno 2019, n. 560);
- si ritengono, pertanto, i criteri conformi all'art. 95, co. 6, D.Lgs. n. 50 del 2016 e in ogni caso rispettosi delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC.
In sintesi, quanto previsto dal bando non risulta in contrasto con disposizioni vincolanti, di tal che non accoglibile una eventuale modificazione della lex specialis già pubblicata.