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Dettagli procedura

GARA N. 08/2021: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO AL NUOVO TERMINAL MONTIRON COMPRENSIVO DI SCAVO DEL CANALE DI COLLEGAMENTO TRA LE ISOLE DI BURANO MAZZORBO TORCELLO E MONTIRON. CIG 86758967DD - CUP F79F19000270001.

Ente: Città di Venezia
Oggetto: GARA N. 08/2021: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PRIME INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO AL NUOVO TERMINAL MONTIRON COMPRENSIVO DI SCAVO DEL CANALE DI COLLEGAMENTO TRA LE ISOLE DI BURANO MAZZORBO TORCELLO E MONTIRON. CIG 86758967DD - CUP F79F19000270001.
Tipo di fornitura:
  • Servizi
  • Ingegneria e Architettura
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 140.386,20 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 140.386,20 €
CIG: 86758967DD
CUP: F79F19000270001
Stato: In svolgimento
Centro di costo: Servizio Gare e contratti
Data pubblicazione : 22 marzo 2021 14:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 11 aprile 2021 12:00:00
Data scadenza: 19 aprile 2021 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • Domanda di partecipazione
  • Documento di Identità
  • Contributo ANAC
  • Eventuali documenti integrativi
  • passoe
  • avvalimento
  • certificazione iso
  • raggruppamento / consorzio
  • certificazione bollo
  • DGUE
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
nomina seggio 20 aprile 2021 12:37:44 Altri Documenti
nomina presidente 20 aprile 2021 12:38:04 Altri Documenti
curriculum Tonetto 20 aprile 2021 12:38:50 Altri Documenti
curriculum Megera 20 aprile 2021 12:39:21 Altri Documenti
nomina commissione 20 aprile 2021 12:39:40 Altri Documenti
curriculum Ceselin 20 aprile 2021 12:40:31 Altri Documenti
graduatoria 29 giugno 2021 17:14:41 Altri Documenti
determina di aggiudicazione 09 settembre 2021 12:15:39 Altri Documenti
avviso di appalto aggiudicato 09 settembre 2021 12:17:15 Altri Documenti

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Si chiede di confermare che per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale 7.3.g due servizi "di punta", per la categoria P.03 sono ritenuti idonei servizi svolti e certificati in categoria P.01 e P.02 considerando che sono di pari complessità (0,85) e che come tali le Linee Guide ANAC ne considerano l'equivalenza all'interno della stessa Categoria.

Risposta:

In considerazione di quanto previsto al paragrafo 1 del capitolo "V. Classi, categorie e tariffe professionali" (pag. 17) delle Linee Guida ANAC n. 1 (“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”) si precisa che i servizi svolti e certificati in categoria P.01, P.02 e P.06 possono ritenersi idonei a comprovare il requisito in categoria P.03. Sono, infatti, di pari complessità (0,85) e le destinazioni funzionali delle categorie presentano una specificità non diversa da quella dei servizi da affidare.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Relativamente ai tre servizi richiesti nel criterio A.1 del punto 16 del disciplinare, in cui si richiede che tali servizi siano stati svolti negli ultimi dieci anni, chiediamo di voler valutare l'eliminazione di tale periodo temporale di riferimento. Tale richiesta infatti non appare in linea con le vigenti disposizioni ANAC. Il bando tipo Anac n. 3 infatti, non prevede alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico. L’ANAC ha eliminato ogni riferimento a limiti temporali per il merito tecnico (presente nelle Linee Guida n.1) e al paragrafo 11 della nota illustrativa al bando tipo n.3, e ha specificato che “con riferimento al parametro A (professionalità’ e adeguatezza dell’offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.

Risposta:
  • il Bando tipo n. 3, di cui alla delibera dell’ANAC n. 723 del 31 luglio 2018, non reca alcuna delimitazione temporale circa i servizi che i concorrenti possono utilmente indicare ai fini della dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta. Nella nota Illustrativa al Bando tipo n. 3, ANAC ha precisato che il limite di dieci anni, originariamente inserito nella bozza di consultazione, è stato eliminato in base alla considerazione secondo cui eventuali rischi di presentazione in offerta di esperienze “obsolete”, in quanto troppo risalenti nel tempo della vita professionale del concorrente – contrariamente a quanto avviene in tema di requisiti di accesso alla gara – possono essere agevolmente superati in sede di valutazione delle offerte, attribuendo, se del caso, un minor punteggio a quei curricula meno soddisfacenti;
  • che la predetta mancanza di delimitazione non pone alcun vincolo per le Stazioni appaltanti. Secondo la giurisprudenza, infatti, "le indicazioni formulate dall’ANAC con il Bando tipo n. 3, laddove sono intese a fornire suggerimenti alle stazioni appaltanti sui criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, non sono ascrivibili alla categoria delle linee guida vincolanti, come tali idonee a completare la portata prescrittiva dei precetti legislativi" (si veda TAR Liguria,Sez. 1^ – 26 giugno 2019, n. 560);
  • si ritengono, pertanto, i criteri conformi all'art. 95, co. 6, D.Lgs. n. 50 del 2016 e in ogni caso rispettosi delle indicazioni contenute nelle Linee guida ANAC.
In sintesi, quanto previsto dal bando non risulta in contrasto con disposizioni vincolanti, di tal che non accoglibile una eventuale modificazione della lex specialis già pubblicata.
 

Chiarimento n. 3

Domanda:

Si chiede di confermare che in caso di RTP è sufficiente un'unica marca da bollo di € 16,00 da annullare come indicato nel Disciplinare

Risposta:

Si, è sufficiente un'unica marca da bollo

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buongiorno, si chiedono chiarimenti in merito al Passoe perché dal sito ANAC sembra non attivo per la presente procedura.

Risposta:

Il CIG è stato perfezionato e quindi non dovrebbero più esserci problemi ad acquisire il Passoe.

Se il problema persiste, non esiti a ricontattarci

Chiarimento n. 5

Domanda:

Per i requisito servizi di punta è corretto che il socio A presenta un servizio ( non frazionabile ) e il socio B presenta il secondo servizio , con la somma degli importi raggiungono o superano gli importi minimi ( nel bando a pag 13 e pag. 16 , nonché nella relazione del RUP , non ci sembrano espressi gli stessi concetti ).

Risposta:
No. Ad esempio per quanto riguarda il primo servizio di punta il socio A deve aver eseguito un servizio per un lavoro di almeno 772.500,00 e il socio B un altro servizio per un lavoro di almeno 772.500,00.
Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l’eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria

Chiarimento n. 6

Domanda:

Nel calcolo della parcella tabella 2    , per le categorie IDRAULICA , EDILIZIA , INFRASTRUTURE  non sono perviste prestazioni classificate Q.a.III. 01/02/03    , che sono previste per la categoria PAESAGGIO , è da intendersi che le indagini batimetriche dei canali , i prelievi , le analisi dei fanghi , la modellazione idraulica , etc. per le opere IDRAULICA , INFRASTUTTURE , EDILIZIA non sono compresi nelle prestazioni .

Risposta:

non sono compresi, ma il progettista dovrà indicare le indagini, rilievi, studi da assegnare per sviluppare le ipotesti progettuali e il PFTE, non comprese dalla tariffa prevista a base di gara.

Chiarimento n. 7

Domanda:

La singola domanda dei soci della R.T.P. va controfirmata digitalmente da tutti i partecipanti ( vedi pag. 20 , paragrafo 15.1 del disciplinare

Risposta:

Se si tratta di un raggruppamento già costituito è sufficiente la domanda del rappresentante legale del mandatario. Se si tratta di un raggruppamento non ancora costiuito ciascun rapprsentante legale dei soggetti che costituiranno il raggruppamento deve presnetare la propria domanda.

Chiarimento n. 8

Domanda:

La relazione tecnico illustrativa di max 4 cartelle formato A4 è da intendersi per ciscuno dei tre servizi o per l’intero criterio A.1 ESPERIENZA ( composto da 3 servizi )

Risposta:

per il criterio A.1 si riporta quanto previsto a pag 28 del disciplinare di gara: "Dovrà essere prodotta una relazione tecnico-illustrativa di massimo 9 cartelle di formato A4, ogni cartella dovrà essere stampata su una sola facciata, contenente per ciascun servizio almeno le seguenti informazioni: ......(omissis...)"

Chiarimento n. 9

Domanda:

la presente per porle un quesito urgente circa un’incongruenza nel bando :

Chi NON possiede la categoria prevalente ma ha il fatturato più alto, può comunque fare il capogruppo di un RTP da costituirsi?

Le riporto un esempio per rendere più chiara la questione :

La società 1 possiede il fatturato più alto però non ha la categoria prevalente.

La società 2 non ha il fatturato maggiore ma possiede la categoria prevalente D.01

A chi spetta fare il capogruppo?

Risposta:

Come precisato al punto 7.4 del disciplinare di gara "la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice."
Nel caso di specie, ove  un componente il raggruppamento possiede il requisito del fatturato ma non la categoria prevalente D.01 e l'altro componente, viceversa, possiede la categoria prevalente ma non il fatturato, si suggerisce di valutare il ricorso agli strumenti previsti dal nostro ordinamento quali ad esempio l'avvalimento, ammissibile anche nella forma dell'avvalimento cd. interno, ad es. con riferimento al fatturato,  tenendo presente i principi espressi in materia dalla più recente giurisprudenza e dalle decisioni ANAC e, in particolare che è necessario accertare che i requisiti di partecipazione siano posseduti dall’impresa avvalsa in misura sufficiente a consentirle sia la partecipazione alla gara come concorrente in R.T.I. sia la partecipazione alla stessa gara in veste di impresa ausiliaria nell’ambito del medesimo R.T.I.