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Spett.le Stazione Appaltante, in relazione alla procedura in oggetto si chiede cortese riscontro alla seguente richiesta di chiarimento. Con riferimento specifico all’art.26 del Disciplinare di gara “Clausola sociale e condizioni particolari di esecuzione”, nella parte in cui prevede che ciascun operatore economico concorrente dovrà presentare un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, si fa presente che il suddetto articolo fa riferimento ad un allegato C al Capitolato speciale d’appalto, che non è dato rinvenire nella documentazione di gara pubblicata da codesta spett.le stazione appaltante. Ad ogni buon modo, giova ricordare che le Linee Guida ANAC n. 13/2019 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, al paragrafo 3 stabiliscono quanto segue: “l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici)” Pertanto, si chiede di confermare che il concorrente che possa stimare una situazione di equilibrio occupazionale in relazione all’ esecuzione del servizio oggetto di aggiudicazione, dato dal personale già alle proprie dipendenze, in luogo del progetto di assorbimento richiesto, possa limitarsi ad allegare una dichiarazione nella quale accetti la clausola sociale e manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa qualora le circostanze lo richiedano. In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti
Domanda del: 31/03/2020 aggiornata il 31/03/2020 -
- il riferimento all'allegato C è un refuso;
- il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici). Il concorrente allega all’offerta un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)