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Chiarimento

  • Coerentemente con quanto riportato nella risposta al chiarimento nr. 5 in cui si è identificata come prevalente l’attività biblioteconomica, consentendo quindi la partecipazione in ATI VERTICALE, si chiede conferma che, esclusivamente per tale tipologia di ATI, il requisito di cui al punto 6.3 lettera c) – Certificazione Etica – debba essere posseduto almeno dalla capogruppo e/o dalle esecutrici dell’attività prevalente (indipendentemente dal possesso della stessa da parte delle associate esecutrici delle prestazioni secondarie). Distinti saluti.

    Domanda del: 25/09/2019 aggiornata il 25/09/2019
  • Come indicato al paragrafo 6.3.1 del disciplinare di gara come rettificato, i requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al punto 6.3 lettere b) e c) devono essere posseduti:
    a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
    b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
     
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