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Chiarimento

  • In merito al chiarimento n. 44, con il quale restringete in maniera grossolana la partecipazione dei consorzi stabili, tenendo con della totale confusione che si sta facendo sui requisiti richiesti, che sta mettendo in condizione i partecipanti di cambiare compagine quotidianamente, vi informiamo che il richiamo all’art. 47 del codice e il successivo passaggio alla qualificazione tramite i consorziati designati oppure tramite avvalimento dei soci non designati NON E' LEGITTIMO perchè l'art. 47 vigente alla gara (prima dello SBLOCCA CANTIERI) si riferisce ai consorzi stabili di servizi, come può essere tranquillamente confrontato leggendo il DLGS 50/2016 art. 216 comma 14 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 05427/2018 con la quale ha chiarito che, fino all’entrata in vigore del Regolamento ANAC, i Consorzi di lavori si qualificano con il DPR 207/2010. Di conseguenza eccetto per la categoria OG2 e per le lavorazioni dell'albo gestori ambientali, i consorzi stabili non hanno nessun obbligo di designare consorziati qualificati. Le aziende che stanno partecipando alla gara stanno investendo non poco per presentare un'offerta adeguata ai lavori da eseguire, vi chiediamo di metterci in condizione di lavorare tranquillamente.

    Domanda del: 29/05/2019 aggiornata il 29/05/2019
  • La stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti giuridici afferenti alle possibili modalità di partecipazione alla gara, ma solo a chiarimenti sulla procedura, perchè la decisione nel merito spetta solo al seggio di gara. Le risposte ai quesiti sono state date comunque, con spirito di collaborazione verso gli operatori economici e per favorire la partecipazione, anche se dal tono usato nel quesito si desume che tale intenzione non è stata compresa. Ciò premesso si osserva, fatta salva la autonoma decisone del seggio di gara come dianzi precisato, che il rinvio dell'art. 216 comma 14 al D.P.R. 207/2010 citato nel quesito, sembra riguardare il sistema di qualificazione dei lavori pubblici, mentre l'iscrizione all'albo dei gestori ambientali non viene considerata ai fini dell'ottenimento dell'attestazione SOA. Detto requisito è invece necessario, a norma di legge, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto rifiuti e non è ammesso l'avvalimento. Si ribadisce comunque che la decisione sulla ammissione spetta al seggio di gara.

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