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Chiarimento

  • Si chiede se sia conforme o meno alla vigente normativa in tema di contratti pubblici il bando di cui alla procedura d’appalto in esame che non consenta pienamente ad un consorzio stabile di partecipare avendo tutte le iscrizioni SOA richieste dal bando e che indica, tra gli altri, come esecutori, società ad esso consorziate in possesso della cat. 9C Albo Nazionale Gestori Ambientali ma non iscritta alle categorie SOA richieste possedute dal Consorzio stesso. Grazie

    Domanda del: 24/05/2019 aggiornata il 24/05/2019
  • Con ta terza rettifica si è cercato di precisare, anche alla luce dei quesiti pervenuti, le caratteristiche del requisito di idoneità tecnica richiesto, relativo alla iscrizione all'albo dei gestori ambientali, chiarendo che esso è necessario per le lavorazioni indicate al punto 13.1.7. Ciò significa che per ognuna delle lavorazioni e importi indicati occorre che l'operatore economico abbia la qualificazione e l'iscrizione. Le modalità di soddisafcimento di tali requisiti sono quelle consentite dal Codice e dal disciplinare di gara. Nel caso dell'operatore economico consorzio stabile di cui all'art 45, comma 2, lettera c) del Codice, si applica l'art. 47 del Codice medesimo, nel testo previgente all'ultima modifica di cui al D.L. 32/2019, non applicabile, per quanto già chiarito, al bando. Quindi il consorzio può utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione del contratto, sia, mediante avvalimento (ovviamente ove possibile), quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Le casistiche, quindi, sono varie e sono rimesse alla valutazione del seggio di gara.

    Si osserva ad esempio che per la categoria OG2 bisogna tener conto della specialità della disciplina riguardante i lavori nella materia dei beni culturali, in cui non solo vige il divieto di avvalimento indicato nel capitolato, ma è anche necessario il possesso dei requisiti in capo all’impresa consorziata designata per eseguire i lavori, secondo conforme orientamento di ANAC e Consiglio di Stato. Ciò in quanto la finalità di tale disciplina è quella di evitare che l’intervento sui beni culturali sia effettuato da soggetti non qualificati, a prescindere dall’esistenza di un soggetto che se ne assuma la responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.
     

     

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