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Chiarimento

  • Buongiorno, con riferimento alla Vs.risposta alla FAQ n. 7 si chiede il seguente chiarimento: le lavorazioni alle quali si riferisce il possesso dell’iscrizione all’albo gestori ambientali, presuppone che il concorrente debba avere il certificato di cui al punto 13.1.7 di iscrizione alla classe C dell’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui al DM 3 giugno 2014 n. 120, per una o per tutte le categorie indicate nella risposta alla Faq n. 7 (OS1 – OS21 – OG2) ? In altri termini la ns società, sprovvista della certificazione innanzi detta, ma in possesso delle qualificazioni SOA può partecipare alla gara quale capogruppo di RTI VERTICALE con società (mandante) che abbia la certificazione in questione e, sia iscritta alla SOA per la SOLA categoria OS1 classe II (qualificazione SOA necessaria ai fini di attribuzione quota % di partecipazione al RTI) ?

    Domanda del: 17/05/2019 aggiornata il 17/05/2019
  • Per la risposta si vedano le precisazioni contenute nella terza rettifica al disciplinare di gara, già pubblicata.

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