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Chiarimento

  • CHIARIMENTO 8 Nel disciplinare di gara sembrerebbe essere mancante l`articolo relativo alla clausola sociale che è elemento obbligatorio; l`art. 57, comma 1, del d. lgs. 36/2023 stabilisce infatti che i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere specifiche clausole sociali da intendersi come requisiti necessari dell`offerta al fine di realizzare le finalità indicate a garanzia e tutela del lavoratore. Si chiede di integrare tale clausola sociale all`interno dei documenti di gara. Si chiede che venga messa a disposizione la lista del personale delle ditte che attualmente svolgono i servizi in appalto, il contratto nazionale di lavoro con il quale sono inquadrati, le relative mansioni, i livelli professionali, gli scatti di anzianità e tutto ciò che può essere utile per comprendere il livello di retribuzione e le relative possibilità di impiego.

    Domanda del: 07/02/2025 aggiornata il 07/02/2025
  • La garanzia di stabilità occupazionale è richiesta dalla stazione appaltante tenuto conto della prestazione oggetto del contratto ed è esclusa, anche dal bando tipo ANAC per servizi e forniture, in caso di servizi di natura intellettuale e forniture senza posa in opera. Nel nostro caso la prestazione prevalente è data da forniture e complessivamente l’importo maggioritario è dato da forniture, servizi di natura intellettuale e lavori, quindi è stata ritenuta non applicabile tale clausola.

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