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Chiarimento

  • CHIARIMENTO 6 Nel documento ``Relazione del RUP`` a pag. 21 è riportato: ``Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche, le imprese che nella valutazione complessiva dell’offerta tecnica abbiano raggiunto un punteggio inferiore a 56 punti, pari al 70% del punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione. La soglia di sbarramento verrà applicata dopo la riparametrazione dei punteggi dell’offerta tecnica``, mentre nel documento ``Bando di gara/Disciplinare di gara`` pag. 30 riporta ``Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a almeno 40 punti su 80. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 24.4``. Si chiede conferma che la soglia di sbarramento da considerare è quella del Disciplinare di gara mentre il valore indicato nella Relazione del RUP è da considerarsi un refuso.

    Domanda del: 07/02/2025 aggiornata il 07/02/2025
  • Si applica quanto previsto dal disciplinare di gara: secondo la giurisprudenza prevalente la soglia di sbarramento va individuata prima della riparametrazione.

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