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Chiarimento

  • Con riferimento al sub criterio A2, concernente la valutazione di tre servizi di redazione PFTE, si chiede conferma che detti servizi di redazione PFTE possano essere stati redatti sia ai sensi del DLgs 50/2016, che ai sensi del Dlgs 36/2023, come consentito per i requisiti di capacità tecnica e professionale con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria;

    Domanda del: 07/02/2025 aggiornata il 07/02/2025
  • Si conferma

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