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4) Modello C, Offerta economica. Si chiede conferma che il ribasso percentuale da esprimere in offerta economica sia relativo all’importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e fatto salvo che esso dovrà debitamente tener conto delle voci non soggette a ribasso. Questa interpretazione trova conferma all’interno dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 36/2023: “Successivamente all’adozione da parte dell`ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”. All’interno della relazione illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023, viene citato che: “al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell’offerta, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall’operatore nell’offerta saranno, poi, oggetto di verifica” (cfr. pag. 13). Il Bando tipo ANAC prevede dunque che il ribasso sia espresso sull’intero importo a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera, e non già, sul solo importo che può (erroneamente) essere individuato come importo “ribassabile”. Tale tesi trova ulteriore conferma nel parere del MIT n. 2154 del 17 luglio 2023. L’offerta economica non va costituita solamente dal ribasso operato sull’importo al netto del costo della manodopera, ma deve includerlo al suo interno. L’operatore economico deve esporre il costo della manodopera, che può essere diverso (e inferiore) a quello stabilito dalla stazione appaltante. In tal caso l’offerta è sottoposta a procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art.110. Resta inteso che non possono essere fornite giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili. Ulteriore conferma è data dalla Delibera Anac n. 528 del 15.11.2023, nella quale il Consiglio delibera che: “nel caso di specie, anche tenuto conto dei chiari contenuti della lex specialis, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata all’intero importo ribassabile a base d’asta, comprensivo dei costi della manodopera”. Si chiede pertanto di voler ripubblicare il modello di offerta modificato in questo senso. Si richiamano inoltre i quesiti posti in data 03/01/2024, ai quali si chiede cortese riscontro.
Domanda del: 17/01/2024 aggiornata il 17/01/2024 -
Si conferma, come del resto già esplicitamente indicato nel bando e disciplinare di gara, che segue il bando tipo ANAC. Infatti al punto 23 del disciplinare di gara, si precisa che il ribasso va applicato sul prezzo a base d’asta, precisando ulteriormente nella rettifica del 29/12/2023 che “Il ribasso percentuale va calcolato sull`importo a base di gara al netto degli oneri per l`attuazione dei piani di sicurezza e dei servizi di pulizia non soggetti a ribasso”; quindi euro 5.795.841,00 di importo a base di gara indicato al punto 5 del disciplinare nella Tabella 1 già depurato e quindi al netto di euro 9.159,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso indicati nella medesima tabella ed al netto (quindi ulteriormete detratti) di euro 776.391,57 per servizi di pulizia non soggetti a ribasso danno come risultato 5.019.449,43, importo su cui va applicato il ribasso. Detto importo corrisponde esattamente alla somma di euro 267.933,03 di cui al punto 6.b) del bando con euro 4.751.510,40 di cui al punto 6.d) del bando, come rettificato il 29 dicembre. Sempre il disciplinare, al punto 23 e come da bando tipo ANAC precisa che ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 5 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Premesso che il disciplinare sembra quindi sufficientemente chiaro, si aggiorna il modello di offerta economica (peraltro non vincolante, editabile ed utilizzabile preferibilmente) per rendere ancora più esplicito quanto sopra chiarito.