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Chiarimento

  • Buongiorno, In riferimento al criterio A.1, al punto: “Per le forme associate di professionisti saranno presi in esame quei servizi di direzione lavori conclusi effettivamente dal soggetto indicato nell’offerta come professionista che assumerà il servizio oggetto del presente incarico” Si chiede cortesemente di confermare che tale obbligo non sussista per le società di ingegneria in quanto soggetto differente giuridicamente dalle associazioni di professionisti, e che quindi possa anche essere indicato ad assumere l’incarico di Direttore dei Lavori un professionista facente parte in organigramma della società di ingegneria titolare delle referenze, ma differente dal soggetto che ha svolto gli incarichi di Direzione Lavori oggetto delle stesse referenze. Questo anche in conformità a quanto previsto dall`Anac con Atto del Presidente Fasc. n. 1562/2022 del 22 luglio 2022.

    Domanda del: 16/11/2023 aggiornata il 16/11/2023
  • si rinvia al disciplinare di gara che indica espressamente ``Per le forme associate di professionisti saranno presi in esame quei servizi di direzione lavori conclusi effettivamente dal soggetto indicato nell’offerta come professionista che assumerà il servizio oggetto del presente incarico``, non quindi di società di ingegneria;

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