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Chiarimento

  • 1. Con riferimento all’art. 16 dello schema di contratto e agli artt. 14 e 23 del Capitolato speciale d`appalto - Norme amministrative chiediamo che vengano modificati tali articoli con riferimento alle penali applicabili al progettista, chiedendo che queste siano calcolate sulla base dell’importo previsto unicamente per la progettazione, anziché con riferimento all’intero importo contrattuale. Tale misura chiediamo che non sia superiore al 10% dell`importo previsto unicamente per la progettazione.

    Domanda del: 10/10/2023 aggiornata il 12/10/2023
  • RISPOSTA A QUESITO MODIFICATA Il testo degli articoli citati dello schema di contratto e del capitolato speciale non sembrano essere vincolanti nel senso prospettato, in quanto si ritiene di optare per l`interpretazione pro-concorrenziale che limita la penale al solo importo di progettazione, tenuto anche conto del fatto che gli importi sono distinti sia in sede di bando che in sede di offerta economica. Si ritiene invece di mantenere la percentuale del 20% prevista dall`art. 50 c.4 del d.l. 77/2021 convertito in legge 108/2021 in quanto deroga legittima al momento di indizione della procedura di gara.

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