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• Art. 17 penali. Si chiede di specificare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei compensi dovuti all’agenzia. Si invita, inoltre, a puntualizzare che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia. • Art. 16 recesso unilaterale del contratto. Si chiede di rettificare specificando che nel caso in cui l’ente intenda esercitare diritto di recesso sarà tenuto a rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”; l’articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l’altro, la possibilità di essere impiegato in un’altra missione, fermo restando l’utilizzo nell’ambito dell’area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.
Domanda del: 16/05/2023 aggiornata il 16/05/2023 -
art 17 penali: riguarda la fase contrattuale e non la fase di gara
L'art. 16 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale disciplina le ipotesi di risoluzione e recesso dal contratto. In particolare, l'art. 16 prevede che: "in caso di recesso si applicano le disposizioni previste all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione via PEC. Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell’art. 1671 c.c. e corrispondere all’appaltatore un’indennità pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e il soggetto appaltatore. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall’art. 2237 cc..
Le conseguenze della risoluzione e del recesso pertanto sono disciplinate dal capitolato in parola e dalla normativa vigente.