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Chiarimento

  • Pagina 16 del Disciplinare di gara: “I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il sistema FVOE (ex AVCPASS), reso disponibile dall’ANAC con la deliberazione attuativa n. 464 del 27 luglio 2022”. Quesito: la “trasmissione dei documenti tramite FVOE” si riferisce già alla fase di gara o solo alla fase di verifica post-gara dei requisiti dichiarati? Quali sono i documenti che, allo stato attuale, ANAC è in grado di mettere a disposizione della S.A. automaticamente prelevandoli dalle sue varie banche dati, e che quindi non devono essere caricati nel FVOE dal singolo O.E.?

    Domanda del: 20/03/2023 aggiornata il 20/03/2023
  • Il sistema FVOE riguarda la fase di verifica dopo l'effettuazione della gara, per l'aggiudicazione. Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, come sancito dalla delibera ANAC 464/2022, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

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