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Chiarimento

  • Buongiorno, Con la presente si chiede di chiarire se in caso di partecipazione di operatore economico singolo che indica un costituendo RTP di progettisti, l’intera offerta tecnica debba essere firmata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dall’operatore economico oppure anche dal COSTTITUENDO RTP INDICATO.

    Domanda del: 20/03/2023 aggiornata il 20/03/2023
  • Il paragrafo 16 del disciplinare prevede, alla fine, che "L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1." A sua volta il punto 15.1 disciplina la sottoscrizione della domanda di partecipazione e il punto 7.2.2.1 individua il progettista indicato fra i soggetti che devono firmare la domanda di partecipazione. Si richiama al riguardo la delibera dell'ANAC n. 427 del 26 maggio 2021 ove si precisa che non può essere richiesta la firma del progettista incaricato ai sensi dell’art. 59, co. 1-bis del d. lgs. 50/2016 sull’offerta tecnica in toto poiché questa, intesa come complesso delle prestazioni offerte in favore della stazione appaltante, è atto riferibile al e di esclusiva spettanza del concorrente. La sottoscrizione del progettista incaricato può essere richiesta dalla stazione appaltante su singoli elaborati progettuali contenuti nell’offerta tecnica e recanti varianti migliorative, fungendo tale sottoscrizione quale assunzione di responsabilità delle soluzioni proposte. Si ritiene, fatte salve le determinazioni che vorrà assumere la commissione giudicatrice, che tale ipotesi possa ricorrere con riferimento in particolare al criterio B CONCEZIONE PROGETTUALE MIGLIORATIVA, ma può riguardare anche altri criteri o subcriteri, ciò dipende anche dal contenuto dell'offerta tecnica. Si segnala, infine, che la citata delibera dell'ANAC precisa che l’assenza della firma del progettista incaricato non potrebbe comportare l’esclusione dell’offerta ma dovrebbe imporre alla Stazione appaltante di considerare le varianti migliorative proposte da quest’ultimo «tamquam non esset e dunque non attribuire alcun punteggio» ad esse nell’ambito della valutazione dell’offerta.

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