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Chiarimento

  • In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.2., lett. a), del Disciplinare, concernente l'esecuzione in favore di enti territoriali di almeno 20 incarichi di domiciliazione e rappresentanza dinanzi al Consiglio di Stato, si richiede: -

    1) se gli incarichi davanti al Consiglio di Stato debbano necessariamente essere iniziati nel triennio (numero di ruolo generale 2017, 2018, 2019), o se il requisito è soddisfatto anche se gli incarichi sono conferiti prima del triennio (numero di ruolo generale anteriore al 2017), e i giudizi risultino definiti nel triennio (anno di deposito del provvedimento giurisdizionale 2017, 2018, 2019). -

    2) se il requisito comprende anche incarichi di domiciliazione e rappresentanza di enti territoriali davanti alla Corte costituzionale.

    Domanda del: 03/03/2020 aggiornata il 03/03/2020
  • 1) Ai fini dell'integrazione del requisito si intendono sia gli incarichi iniziati nel triennio antecedente la presentazione della domanda (con riferimento alla data di conferimento dell'incarico da parte dell'Ente territoriale rappresentato), sia quelli conferiti prima del triennio, purchè in tutti i casi risulti espletata e documentabile nel triennio attività professionale (partecipazione a udienze, redazione e/o deposito di atti difensivi).
    2) No. In base al dettato letterale del disciplinare e della documentazione di gara, saranno valutati i soli incarichi espletati dinanzi al Consiglio di Stato.

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