Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • • Nel disciplinare di gara, punto 5.4 si recita: “Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.” Considerato che l' ANAC nel bando tipo n.1 del 22/11/2017 ha specificato che il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale, procuratore, da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega e che il delegato non debba essere necessariamente un dipendente dell'operatore economico, in un’ottica di semplificazione, al fine di rendere tale adempimento più rispondente alle esigenze organizzative rappresentate dagli operatori economici, SI CHIEDE: di estendere il sopralluogo anche a soggetti muniti di delega non necessariamente dipendenti dell’operatore economico. •

    Nel disciplinare di gara, punto 9.4 si recita: “Il subappalto è ammesso nel limite complessivo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori….”. Con il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e la legge 3 maggio 2019, n. 37, la quota limite del subappalto è stata incrementata fino al 50%, infatti l’art. 105 comma 2 recita: “….il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”. SI CHIEDE: la quota del subappalto ammessa dalla Stazione Appaltante è pari al 50% ? •

    Osservando nel dettaglio le lavorazioni di cui è costituito l’appalto, in particolare, il computo metrico estimativo (CME), appare da subito evidente la presenza di rifiuti contenenti amianto. La Legge 257/92 Art.2 lettera c "rifiuti di amianto” definisce che i materiali di scarto delle attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di de-coibentazione nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente amianto che abbia perso la sua destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del DPR 915/82, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. Attualmente tutti i rifiuti di amianto vengono classificati tossici e nocivi o speciali a seconda che il contenuto di Amianto (polveri e fibre libere) superi o meno i 100 mg/kg. L’art. 30 del D.Lgs. 22/97 ribadisce l’obbligo per le imprese che intendono effettuare la bonifica di beni contenenti amianto, di iscriversi all’albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, mentre il Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 406/98 definisce il regolamento dell’albo, il quale prevede per i Rifiuti Contenenti Amianto, il possesso delle seguenti categorie: - categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi” - categoria 10 “Bonifica di siti e beni contenenti amianto” Tra le lavorazioni previste nel CME, appare la rimozione e il trasporto di rifiuti contenenti amianto (lastre in cemento amianto di copertura e sottocopertura..), pertanto, al fine di poter eseguire tali opere, è fondamentale che le imprese che partecipano all’appalto siano in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 10B. Considerato che tra i requisiti di partecipazione all’appalto in oggetto non viene richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie sopra indicate, SI CHIEDE di integrare ai requisiti di partecipazione, il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali almeno per la seguente categoria: - categoria 10B; Si ricorda che tale possesso dovrà essere dimostrato in fase di gara e non potrà essere oggetto di avvalimento, così come previsto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3679 del 27 luglio 2017 e n. 185 del 19 aprile 2017 e dal Consiglio di Stato 1825 del 19/04/2017, i quali precisano e definiscono che l'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali costituisce un requisito necessario ai fini della partecipazione alla gara, e non semplicemente una condizione per l’esecuzione del contratto .

    Domanda del: 11/06/2019 aggiornata il 11/06/2019
  • 1) il bando tipo dell'anac riguarda le procedure di gara di forniture e servizi. Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara.

    2) NO, si conferma che il subappalto è ammesso nei limiti del 30%

    3) Si veda la rettifica al disciplinare di gara

Vai all'elenco dei chiarimenti