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Chiarimento

  • 1) Si chiede di trasmettere l’elenco dei FABBRICATI ASSICURATI (o comunque quelli di maggior valore) completo del valore di Ricostruzione a nuovo di ciascun bene;

    2) Si chiede di indicare la M.U.R.;

    3) Si chiede se Il Teatro La Fenice e La Basilica di San Marco siano inclusi tra i beni assicurati;

    4) Si chiede di evidenziare l’articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE citato all’interno dell’ art. 6 Durata del Contratto ma non presente nel capitolato;

    5) Si chiede di specificare i termini e i tempi di preavviso previsti per l’esercizio della facoltà delle parti di recesso alla scadenza annuale;

    6) Si chiede di confermare che la proroga obbligatoria per la Compagnia alla scadenza del contratto e alla scadenza annuale non sia prevista in caso di recesso in caso di sinistro;

    7) Relativamente alle garanzie Smottamento e franamento del terreno e Crollo e collasso strutturale si chiede di confermare che il limite sia per sinistro, periodo di assicurazione e per il complesso dei beni assicurati;

    8) Relativamente alle garanzie Terremoto, INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTI, EVENTI ATMOSFERICI si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati;

    9) Relativamente alla garanzia Grandine su fragili, si chiede di confermare che i limiti siano per sinistro, per anno e in aggregato per tutti i beni assicurati;

    10) Si chiede se tra i beni da assicurare siano presenti impianti/pannelli fotovoltaici; in caso di risposta affermativa se ne chiede ubicazione, tipologia, valore e specifica situazione sinistri ultimi 5 anni;

    11) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine, bradisismo;

    12) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i danni verificatesi in occasione di: maremoto mareggiate, penetrazioni di acqua marina;

    13) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata sempre e in ogni caso i danni verificatesi in occasione del fenomeno dell’acqua alta;

    14) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche;

    15) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica;

    16) Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati non siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d’uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi;

    17) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ferrovie, binari, rotaie, gallerie, strade, strade ferrate, scavi, pozzi;

    18) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: ponti, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pontili, moli e piattaforme in genere;

    19) Si chiede di confermare che si intendano esclusi dalla copertura prestata i seguenti beni: alberi, boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;

    20) In caso di aggiudicazione del rischio si chiede di poter modificare il punto P) dell’Art. 2 ESCLUSIONI della Sez. 3 come segue: lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione ordinaria e straordinaria e revisione di beni anche se ne derivi danno indennizzabile, salvo per quanto coperto nell’ambito dell’ultimo comma dell’art. 2 Sez. 1;

    21) In caso di aggiudicazione del rischio e di scelta della variante Migliorativa 1 relativamente all’art. 2 ESCLUSIONI si chiede di poter modificare la frase in calce come segue: Tutto quanto sopra – ad eccezione dei punti A) e B) - salvo provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

    22) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: “Esclusione Cyber risk” Property DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di un “Sistema Informatico”. Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l’operatività di qualsiasi “Sistema Informatico” • qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l’accesso, l’utilizzo e/o la regolare operatività di un “Sistema Informatico”. Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un “Sistema Informatico”. Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l`auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo ``Virus``, ``Trojan Horse``, ``Worm``, ``Logic Bombs``, ``Ransomware``, ``Wiper``, ``Denial o Distributed Denial of Service Attacks``, creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un “Sistema Informatico”. Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell’informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l`elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i “Dati informatici” ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi: • “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari ``Colpa grave`` e ``Buona fede`` che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell’esclusione CYBER Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre: • la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi “Dato informatico”: • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione); • è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un “Atto Cyber” (->definizione) e/o un “Incidente Cyber” (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l’importo relativo al valore dei “Dati informatici”; ferma l’applicazione della delimitazione di garanzia “Supporto di Dati e Dati” e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

    23) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l`erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell`Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

    24) Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all’inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE” Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione. 

    Domanda del: 18/11/2024 aggiornata il 18/11/2024
  • 1) si riporta di seguito il link all`elenco delle proprietà comunali complessive:

    https://www.comune.venezia.it/it/content/patrimonio-immobiliare

    Per comodità si allega (tra la documentazione di gara)  l`elenco degli immobili di maggior valore. Si precisa tuttavia che i valori indicati  non sono determinati con il criterio del “valore a nuovo e/o di ricostruzione” e si  evidenzia che la polizza è strutturata con valore a Primo Rischio Assoluto. Inoltre, i dati riportati in tale elenco potranno essere utilizzati unicamente ai fini della valutazione del rischio. Pertanto, eventuali difformità, sia di valori (e superfici) che di individuazione ed elencazione degli immobili, che in futuro dovessero rilevarsi rispetto all’elenco fornito ai fini della presente procedura, non potranno essere invocati nell’esecuzione del contratto assicurativo. Peraltro, anche le destinazioni potrebbero subire modificazioni. Tale elenco non potrà quindi considerarsi parte integrante del capitolato e del conseguente contratto che verrà stipulato.

    2) La MUR è rappresentata da Palazzo Ducale

    3) Il Teatro la Fenice rientra nei beni assicurati , mentre la Basilica di San Marco non rientra nei beni assicurati 

    4) Trattasi di refuso: il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA, come da consolidata prassi di mercato, in questo modo: ART. 6 BIS -  RECESSO ANTICIPATO ANNUALE - È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale. Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale. In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all’articolo DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO.ART. 6 BIS -  RECESSO ANTICIPATO ANNUALE - È attribuita alla Società la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 3 mesi prima di ogni scadenza annuale. Il Contraente ha facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 1 mese prima di ogni scadenza annuale. In entrambi i casi è confermata la proroga di massimo 6 mesi di cui all’articolo DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA – OPZIONE DI RINNOVO.

    5) Vedi risposta 4

    6) si conferma

    7) si conferma

    8) si conferma

    9) si conferma

    10) Tra i beni da assicurare sono presenti anche impianti fotovoltaici. Al momento è in corso la rilevazione di tali impianti tra le nuove opere. L`unico sinistro avvenuto negli ultimi 5 anni che riguarda, tra le altre cose, un impianto fotovoltaico, è il sinistro del 20/04/2023 liquidato dalla Compagnia per 3000 €.

    11) si conferma

    12) Si rimanda all’Art. 7 punto A sezione 4 del capitolato

    13) si conferma

    14) si conferma

    15) si conferma

    16) si conferma

    17) Si conferma  ad eccezione di strade di pertinenza dei fabbricati, vedi definizioni

    18)  Si conferma ad eccezione di quanto previsto nella definizione di ``fabbricati``

    19) Si conferma, fermo restando quanto riportato nell`art. 7 sezione 4

    20) Si conferma il testo del CSA cosi come descritto nell`articolo in argomento. Si precisa che con il termine manutenzione, si intende sia quella ordinaria che quella straordinaria.

    21) Si invita ad attenersi a quando disposto nel CSA.

    22) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

    23)  Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

    24) Con riferimento alla tematica posta, il Comune di Venezia, a seguito aggiudicazione, acconsente a sottoscrivere apposita appendice di precisazione, ferme restando le condizioni contrattuali previste nel CSA.

     

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