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Chiarimento

  • Spett.le SA, in merito alla garanzia definitiva da presentare per la stipula del contratto sul disciplinare a pagina 30 viene prevista un’unica garanzia calcolata sul valore contrattuale e secondo le misure e modalità previste dall’art. 117 del Codice degli Appalti mentre sullo schema di contratto all’art. 18 vengono richieste due garanzie definitive, una calcolata sul valore dei servizi e un’altra sul valore dei lavori, senza una descrizione dettagliata del metodo di calcolo e sul valore da garantire (soprattutto sui lavori) limitando di molto la reperibilità delle stesse sui mercati assicurativi che devono tener contro anche del valore dell’appalto posto a base di gara. Si chiede conferma, pertanto, che l’aggiudicatario dovrà presentare una sola garanzia definitiva calcolata sul valore contrattuale di base (5 anni) come previsto dal disciplinare e dall’art. 117 del Codice degli Appalti. Cordiali saluti.

    Domanda del: 17/01/2024 aggiornata il 17/01/2024
  • Si conferma.

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