Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • RICHIESTA NR.34 - APPLICAZIONE SCONTO “K2” L’articolo 23 “Offerta Economica” del Disciplinare di Gara definisce per l’elemento C2 “SU COEFFICIENTE REVISIONE (K2)”, che gli Operatori Economici dovranno esporre un “Ribasso percentuale sul coefficiente di revisione prezzi ``K2`` da applicare alla formula di revisione prezzi indicata nel Capitolato”. Orbene, l’applicazione del ribasso percentuale richiesto sembrerebbe essere in antitesi rispetto alle norme che vietano l’applicazione dello sconto sulla percentuale di manodopera ed oneri per la sicurezza. Il Coefficiente “K2” è definito all’art. 2.3 del Capitolato come segue: “K2 coefficiente revisionale per servizi con fornitura di energia termica SET e osicSET;” Al successivo punto 2.4 “prezzo annuo definitivo” si osserva che il K2 è applicato alla somma di SET + osicSET e al successivo punto 2.5 “Revisione periodica” appare chiaro ed univoco che SET si compone per il 60% da energia ed il 40% da manutenzione, come di seguito riportato: Pr =C2 x K2 x (SET+osicEE)+K1 x (EE+osicEE)+Li+osicLi K2 = 60% x C / C0 + 40% x M / M0 Pr =C2 x 60% x C / C0 + 40% x M / M0) x (SET+osicEE) + K1 x (EE+osicEE)+Li+osicLi A nostro avviso sussistono due problematiche nell’applicazione della formula sopra riportata in quanto la riduzione del K2 per quanto offerto in gara (ribasso C2) produce: uno sconto sulla quota manodopera del servizio SET; uno sconto sulla quota oneri di sicurezza del servizio SET. Entrambe le riduzione sono vietate dal D.Lgs.36/2023 applicabile al presente appalto. Si chiede pertanto la rettifica delle modalità di applicazione dello sconto C2 che a nostro avviso dovrebbe essere applicato non a tutto il K2 ma soltanto al 60% di quest’ultimo. Inoltre, si chiede di confermare che l’applicazione del ribasso C2 al K2 (limitato al 60% di quest’ultimo) debba intendersi da applicarsi soltanto qualora l’indice revisionale C/C0 risultasse superiore a 1, ciò allo scopo di non penalizzare eccessivamente il rientro degli investimenti energetici degli ulteriori interventi proposti in sede di gara che evidentemente sono da ammortizzare nel canone SET.

    Domanda del: 17/01/2024 aggiornata il 17/01/2024
  • L’ANAC ha precisato, anche recentemente come nel bando tipo, che i costi della manodopera continuano a far parte dell’importo a base di gara, pur essendo specificati a parte. Il disciplinare di gara al riguardo precisa, al punto 23, che ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 5 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Vai all'elenco dei chiarimenti