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RICHIESTA NR19 - NOMINA E COSTI PER DL E CSE All’articolo 5.13 “Direzione Lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza”, pagina 73, definisce che gli oneri per le attività Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e Direzione Lavori, due funzioni di garanzia della Stazione Appaltante e di controllo sull’operato dell’Appaltatore, sono a carico di quest’ultimo: “tutti gli oneri che ne deriveranno per le prestazioni saranno da ritenersi tutte a carico dell’appaltatore”. Tale situazione configura un potenziale conflitto di interesse in quanto il controllore verrebbe remunerato dal controllato e, in questo senso, si porrebbe in contrasto con l’art. 90, comma 4, del d.lgs. 81/2008 il quale prescrive che “Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l`impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all`affidamento dell`incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” Si chiede un chiarimento sulla questione sollevata.
Domanda del: 17/01/2024 aggiornata il 17/01/2024 -
Si conferma che la designazione delle figure professionali indicate su proposta dell’appaltatore sono effettuate dalla Stazione appaltante mentre gli oneri economici relativi stanno in capo all’Appaltatore.