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RICHIESTA NR.17 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI All’articolo 4.5 “Adozione dei criteri ambientali minimi per servizio di riscaldamento/raffrescamento” pagina 69 del Capitolato si legge: “In particolare, stante la situazione generale degli impianti inclusi nel servizio energetico dettagliati nell`allegato b1``, possono essere inquadrati in parte nel caso A ed in parte nel caso B del D.M. 7 marzo 2012 in quanto l`Amministrazione Comunale non dispone per tutti gli impianti ed edifici di diagnosi energetiche e/o attestati di prestazione energetica.” Il citato CAM prevede che nel caso in cui l’Amministrazione non disponga di diagnosi energetiche e (e non e/o) attestati di prestazione energetica, essa debba prevedere un durata contrattuale “di durata limitata (non superiore a 3 anni)”. Si ricorda che recenti sentenze (N. 00445/2021 REG.RIC. del 05/08/2022 V Sezione CdS e N. 00365/2023 REG.RIC. del 20/03/2023 V sezione CdS) hanno stabilito l’annullamento di importanti gare d’appalto (dopo il loro espletamento) a causa proprio della durata superiore a 3 anni in presenza di situazioni rientranti nel Caso A. In considerazione dell’elevata onerosità per gli Operatori Economici per redigere le offerte tecniche ed in particolare i Progetti di Fattibilità Tecnico Economica, si chiede se questa spett.le Amministrazione ha tenuto conto di tali disposizioni e della recente giurisprudenza disponibile.
Domanda del: 17/01/2024 aggiornata il 17/01/2024 -
Si conferma che si è tenuto conto. Nel caso A, 3 anni sono facoltà e non obbligo e i 5 anni previsti sono ritenuti congrui per assorbire l’onere di produzione documentale.