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Chiarimento

  • RICHIESTA NR.9 - ULTERIORI INTERVENTI OFFERTI Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto B1. “PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA” viene chiesto agli Operatori Economici di presentare i progetti relativi agli interventi individuati dalla Stazione Appaltante secondo le modalità previste dal D.Lgs.36/2023 classificando il livello progettuale come Piano di Fattibilità Tecnico Economica. Tale modalità di redazione progettuale si riferisce evidentemente ai Lavori richiesti dalla Stazione Appaltante ed individuati nell’allegato G alla documentazione di gara (documento ottenibile solo su richiesta). Inoltre, sempre nello stesso articolo si legge: “A questi potranno essere aggiunte eventuali ulteriori proposte senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante”. La modalità di presentazione degli eventuali ulteriori proposte (rispetto ai lavori obbligatori), essendo le stesse poi oggetto di valutazione in gara ma poi la loro esecuzione è soggetta, come ovvio che sia, a decisioni successiva che spettano alla Stazione Appaltante, farebbe ritenere troppo oneroso per gli Operatori Economici predisporre dei PFTE come da allegato I.7 del D.Lgs.36/2023 anche per tali proposte, oltretutto rendendo non conciliabili le tempistiche di progettazione con i tempi di gara. Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, punto 5.3 “Descrizione dei lavori inclusi in questa parte” al punto 5) si legge: “ Altri interventi proposti dall’aggiudicatario in sede di offerta con oneri a totale carico dell’appaltatore (sia di progettazione che di direzione lavori oltre che per il coordinamento della sicurezza)” Si chiede di confermare: che per gli eventuali ulteriori interventi proposti NON E’ richiesta la redazione di un PFTE ma bensì potrà essere presentato un “Documento di fattibilità delle alternative progettuali” - DOCFAP ovviamente riportando i dati economici in offerta economica e non tecnica; che la dicitura riportata nel capitolato al punto 5.3 deve essere interpretata come OLTRE AI COSTI DI REALIZZAZIONE sono a carico dell’Appaltatore anche i costi per progettazione e coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, mentre la Direzione Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di realizzazione sono oneri a carico della Stazione Appaltante essendo le due figure professionali a tutela della Stazione Appaltante e non dovrebbero pertanto essere remunerati dall’Appaltatore.

    Domanda del: 17/01/2024 aggiornata il 17/01/2024
  • Come indicato al punto 5,1 del CSA, si ribadisce che è facoltà del concorrente scegliere di presentare interventi aggiuntivi ai 4 previsti. I nuovi interventi proposti dovranno essere presentati attraverso la redazione di PFTE. Si chiarisce inoltre che gli oneri professionali necessari alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono interamente a carico dell’Appaltatore così come indicato al punto 5.13 del CSA.

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