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Chiarimento

  • RICHIESTA NR.8 - ELABORAZIONE PROGETTI DI FATTIBILITA’ DEGLI INVESTIMENTI Con riferimento al Disciplinare di Gara, punto B1. “PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA” viene chiesto agli Operatori Economici di presentare i progetti relativi agli interventi individuati dalla Stazione Appaltante secondo le modalità previste dal D.Lgs.36/2023 classificando il livello progettuale come Piano di Fattibilità Tecnico Economica. L’Allegato I.7, art. 6 comma 7 del D.Lgs.36/2023 evidenzia che il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria di ciascun intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, dovrebbe essere composto dai seguenti elaborati: a) relazione generale; b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; c) relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate; d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»; e) relazione di sostenibilità dell’opera; f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare; g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall’articolo 43 del codice; h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti; i) computo estimativo dell’opera; l) quadro economico di progetto; m) omissis (pertinente solo per i PPP); n) cronoprogramma; o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi; p) capitolato informativo nei casi previsti dall’articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi; q) piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi; r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale; s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale; t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente. In funzione che alcuni di tali documenti esprimono valori economici (computo metrico, quadro economico, ecc.) si chiede conferma che tale documentazione NON DOVRA’ essere inserita nella busta tecnica dell’offerta ma andrà caricata nell’area ECONOMICA dell’offerta. In caso di risposta affermativa si chiede di verificare che nel portale informatico utilizzato per la gara sia possibile effettuare correttamente gli upload dei diversi file contenenti gli elementi economici del progetto all`interno della sessione economica dell’offerta.

    Domanda del: 17/01/2024 aggiornata il 17/01/2024
  • L`ANAC, con la Delibera del 30/05/2023, n. 234, ha svolto le seguenti considerazioni: - in via generale, mediante il divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica si vuol evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche - da svolgersi in seduta segreta e prima dell’esame dell’offerta economica - la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell’offerta e ritenga preferibile l’offerta di un concorrente anche se, per ragioni tecniche, meriterebbe di essere posta in graduatoria successivamente ad altra; in questa ottica il divieto è attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti; - il predetto divieto non è inteso in senso assoluto ma relativo, con riferimento al caso concreto, dovendosi verificare se l’anticipata conoscenza di un elemento dell’offerta economica già nell’ambito di quella tecnica abbia la capacità, anche solo potenziale, di influenzare la valutazione della commissione giudicatrice sulla preferenza da accordare all’una piuttosto che all’altra offerta  (Sent. C. Stato 29/04/2020, n. 2732); - nell’offerta tecnica possono anche essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché siano elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o i prezzi di mercato, ovvero siano elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica (Sent. C. Stato 22/02/2016, n. 703). Nei termini suesposti si conferma, precisando che è possibile caricare la documentazione nella sezione della piattaforma dedicata all’offerta economica.

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