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Premesso quanto indicato nella documentazione di gara 1) Si chiede di confermare che la prestazione principale oggetto di affidamento sia il “Servizio Energia impianti termici” di cui al Quadro Sinottico Riepilogativo del disciplinare (pag. 8-9) alla lettera A 2) Relativamente al punto 11.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ``Con riferimento ai servizi tecnici, fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 66 del Codice relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari al doppio dell’importo a base di gara attinenti all’oggetto del presente appalto. Tale requisito è richiesto in quanto si tratta di un appalto per il quale devono essere garantiti standard elevati e perciò necessitanti di una struttura organizzativa adeguata, predefinita e con esperienza pregressa tenuto conto che si tratta di un servizio di rilevante entità. In alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria, è richiesto un livello adeguato di copertura assicurativa, contro i rischi professionali, per un importo pari al valore dei servizi offerti per tutte le prestazioni previste.`` si chiede di confermare la seguente interpretazione: a) il soggetto esecutore dei “servizi tecnici”, che deve essere un soggetto di cui all’art. 66 del Codice, può essere indicato dal concorrente e non necessariamente essere associato in ati ai soggetti esecutori di “servizi diversi…” e di “lavori” 3) Relativamente al punto 11.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE “11.3.1 Con riferimento ai servizi diversi da quelli tecnici di architettura e ingegneria, esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, effettuati cumulativamente nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (03/11/2023-03/11/2020), da cui risulti l’esecuzione: a. di un contratto attinente a servizi di un contratto di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, comprensivi di fornitura di gas, comprendente un numero non inferiore a 200 impianti b. di un contratto attinente ad un servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti condizionamento, esclusa la fornitura di energia elettrica” si chiede di confermare le seguenti interpretazioni: a) data la tipologia di requisito indicato si intende un refuso la richiesta, in caso di ati, di minimi in capo alla capogruppo e alla mandante (punto 12 del disciplinare) in quanto trattasi di requisito non frazionabile (si verificherebbe la distorsione per cui un soggetto singolo dovrebbe forzatamente soddisfare il requisito con un solo contratto mentre in ati il requisito sarebbe soddisfatto dalla somma di più contratti). Il requisito dovrà essere quindi dimostrato per intero dalla sola impresa capogruppo. b) Con riferimento alla dimostrazione di aver eseguito tali servizi analoghi per un appalto comprendente un numero non inferiore a 200 impianti, i suddetti impianti devono essere quelli effettivamente gestiti nell’ambito dell’appalto dall’impresa concorrente e non quelli complessivi di un appalto se l’impresa concorrente abbia gestito tale appalto in ati c) Se in caso di contratto stipulato da un consorzio che ha affidato l’esecuzione a proprie consorziate, il consorzio non può utilizzare tale contratto al fine di soddisfare il suddetto requisito non avendolo eseguito 4) Relativamente al punto 11.3.2 Con riferimento ai servizi tecnici è richiesto: “a) Esecuzione di servizi di ingegneria e architettura negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, relativi ai lavori di ognuna delle classi e categorie indicate nella tabella (LAVORI) per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore all’importo stimato dei lavori da progettare b) Esecuzione di servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle classi e categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, pari almeno a 0,4 del valore stimato dei lavori da progettare. c) personale….” si chiede di confermare la seguente interpretazione: a) In caso di una costituenda ati fra i soggetti di cui all’art. 66 il suddetto requisito deve essere dimostrato dall’ati nel complesso senza minimi in capo alle mandanti.
Domanda del: 07/12/2023 aggiornata il 07/12/2023 -
La prestazione principale corrisponde alla somma delle righe A), B), D), E) della tabella Quadro sinottico riepilogativo, cioè tutto a parte i lavori di cui all’allegato G), righe G) ed H), pari a 2.550.784,20 e agli oneri per la sicurezza pari a 666.390,00. Con rifermento ai soggetti di cui all’art. 66 si conferma. Con riferimento ai requisiti per i servizi diversi da quelli tecnici, si conferma che I requisiti di cui alle lettere a) e b) del punto 11.3.1 singolarmente non sono frazionabili ma, appunto, sono due, quindi uno, il 50%, potrebbe essere posseduto dalla mandataria e l’altro, altro 50%, potrebbe essere posseduto dalla mandante. Con riferimento alla dimostrazione di aver eseguito tali servizi analoghi per un appalto comprendente un numero non inferiore a 200 impianti, si conferma che i suddetti impianti devono essere quelli effettivamente gestiti nell’ambito dell’appalto dall’impresa concorrente. Sui consorzi, si rinvia al punto 13 del disciplinare di gara. Con riferimento ai servizi tecnici, i minimi in capo alle mandanti sono solo quelli espressamente indicati nel disciplinare di gara.