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In merito alla gara di appalto di cui in oggetto, relativamente alla richiesta di sopralluogo obbligatorio e, ai soggetti abilitati ad effettuarlo: delegato dipendente o altro soggetto con procura notarile. Mi permetto di far notare che il nuovo Codice degli appalti, di cui al Dlgs n. 50/2016 ha abrogato l'art. 106 del DPR 207/2010, che indicava tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato dipendente. Ad oggi non esiste alcuna norma del codice degli appalti o nota dell'ANAC emessa dopo il 2017, che indichi tra le figure abilitate ad effettuare il sopralluogo, quella del delegato dipendente. Esiste, per contro, la nota dell'ANAC del 10/01/2018, con pubblicazione del "Bando Tipo " che indica inequivocabilmente i soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo. Riporto l'indicazione contenuta nel Bando Tipo: “Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso di documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante”. Nel corso del 2018, tutti gli Enti appaltanti hanno recepito, oltre che l'abrogazione dell'art. 106 del DPR 207/2010, le indicazioni contenute nel "Bando Tipo " e, nel bando e disciplinare tutti richiedono, tra le figure abilitate ad eseguire il sopralluogo, la delega emessa dall'amministratore dell'impresa partecipante con allegato il proprio documento di identità. Vi chiediamo, pertanto, di consentirci di effettuare il sopralluogo, per la gara, di cui in oggetto, con delega anche a personale non dipendente, iscritto, a Vs maggior garanzia,ad un albo professionale (Ingegnere, Arch. Geom.)
Domanda del: 16/04/2019 aggiornata il 16/04/2019 -
Si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara.