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Chiarimento

  • Spett.le Ente, in riferimento alla procedura in oggetto, la scrivente società chiede i seguenti chiarimenti: 1) Con riferimento alla previsione di cui all'art.2.1. Documenti di gara si chiede a codesta Stazione Appaltante di pubblicare i documenti di cui ai punti 3. schema di contratto e n 4. Protocollo di legalità sottoscritto in data 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, non presenti in piattaforma. Si chiede altresì la pubblicazione dell'allegato 2 richiamato all'art. 19 del capitolato di gara; 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 21. CLAUSOLA SOCIALE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE in applicazione del principio di trasparenza della procedura si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni: l'attuale gestore del servizio, il numero dei lavoratori somministrati attualmente attivi con le relative mansioni, la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere e se i lavoratori sono assunti a tempo indeterminato dall'attuale gestore, quant’altro possa risultare utile per tali valutazioni; 3) Con riferimento all'offerta tecnica si chiede di conoscere il numero massimo di pagine che la stessa deve prevedere nonchè le caratteristiche della stessa, in termini di carattere, grandezza, interlinea, etc.. 4) Con riferimento alla richiesta della Stazione Appaltante, di fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro con il somministrato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati, copia del contratto di lavoro), si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 5) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 4 comma 17, del Capitolato di gara si chiede di precisare la responsabilità degli oneri in materia di formazione sulla sicurezza, parte generale e specifica. Considerato che con il contratto di somministrazione, il lavoratore ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 è computato nell'organico dell’Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d’igiene e sicurezza sul lavoro e che ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore/datore di lavoro si chiede conferma che anche la formazione generale e specifica siano oneri a carico dell'azienda utilizzatrice, anche in un'ottica di maggior tutela per codesto ente, unico soggetto in grado di conoscere nello specifico gli effettivi livelli di rischio della mansione svolta e di conseguenza garantire il rispetto della compliance in materia formativa. Si chiede inoltre di confermare che anche l'addestramento, in quanto complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro che ai sensi dell'art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 «viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro» , sia onere in capo a Codesta Amministrazione. Nella denegata ipotesi di conferma degli oneri formativi in capo all'aggiudicatario, al fine di garantire la compliance formativa si chiede di confermare che, in caso di aggiudicazione, Codesto Ente invierà nei termini concordati con l'aggiudicatario, le seguenti documentazione/informazioni: a) Livello di rischio della formazione b) Contenuti formativi c) DVR (Documento di Valutazione dei rischi ex D.Lgs. n.81/2008 es.m.i.) attinente le attività oggetto della gara d) Piano di gestione delle emergenze (ex DM 10/03/1998 e sm.i.) e) Mansioni, Job Description (descrizione della mansione), descrizione delle attività svolte; e che in caso di mancata consegna, troverà automatica applicazione la delega di cui all'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/15 e, pertanto l'obbligo formativo sarà da considerarsi in capo a Codesto ente utilizzatore. 6) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 10 del capitolato di gara - si evidenzia che il contratto di lavoro del somministrato potrà essere risolto solo in caso di mancato superamento del periodo di prova e/o giusta causa di recesso (ad esempio licenziamento disciplinare qualora ne ricorrano i presupposti). Si chiede, pertanto, di confermare in caso di conclusione anticipata del rapporto contrattuale/risoluzione/recesso tra codesta amministrazione e l'aggiudicatario di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza così come previsto dall'art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro), con conseguente onere dell'ente utilizzatore di rimborsare di oneri retributivi e contributi effettivamente sostenuti dall’Agenzia ai sensi dell'art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15.; 6) Con riferimento alla previsione di cui all'ALLEGATO N.1: tabella costo delle categorie da somministrare si segnala che nel costo del lavoro non è stato inserito l'emolumento previsto dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) all’articolo 1, comma 330, rendendo di fatto insufficiente la copertura del costo del lavoro. Si chiede pertanto di rettificare la documentazione di gara con la relativa pubblicazione dei corretti costi del lavoro e per l'effetto concedere la proroga dei termini per la presentazione dell'offerta per permettere agli operatori economici le necessarie valutazioni al fine della presentazione dell'offerta. 7) Con riferimento alla previsione di cui agli artt. 15 e 21 del Disciplinare di gara ove si prevede che l'offerta tecnica deve contenere "un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)" si segnala l'incongruenza rispetto alla chiamata n. 2 Gestione del personale somministrato ove il progetto di assorbimento viene previsto in relazione al Progetto di assorbimento dei lavoratori somministrati non attualmente in missione, precedentemente impiegati per meno di 36 mesi presso il Comune di Venezia, in base al contratto di somministrazione in corso di esecuzione o in base ai precedenti contratti di somministrazione presso il Comune di Venezia secondo quanto previsto in sede di offerta. Sul punto infatti si evidenza che il progetto di assorbimento risulta coerente in relazione all'applicazione della clausola sociale (anche in considerazione della previsione di cui all'art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie per il lavoro - ove si prevede che l’Agenzia è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso), nonchè con l'art. 50 D. lgs. 50/2016 ove ci si riferisce espressamente al personale impiegato. La pregressa esperienza presso Codesto Ente può infatti essere titolo preferenziale in fase di selezione delle risorse da impiegare ma non può essere declinato in uno specifico progetto di assorbimento posto che lo stesso deve intendersi riferito esclusivamente al personale in missione (così come previsto anche dalle linee guida ANAC n. 13/2019 in materia di clausola sociale). Peraltro non potendo avere conoscenza della storicità dei lavoratori non più in missione non sarebbe neppure oggettivamente possibile procedere alla predisposizione di suddetta documentazione. Si chiede pertanto di rettificare la documentazione di gara con la modifica della suddetta chiamata. Cordiali saluti

    Domanda del: 05/05/2023 aggiornata il 05/05/2023
  • 1) Il protocollo di legalità è pubblicato in piattaforma ed è agevolmente scaricabile, non è stato definito uno schema di contratto perché il capitolato, come integrato dal disciplinare di gara, è sufficientemente esaustivo. 2) E’ stato pubblicato fra la documentazione di gara il modello DGUE oltre alla documentazione riferita alla clausola sociale. 3) Il disciplinare di gara non prevede specifici limiti per l’offerta tecnica. 4) Nei dati forniti dovranno essere evitati i dati superflui nel rispetto della privacy. 5) La Stazione appaltante applicherà la disciplina normativa di settore di cui al d.lgs. 81/2008. 6) Si conferma. 6 bis) Come indicato nel capitolato speciale d’appalto, il valore stimato dell’Accordo ha carattere presuntivo, atteso che il valore delle retribuzioni sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente richieste dall’Ente utilizzatore sulla scorta dell’effettivo fabbisogno di personale nel corso dell’esecuzione dell’Accordo medesimo, nei limiti dei vincoli finanziari e normativi e del tetto di spesa previsto per il lavoro flessibile, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio del Committente. Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo di valore delle prestazioni complessivamente erogabili e non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per il committente; il corrispettivo per l’aggiudicatario sarà calcolato moltiplicando il numero delle ore di lavoro somministrate per il costo orario del lavoro, oltre all’aggio di Agenzia orario. Per l’individuazione dell’offerta più bassa si terrà conto nella procedura di gara del solo aggio di Agenzia, indipendentemente dal costo del lavoro determinato dal C.C.N.L. di riferimento e di quant’altro spettante per legge. 7) Si rinvia alla documentazione pubblicata con riferimento alla clausola sociale, precisando che il criterio n. 2 fa riferimento alla necessità di prevedere all’interno dell’offerta tecnica un progetto di assorbimento, le cui caratteristiche minime sono indicate al paragrafo 21 del disciplinare di gara.

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