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Dettagli procedura

GARA N. 01/2020 - Appalto triennale per: - - Gestione dei servizi di trasporto acqueo per persone disabili e anziane non deambulanti residenti nel Comune di Venezia; - Gestione dei servizi di accompagnamento e presa e portata al piano per persone disabili e anziane non deambulanti residenti nel Comune di Venezia, centro storico; - Gestione del progetto “Accessibilità a Venezia” per persone disabili e anziane non deambulanti anche non residenti nel Comune di Venezia, con il contributo della Regione Veneto; - Gestione del servizio di trasporto acqueo degli studenti disabili delle scuole superiori, Regione Veneto per il tramite dell’Azienda ULSS 3 Serenissima; - Gestione del servizio di trasporto acqueo dei disabili da e per i centri diurni del Centro Storico

Ente: Città di Venezia
Oggetto: GARA N. 01/2020 - Appalto triennale per: - - Gestione dei servizi di trasporto acqueo per persone disabili e anziane non deambulanti residenti nel Comune di Venezia; - Gestione dei servizi di accompagnamento e presa e portata al piano per persone disabili e anziane non deambulanti residenti nel Comune di Venezia, centro storico; - Gestione del progetto “Accessibilità a Venezia” per persone disabili e anziane non deambulanti anche non residenti nel Comune di Venezia, con il contributo della Regione Veneto; - Gestione del servizio di trasporto acqueo degli studenti disabili delle scuole superiori, Regione Veneto per il tramite dell’Azienda ULSS 3 Serenissima; - Gestione del servizio di trasporto acqueo dei disabili da e per i centri diurni del Centro Storico
Tipo di fornitura:
  • Servizi
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 3.786.539,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.786.539,80 €
CIG: 81214310E1
Stato: In svolgimento
Centro di costo: Servizio Gare e contratti
Data pubblicazione : 20 gennaio 2020 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 11 febbraio 2020 12:00:00
Data scadenza: 19 febbraio 2020 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
  • DGUE
  • Domanda di partecipazione
  • Documento di Identità
  • Contributo ANAC
  • Cauzione - Fidejussione
  • Eventuali documenti integrativi
  • PASSOE
  • AVVALIMENTO
  • CERTIFICAZIONE ISO
  • RAGGRUPPAMENTO/CONSORZIO
  • CERTIFICAZIONE BOLLO
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:
  • Offerta economica
  • Eventuali documenti integrativi

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
nomina presidente commissione 26 febbraio 2020 9:02:30 Altri Documenti
nomina presidente seggio 26 febbraio 2020 9:03:21 Altri Documenti
nomina commissione 26 febbraio 2020 9:03:46 Altri Documenti
nomina seggio 26 febbraio 2020 9:04:20 Altri Documenti
graduatoria 26 febbraio 2020 9:04:37 Altri Documenti
avviso ammessi esclusi 26 febbraio 2020 10:35:17 Altri Documenti
determina di aggiudicazione 22 giugno 2020 10:32:28 Altri Documenti
avviso di appalto aggiudicato 22 giugno 2020 10:33:58 Altri Documenti
determina rinnovo 12 dicembre 2023 10:27:15 Altri Documenti

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Si chiede:

1) Il bando Gara n. 1/2020 - CIG81214310E1 – risponde ai requisiti di Legge e al codice Europeo Appalti, alla luce di quanto scritto in premessa? 2) Il regolamento di attuazione per il trasporto disabili comunale è la Legge Nazionale 21/1992 e le Leggi Regionali 63/1993 e 25/1998? 3) Ci venga esplicitato per il trasporto acqueo per persone disabili e anziane non deambulanti residenti nel comune di Venezia quale sia l’attività oggetto di gara che deve emergere nell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E.? 4) Se una ditta iscritta all’albo Trasportatori presso la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo come trasporto pubblico non di Linea, dotata di Autorizzazioni NCC, dotata di natanti omologati al trasporto disabili, ha la possibilità di essere ammessa al bando di gara in oggetto, visto che la lettura del capitolato sembrerebbe escluderla? 5) Se l’aver l’abilitazione al trasporto persone non di linea è titolo indispensabile per lo svolgimento del servizio in oggetto di gara e/o perché nel bando non si sia previsto alcun punteggio per tale requisito? 6) Come mai per il bando di gara trasporto disabili comunale acqueo, l’essere trasportatore N.C.C. non non dia alcun punteggio ma addirittura sembrerebbe prevederne l’esclusione? 7) Come mai nel bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto il codice CPV primario è il 60130000-8, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada e codice CPV secondario il 85311200-4, servizi di assistenza sociale per disabili mentre il CPV del bando in oggetto è il solo 85310000-5? 8) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 - CIG81214310E1 non è stato utilizzato il codice CPV 60600000-4, Trasporti e servizi affini per via d'acqua, visto che la quasi totalità della gara d’appalto verte sul trasporto acqueo di persone (disabili/anziani non deambulanti)? 9) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è richiesto all’art. 7.3 a tutte le aziende anche se raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, o in GEIE che intendano partecipare, di possedere la certificazione ISO 9001 contrariamente al bando di Gara 71/2018 per l’omologo servizio di terraferma? 10) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 non è previsto, all’art. 7.3.1, l’istituto dell’avvalimento che consentirebbe all’operatore economico, che difetti dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell’ambito di una gara pubblica, di avvalersi per relationem delle capacità possedute da altre imprese per partecipare ad una procedura di gara? Visto oltretutto che tale istituto trae origine dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea sent. 14/04/1994 e sent. 02/12/1999, riconoscendo agli operatori economici il diritto all’avvalimento, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto tra questi e i soggetti economici ausiliari? 11) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 all’art. 8, oltre quanto detto all’art. 7.3 e 7.3.1, è chiaramente scritto che: - “Non è consentito l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale” visto che l’art 89 del nuovo codice appalti riconosce il principio dell’avvalimento per l’operatore economico che si trovi all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art 45 lett. D) per facilitare proprio l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, obiettivo prefissato dalla direttiva 2004/18 dell’Unione Europea? Come mai oltretutto viene negato proprio su i due punti cardine del principio stesso, tecnico e professionale? 12) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 si chiede esclusivamente la certificazione ISO 9001, dimenticando che la certificazione ISO 9001 è solamente propedeutica per la conseguente certificazione SOA e che dalla semplice lettura della Norma il D.lgs 163/2006, principale fonte normativa in materia di Appalti Pubblici, si ritiene, che l’obbligo per la certificazione SOA sia in capo alle sole imprese di costruzione? 13) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 si chiede l’ISO 9001 visto che, ad avviso dello scrivente, sarebbe un adempimento volontario, liberamente perseguibile dal soggetto interessato senza imposizioni normative da parte di alcun soggetto della P.A., Essendo un mero percorso per ottenere la certificazione SOA? 14) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 si chiede cosa si intende al punto 7.3 lettera b il “ - possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma INI EN ISO 9001:2008 o versione successiva, idonea e pertinente al servizio trasporto disabili e anziani”? 15) Se esistono certificazioni INI EN ISO 9001:2008 esclusive per il trasporto disabili e anziani e in caso affermativo ci vengano indicate? 16) Se esistono certificazioni INI EN ISO 9001:2008 esclusive per il trasporto di persone di linea e non di linea su acqua? 17) Ci venga esplicitato la ratio del perché si è deciso per l’obbligatorietà nel bando di Gara in oggetto della certificazione ISO 9001? 18) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 al punto 7.3.1 lettera b, c, introducendo Il contratto di rete viene utilizzato esclusivamente per “l’aggregazione delle imprese retistiche, che svolgono il servizio di ristorazione scolastica” e non certo il trasporto di persone e ancor meno quello di disabili? 19) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 c’è il capitolato speciale d’appalto, dove all’art. 1 comma 3 lettera D c’è scritto testualmente: - “Servizi di trasporto acqueo in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori, per conto della Regione Veneto per il tramite della Azienda ULSS 3 Serenissima. Qualora l’Azienda ULSS 3, nel corso di validità del presente affidamento, si facesse carico in proprio di tali servizi, essi potranno essere scorporati dall’appalto stesso e conseguentemente non assegnati ”e se questa clausola di scorporo dall’appalto sia coerente con i principi di GARA EUROPEA (Documento di gara unico europeo), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le cui linee guida sono pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016? 20) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 ha nel Capitolato speciale, all’art. 1 comma 3 lettera D, una clausola di scorporo dall’appalto stesso dei “Servizi di trasporto acqueo in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori”, senza alcuna certezza, garanzia temporale o clausole risarcitorie e come si possa quantificare un Progetto di gara non avendone certezza? 21) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 ha nel capitolato speciale, all’art. 1 comma 3 lettera E c’è scritto testualmente: - “Servizi di trasporto acqueo di persone con disabilità frequentanti il centro diurno del centro storico, in attesa dell'applicazione della DGR 740/2015 che pone l'onere del trasporto in capo all'ente gestore del centro diurno medesimo, con suddivisione dei relativi costi in capo all’Azienda ULSS 3 e al Comune di residenza” e se questa clausola di scorporo dall’appalto sia coerente con i principi di GARA EUROPEA (Documento di gara unico europeo), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le cui linee guida sono pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016? 22) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 ha nel Capitolato speciale, all’art. 1 comma 3 lettera E, una clausola di scorporo dall’appalto stesso dei “Servizi di trasporto acqueo di persone con disabilità frequentanti il centro diurno del centro storico”, senza alcuna certezza, garanzia temporale o clausole risarcitorie e come si possa quantificare un Progetto di gara non avendone certezza? 23) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 - CIG81214310E1 sia previsto un punteggio per la presenza di personale socio-sanitario, dal momento che la Norma non lo prevederebbe e nessun punteggio per progetti di welfare aziendale, con cui l’impresa offre ai suoi dipendenti un percorso di formazione dedicato? 24) Come mai il Comune di Venezia nel bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto per l’assegnazione del trasporto disabili terrestre abbia previsto una serie di punteggi proprio per percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori (max 4 punti) e degli autisti (max 4 punti), mentre nessun criterio similare per il bando in oggetto? 25) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è riservato un punteggio per l’aver già marinai con formazione socio-sanitarie, a parere dello scrivente, non prevista dalla Normativa vigente, prima di sapere se si è assegnatari della gara in oggetto e contrariamente al bando n°71/2018, omologo al bando in oggetto? 26) Come mai nel bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto n°71/2018, omologo al bando in oggetto, sia stato previsto l’attribuzione di un punteggio per la programmazione di formazione e percorso formativo del personale d’equipaggio, mentre nel bando in oggetto non sia previsto? 27) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è previsto un punteggio per l’aver una sala operativa, esclusiva per la gestione delle emergenze sanitarie, mentre per il bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto si chiede una “modalità di raccordo con il call center dell’amministrazione comunale(max 3 punti)” e venga esplicitato con estrema chiarezza cosa si intende per sala operativa, quali debbano essere le qualifiche del personale e di quali strumentazioni dev’essere dotata detta sala? 28) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è previsto un punteggio per l’aver un numero superiore di natanti rispetto al numero previsto per lo svolgimento del servizio, (il punteggio aumenta con il dimostrare di avere il 400% in più di mezzi previsti per la gara), anche non attrezzati rispetto il necessario per svolgere il servizio in sicurezza, quando nel bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto da il massimo punteggio averne il 20% in più? 29) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è pregiudizievole l’aver svolto negli ultimi tre anni, servizi analoghi ovvero quei servizi aventi le medesime finalità e comunque volti a rispondere ai medesimi bisogni sociali per un importo minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00)? 30) Come mai i bandi precedenti al Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1, a nostro parere, nessuno degli uffici preposti di controllo e verifica, si è posto il problema che una unica ditta ha partecipato ed effettuato ininterrottamente questo servizio per 28 anni, addirittura fino al 2009 senza bando di gara? 31) Se tali criteri di bando rispettino i principi di GARA EUROPEA (Documento di gara unico europeo), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le cui linee guida sono pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016? 32) Dove e quando sia possibile prendere visione del “programma Venezia accessibile” dal momento che non si riesce a trovarne copia o spiegazioni che permettano di capire cosa e quanto sia l’impegno per una possibile previsione di spesa? 33) Perché non ci sono in pronta visione le rendicontazioni dei la lavori richiamati nel Bando in essere, al fine di poter per le aziende che intendano partecipare al nuovo Bando di Gara di avere elementi sufficienti per presentare la miglior offerta economica? 34) Ci venga esplicitato analiticamente cosa si intende nel bando per “omologhi assistenziali”? 35) Ci venga esplicitato la discrezionalità del coefficiente del criterio di valutazione INSINDACABILE della commissione e se in una Gara Europea a procedura aperta può esistere il criterio soggettivo del “coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno, previa redazione di quadri sinottici in rapporto ai contenuti delle offerte, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 0,0 inadeguato; 0,2 scarso; 0,5 parzialmente adeguato; 0,6 adeguato; 0,8 buono; 0,9 ottimo; 1,0 eccellente” che in linea teorica azzera il punteggio finora ottenuto? 36) Perché nel bando di gara c’è il capitolato speciale d’appalto, dove all’art. 6 Progetto di gestione c’è scritto testualmente: - “i concorrenti devono presentare, utilizzando anche le informazioni contenute negli allegati al presente Capitolato, un progetto di gestione del servizio oggetto dell'affidamento finalizzato all’ottimizzazione delle risorse impiegate, perseguendo obiettivi di integrazione….”visto che mancano totalmente i dati del progetto “Accessibilità a Venezia”, manca la certezza dei “Servizi di trasporto acqueo in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori” e manca la certezza dei “Servizi di trasporto acqueo di persone con disabilità frequentanti il centro diurno del centro storico”, avendo questi all’art. 1 comma 3 lettera C, D ed E del Capitolato Speciale una clausola di scorporo dall’appalto stesso? Atteso che il Bando di Gara è in procedura aperta con scadenza di presentazione delle offerte il 19/02/2020 e ritenendolo non rispettoso della Norma, buon senso vorrebbe, ad avviso dello scrivente, se ne valutasse l’opportunità della sospensione e successiva ripubblicazione così da evitare alle aziende che volessero concorrere, a costosi ricorsi al TAR che poi ad avviso dello scrivente ricadrebbero sull’ente procurando danno erariale si chiede inoltre se l’ente, alla luce di quanto sopra e precedentemente esposto, non ritenga doveroso sospendere, in autotutela il Bando di Gara per una sua successiva ripubblicazione conforme alla norma e di valutare l’opportunità dell’istituzione di una commissione d’inchiesta che faccia piena luce sul perché si è giunti a una simile stesura di bando?

Risposta:

1) Il bando Gara n. 1/2020 - CIG81214310E1 – risponde ai requisiti di Legge e al codice Europeo Appalti, alla luce di quanto scritto in premessa?

R: La risposta è positiva

2) Il regolamento di attuazione per il trasporto disabili comunale è la Legge Nazionale 21/1992 e le Leggi Regionali 63/1993 e 25/1998?

R: No, la normativa di riferimento è citata nel Capitolato art. 1, comma 2.

3) Ci venga esplicitato per il trasporto acqueo per persone disabili e anziane non deambulanti residenti nel comune di Venezia quale sia l’attività oggetto di gara che deve emergere nell’iscrizione presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o analogo Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E.?

R: l’attività è quella di Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) e/o svolgimento di attività di trasporto per anziani e disabili.

4) Se una ditta iscritta all’albo Trasportatori presso la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo come trasporto pubblico non di Linea, dotata di Autorizzazioni NCC, dotata di natanti omologati al trasporto disabili, ha la possibilità di essere ammessa al bando di gara in oggetto, visto che la lettura del capitolato sembrerebbe escluderla?

R: No, non si ravvisa nel disciplinare di gara il punto ove risulterebbe l’esclusione e in ogni caso la valutazione spetta al Seggio di gara che sarà istituito ad hoc

 

5) Se l’aver l’abilitazione al trasporto persone non di linea è titolo indispensabile per lo svolgimento del servizio in oggetto di gara e/o perché nel bando non si sia previsto alcun punteggio per tale requisito?

R: Il disciplinare di gara non prevede alcun “titolo privilegiato” o punteggio relativo all’abilitazione al trasporto persone non di linea

 

6) Come mai per il bando di gara trasporto disabili comunale acqueo, l’essere trasportatore N.C.C. non non dia alcun punteggio ma addirittura sembrerebbe prevederne l’esclusione?

R: non si ravvisa ove sia prevista l’esclusione, ogni operatore economico partecipante deve possedere, oltre ai requisiti di idoneità, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti dal disciplinare, che saranno valutati dal seggio di gara.

 

7) Come mai nel bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto il codice CPV primario è il 60130000-8, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada e codice CPV secondario il 85311200-4, servizi di assistenza sociale per disabili mentre il CPV del bando in oggetto è il solo 85310000-5?

R: I due bandi non sono da considerarsi uguali, ed in particolare il bando in oggetto ha una natura più specificatamente di assistenza sociale (si veda la prestazione di accompagnamento e presa al piano e la richiesta presenza della figura dell’accompagnatore/marinaio non previste per il trasporto su gomma di cui alla gara 71/2018).

 

8) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 - CIG81214310E1 non è stato utilizzato il codice CPV 60600000-4, Trasporti e servizi affini per via d'acqua, visto che la quasi totalità della gara d’appalto verte sul trasporto acqueo di persone (disabili/anziani non deambulanti)?

R: la tipologia delle prestazioni previste connota il servizio nell’ambito dell’assistenza sociale, anche in ragione della specificità urbanistica del centro storico di Venezia.

 

9) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è richiesto all’art. 7.3 a tutte le aziende anche se raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, o in GEIE che intendano partecipare, di possedere la certificazione ISO 9001 contrariamente al bando di Gara 71/2018 per l’omologo servizio di terraferma?

R: perché la delicatezza e difficoltà del servizio richiede tale certificazione.

 

10) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 non è previsto, all’art. 7.3.1, l’istituto dell’avvalimento che consentirebbe all’operatore economico, che difetti dei requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti nell’ambito di una gara pubblica, di avvalersi per relationem delle capacità possedute da altre imprese per partecipare ad una procedura di gara? Visto oltretutto che tale istituto trae origine dall’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea sent. 14/04/1994 e sent. 02/12/1999, riconoscendo agli operatori economici il diritto all’avvalimento, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto tra questi e i soggetti economici ausiliari?

R: la certificazione di qualità viene richiesta per tutti i componenti il raggruppamento perché la delicatezza e difficoltà del servizio richiede tale certificazione. L’istituto dell’avvalimento è escluso solo per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, come stabilito al punto 8 del disciplinare di gara.

 

11) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 all’art. 8, oltre quanto detto all’art. 7.3 e 7.3.1, è chiaramente scritto che: - “Non è consentito l’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale” visto che l’art 89 del nuovo codice appalti riconosce il principio dell’avvalimento per l’operatore economico che si trovi all’interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti ex art 45 lett. D) per facilitare proprio l’accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, obiettivo prefissato dalla direttiva 2004/18 dell’Unione Europea? Come mai oltretutto viene negato proprio su i due punti cardine del principio stesso, tecnico e professionale?

R: si veda la risposta al quesito n. 10.

 

12) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 si chiede esclusivamente la certificazione ISO 9001, dimenticando che la certificazione ISO 9001 è solamente propedeutica per la conseguente certificazione SOA e che dalla semplice lettura della Norma il D.lgs 163/2006, principale fonte normativa in materia di Appalti Pubblici, si ritiene, che l’obbligo per la certificazione SOA sia in capo alle sole imprese di costruzione?

R: si veda la risposta al quesito n. 10. La SOA non è pertinente alla fattispecie in esame trattandosi di gara di servizi.

 

13) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 si chiede l’ISO 9001 visto che, ad avviso dello scrivente, sarebbe un adempimento volontario, liberamente perseguibile dal soggetto interessato senza imposizioni normative da parte di alcun soggetto della P.A., Essendo un mero percorso per ottenere la certificazione SOA?

R: si veda la risposta al quesito n. 10.

 

14) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 si chiede cosa si intende al punto 7.3 lettera b il “ - possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità alla norma INI EN ISO 9001:2008 o versione successiva, idonea e pertinente al servizio trasporto disabili e anziani”?

R: si intende una certificazione di qualità pertinente al settore di attività oggetto del bando.

 

15) Se esistono certificazioni INI EN ISO 9001:2008 esclusive per il trasporto disabili e anziani e in caso affermativo ci vengano indicate?

R: si consideri il Settore EA 38

 

16) Se esistono certificazioni INI EN ISO 9001:2008 esclusive per il trasporto di persone di linea e non di linea su acqua?

R: Si veda risposta al quesito 15

 

17) Ci venga esplicitato la ratio del perché si è deciso per l’obbligatorietà nel bando di Gara in oggetto della certificazione ISO 9001?

R: Si veda risposta al quesito 9

18) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 al punto 7.3.1 lettera b, c, introducendo Il contratto di rete viene utilizzato esclusivamente per “l’aggregazione delle imprese retistiche, che svolgono il servizio di ristorazione scolastica” e non certo il trasporto di persone e ancor meno quello di disabili?

R: si tratta di un evidente refuso rimasto da altro bando, si tratta evidentemente del servizio oggetto del bando.

 

19) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 c’è il capitolato speciale d’appalto, dove all’art. 1 comma 3 lettera D c’è scritto testualmente: - “Servizi di trasporto acqueo in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori, per conto della Regione Veneto per il tramite della Azienda ULSS 3 Serenissima. Qualora l’Azienda ULSS 3, nel corso di validità del presente affidamento, si facesse carico in proprio di tali servizi, essi potranno essere scorporati dall’appalto stesso e conseguentemente non assegnati ”e se questa clausola di scorporo dall’appalto sia coerente con i principi di GARA EUROPEA (Documento di gara unico europeo), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le cui linee guida sono pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016?

R: si veda la clausola prevista all’art. 21 comma 2 del Capitolato.

 

20) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 ha nel Capitolato speciale, all’art. 1 comma 3 lettera D, una clausola di scorporo dall’appalto stesso dei “Servizi di trasporto acqueo in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori”, senza alcuna certezza, garanzia temporale o clausole risarcitorie e come si possa quantificare un Progetto di gara non avendone certezza?

R: si veda la clausola prevista all’art. 21 comma 2 del Capitolato.

 

21) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 ha nel capitolato speciale, all’art. 1 comma 3 lettera E c’è scritto testualmente: - “Servizi di trasporto acqueo di persone con disabilità frequentanti il centro diurno del centro storico, in attesa dell'applicazione della DGR 740/2015 che pone l'onere del trasporto in capo all'ente gestore del centro diurno medesimo, con suddivisione dei relativi costi in capo all’Azienda ULSS 3 e al Comune di residenza” e se questa clausola di scorporo dall’appalto sia coerente con i principi di GARA EUROPEA (Documento di gara unico europeo), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le cui linee guida sono pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016?

R: si veda la clausola prevista all’art. 21 comma 2 del Capitolato.

 

22) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 ha nel Capitolato speciale, all’art. 1 comma 3 lettera E, una clausola di scorporo dall’appalto stesso dei “Servizi di trasporto acqueo di persone con disabilità frequentanti il centro diurno del centro storico”, senza alcuna certezza, garanzia temporale o clausole risarcitorie e come si possa quantificare un Progetto di gara non avendone certezza?

R: si veda la clausola prevista all’art. 21 comma 2 del Capitolato.

 

23) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 - CIG81214310E1 sia previsto un punteggio per la presenza di personale socio-sanitario, dal momento che la Norma non lo prevederebbe e nessun punteggio per progetti di welfare aziendale, con cui l’impresa offre ai suoi dipendenti un percorso di formazione dedicato?

R: non si ravvisa in nessun punto del bando la previsione di un punteggio per la presenza di personale con profilo socio-sanitario.

 

24) Come mai il Comune di Venezia nel bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto per l’assegnazione del trasporto disabili terrestre abbia previsto una serie di punteggi proprio per percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori (max 4 punti) e degli autisti (max 4 punti), mentre nessun criterio similare per il bando in oggetto?

R: il disciplinare di gara prevede un punteggio per la programmazione e contenuti dei percorsi formativi e di aggiornamento per ciascuna figura professionale

 

25) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è riservato un punteggio per l’aver già marinai con formazione socio-sanitarie, a parere dello scrivente, non prevista dalla Normativa vigente, prima di sapere se si è assegnatari della gara in oggetto e contrariamente al bando n°71/2018, omologo al bando in oggetto?

R: non si ravvisa in nessun punto del bando la previsione di un punteggio per la presenza di personale con profilo socio-sanitario.

 

26) Come mai nel bando di gara per l’aggiudicazione dell’appalto n°71/2018, omologo al bando in oggetto, sia stato previsto l’attribuzione di un punteggio per la programmazione di formazione e percorso formativo del personale d’equipaggio, mentre nel bando in oggetto non sia previsto?

R: Si veda risposta al quesito 24

 

27) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è previsto un punteggio per l’aver una sala operativa, esclusiva per la gestione delle emergenze sanitarie, mentre per il bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto si chiede una “modalità di raccordo con il call center dell’amministrazione comunale(max 3 punti)” e venga esplicitato con estrema chiarezza cosa si intende per sala operativa, quali debbano essere le qualifiche del personale e di quali strumentazioni dev’essere dotata detta sala?

R: all’art. 6, comma 1 del Capitolato viene richiesta una centrale operativa con la funzione di attuare le richieste di trasporto, in raccordo con il call center dell'Amministrazione Comunale. Al di là della teriminologia la funzione richiesta è specificata all’art. 6 comma 1 punto 1. Non si ravvisa in nessun punto che sia richiesta la gestione delle emergenze sanitarie.

 

28) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è previsto un punteggio per l’aver un numero superiore di natanti rispetto al numero previsto per lo svolgimento del servizio, (il punteggio aumenta con il dimostrare di avere il 400% in più di mezzi previsti per la gara), anche non attrezzati rispetto il necessario per svolgere il servizio in sicurezza, quando nel bando n°71/2018 omologo al bando in oggetto da il massimo punteggio averne il 20% in più?

R: il punteggio viene definito discrezionalmente dalla stazione appaltante secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità e nel caso di specie, tenuto conto che il numero minimo di mezzi richiesto è pari a 8 e’ previsto un punteggio per gli ulteriori mezzi in quanto indice di qualità e flessibilità del servizio per ridurre il disagio degli utenti costretti a permanere sui mezzi in caso di avaria o altre situazioni di criticità.

 

29) Come mai nel Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1 è pregiudizievole l’aver svolto negli ultimi tre anni, servizi analoghi ovvero quei servizi aventi le medesime finalità e comunque volti a rispondere ai medesimi bisogni sociali per un importo minimo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00)?

R: il quesito è incomprensibile (“pregiudizievole”?) comunque si presume che si faccia riferimento al requisito di capacità tecnico professionale previsto dal bando, conforme alle caratteristiche della gara.

 

30) Come mai i bandi precedenti al Bando di Gara n. 1/2020 – CIG81214310E1, a nostro parere, nessuno degli uffici preposti di controllo e verifica, si è posto il problema che una unica ditta ha partecipato ed effettuato ininterrottamente questo servizio per 28 anni, addirittura fino al 2009 senza bando di gara?

R: per quanto consta allo scrivente ufficio le procedure seguite sono conformi alla normativa vigente. In effetti trattasi di un mercato ristretto, dovuto non ai requisiti di partecipazione, ma alle caratteristiche morfologiche della città di Venezia che richiedono l’utilizzo di imbarcazioni con caratteristiche specifiche e personale qualificato. Per cercare di ampliare la partecipazione, le gare sono pluriennali in modo da consentire un orizzonte temporale di investimento, ovviamente nei limiti delle previsioni di bilancio, con l’auspicio che ciò stimoli una più ampia partecipazione.

 

31) Se tali criteri di bando rispettino i principi di GARA EUROPEA (Documento di gara unico europeo), redatto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le cui linee guida sono pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016?

R: La risposta è positiva

 

32) Dove e quando sia possibile prendere visione del “programma Venezia accessibile” dal momento che non si riesce a trovarne copia o spiegazioni che permettano di capire cosa e quanto sia l’impegno per una possibile previsione di spesa?

R: all’articolo 9 punto 16 del Capitolato si rimanda alla DGR 622/2018 relativa al progetto Accessibilità a Venezia ed è previsto il link per visionare gli atti del progetto.

 

33) Perché non ci sono in pronta visione le rendicontazioni dei la lavori richiamati nel Bando in essere, al fine di poter per le aziende che intendano partecipare al nuovo Bando di Gara di avere elementi sufficienti per presentare la miglior offerta economica?

R: gli elementi per presentare l’offerta sono indicati all’articolo 9 del Capitolato e relativi allegati (numero utenti del servizio, impegno settimanale dei mezzi, numero ore di accompagnamento, numero di prestazioni di presa e portata al piano, numero di prestazioni e di presa e portata al piano congiunto, ore di trasporto su chiamata diretta). Tali indicazioni sono altresì schematizzati all’art. 23 del Capitolato

 

34) Ci venga esplicitato analiticamente cosa si intende nel bando per “omologhi assistenziali”

R: l’espressione “omologhi assistenziali” non è stata rinvenuta nel bando di gara 1/2020

 

35) Ci venga esplicitato la discrezionalità del coefficiente del criterio di valutazione INSINDACABILE della commissione e se in una Gara Europea a procedura aperta può esistere il criterio soggettivo del “coefficiente discrezionale variabile tra zero e uno, previa redazione di quadri sinottici in rapporto ai contenuti delle offerte, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 0,0 inadeguato; 0,2 scarso; 0,5 parzialmente adeguato; 0,6 adeguato; 0,8 buono; 0,9 ottimo; 1,0 eccellente” che in linea teorica azzera il punteggio finora ottenuto?

R: Sì, in conformità alle linee guida ANAC

 

36) Perché nel bando di gara c’è il capitolato speciale d’appalto, dove all’art. 6 Progetto di gestione c’è scritto testualmente: - “i concorrenti devono presentare, utilizzando anche le informazioni contenute negli allegati al presente Capitolato, un progetto di gestione del servizio oggetto dell'affidamento finalizzato all’ottimizzazione delle risorse impiegate, perseguendo obiettivi di integrazione….”visto che mancano totalmente i dati del progetto “Accessibilità a Venezia”, manca la certezza dei “Servizi di trasporto acqueo in favore degli studenti con disabilità delle scuole superiori” e manca la certezza dei “Servizi di trasporto acqueo di persone con disabilità frequentanti il centro diurno del centro storico”, avendo questi all’art. 1 comma 3 lettera C, D ed E del Capitolato Speciale una clausola di scorporo dall’appalto stesso?

R: gli elementi per presentare l’offerta sono indicati all’articolo 9 del Capitolato e relativi allegati (numero utenti del servizio, impegno settimanale dei mezzi, numero ore di accompagnamento, numero di prestazioni di presa e portata al piano, numero di prestazioni e di presa e portata al piano congiunto, ore di trasporto su chiamata diretta). Tali indicazioni sono altresì schematizzati all’art. 23 del Capitolato.

 

Atteso che il Bando di Gara è in procedura aperta con scadenza di presentazione delle offerte il 19/02/2020 e ritenendolo non rispettoso della Norma, buon senso vorrebbe, ad avviso dello scrivente, se ne valutasse l’opportunità della sospensione e successiva ripubblicazione così da evitare alle aziende che volessero concorrere, a costosi ricorsi al TAR che poi ad avviso dello scrivente ricadrebbero sull’ente procurando danno erariale si chiede inoltre se l’ente, alla luce di quanto sopra e precedentemente esposto, non ritenga doveroso sospendere, in autotutela il Bando di Gara per una sua successiva ripubblicazione conforme alla norma e di valutare l’opportunità dell’istituzione di una commissione d’inchiesta che faccia piena luce sul perché si è giunti a una simile stesura di bando?

R: la risposta è negativa

Chiarimento n. 2

Domanda:
  1. numero degli utenti giornalieri per il “servizio di trasporto acqueo per persone disabili e anziane non deambulanti (art.1 c.3 lett.A)” ;

     

  2. metodologia di calcolo per la rendicontazione di 50865 ore presunte per il servizio di cui sopra;

     

  3. metodologia di calcolo per la rendicontazione di 8424 ore per il “servizio di accompagnamento (art.1 c.3 lett.B)”;

     

  4. metodologia di calcolo per la rendicontazione di 4680 prestazioni per il “servizio di presa e portata al piano (art.1 c.3 lett.B)”;

  5. metodologia di calcolo per la rendicontazione di 9360 prestazioni per il “servizio di accompagnamento e di presa e portata al piano congiunto (art.1 c.3 lett.B)”;

  6. metodologia di calcolo per la rendicontazione di 312 ore per il “trasporto dedicato su chiamata diretta (Progetto “accessibilità a Venezia” art.1 c.3 lett.C)”;

     

Risposta:

R: Con riferimento ai punti a-b-c-d-e-f-g il Call center del Comune di Venezia ordina le prestazione che devono essere svolte giornalmente e che la ditta deve rendicontare mensilmente segnalando eventuali anomalie, in conformità a quanto richiesto dal capitolato all’art. 25.

Chiarimento n. 3

Domanda:

g) metodologia di calcolo per la rendicontazione di ……...(mancante di dati) per il “trasporto su gomma (Progetto “accessibilità a Venezia” art.1 c.3 lett.C)”;

Risposta:

R: Il trasporto su gomma è una prestazione sporadica: nell’ultimo anno è stato svolto un unico trasporto per un unico utente

Chiarimento n. 4

Domanda:

h) tipologia di servizio, es. quanti con accompagnamento alla riva, quanti all’ingresso della destinazione e quanti al piano; come pure se trattasi o meno di trasporto cumulativo ecc;

Risposta:

R: Le caratteristiche del servizio di accompagnamento e del servizio di presa e portata al piano sono descritte all’art. 8 punto 2 del Capitolato. Le prestazioni di presa e portata al piano presunte sono complessivamente 4680, per il Servizio di accompagnamento sono previste 8424 ore fuori barca, come indicate all’art. 23 del Capitolato. Con riferimento al trasporto cumulativo all’art. 8 punto 1 lett h) è specificato che “in caso di trasporto collettivo di persone su sedie a rotelle, l’imbarcazione non può trasportarne più di due contemporaneamente”

Chiarimento n. 5

Domanda:

dotazioni sala operativa;

Risposta:

R: All’art. 6, comma 1 del Capitolato viene richiesta una centrale operativa con la funzione di attuare le richieste di trasporto, in raccordo con il call center dell'Amministrazione Comunale. Le caratteristiche devono essere indicate nel progetto di gestione ed essere congrue in relazione alla funzione da svolgersi.

Chiarimento n. 6

Domanda:

eventuali specifiche su servizi particolari.

Risposta:

R: I servizi sono quelli indicati nel Capitolato

Chiarimento n. 7

Domanda:

dalla lettura del Bando e capitolato d’appalto è praticamente impossibile poter presentare un’offerta coerente, oserei dire che trattasi di Bando di Gara criptico, giusto per portare un esempio abbiamo che nel capitolato speciale della gara si trova il dato del servizio di trasporto acqueo disabili che avrebbe un monte ore 50856 impossibile se non calcolato per ore lavoro dipendenti;

Risposta:

R: Riguardo al monte ore di 50.856 presunte per il triennio il calcolo è stato fatto come segue:

326 ore barca (si veda allegato A al capitolato) x 52 settimane x 3 anni.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Nell’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto “criteri di aggiudicazione” al comma 1 espressamante si dichiara che:- “L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016”:

Si chiede come si è giunti alla ratio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016?

Risposta:

il criterio di aggiudicazione viene definito dalla Stazione Appaltante secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità in relazione alla tipologia di appalto. L’art. 95 comma 3 lett. a prevederre, peraltro, che i contratti relativi ai servizi sociali siano aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Visto che per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale e nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, come da art. 23 comma 16 del D.lgs 50/2016:

Si chiede come si è giunti alla ratio dell’art. 23 “prezzo del servizio a base di gara” comma 3 dove ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Amministrazione Comunale ha stimato, pari a € 2.400.000,00.=, (duemilioniquattrocentomila/00) calcolati con riferimento al CCNL A.N.P.AS, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze e sulla base degli elementi previsti ai precedenti artt. 1, 8 e 12 del presente Capitolato?

Risposta:

Il costo del lavoro stimato è stato determinato su base storica, tenendo conto anche di un suo possibile trend di aumento.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Visto che in risposta del 10 febbraio 2020 ore 17.30 ci è stato comunicato che la normativa di riferimento è il “Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta”, approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale prot.gen. 24772/I^ del 25.6.1998:

Si chiede come si è giunti alla ratio che un regolamento alla navigazione sia divenuto Normativa di riferimento per il trasporto persone non di linea disabili?

 

Risposta:

Il “Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta”, in attuazione del D.Lgs. 422/1997, è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale prot. n. 24772/I del 25 giugno 1998, modificato con

  • deliberazione prot. n. 17778/VIII del 29 aprile 1999

  • deliberazione prot. n. 62247/III del 29 ottobre 2001

  • deliberazione n. 39 del 24 giugno 2014

  • deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 19 del 10 giugno 2015

  • deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29 giugno 2016

 

Il Regolamento, all’art. 25 testualmente recita:

Art. 25. Servizi di trasporto specifici di persone e/o cose per conto terzi.

1. I servizi di trasporto per conto terzi effettuati con unità lagunari speciali (idroambulanze di trasporto o di soccorso o assimilate, adibite anche al trasporto di plasma, di organi o veterinario, unità adattate per il trasporto di disabili e invalidi non deambulanti che impieghino un equipaggio minimo di due persone compreso il conducente, unità per i servizi di trasporto scolastici, unità adattate per il servizio di trasporto funebre e il trasporto di rifiuti provenienti dall’espurgo fosse settiche e pozzi neri), a tale effetto riconosciute idonee al servizio da parte dell’ente tecnico autorizzato e identificate con modalità stabilite dal Comune, sono soggetti ad autorizzazione comunale, che viene rilasciata, mediante procedura ad evidenza pubblica, senza riferimento al contingente comunale.

2. Le unità di cui al presente articolo sono iscritte nel registro delle navi e dei galleggianti della navigazione interna tenuto dall’Ispettorato di Porto di Venezia

 

Chiarimento n. 11

Domanda:

Visto che in risposta del 10 febbraio 2020 ore 17.30 ci è stato comunicato che l’attività oggetto di gara è quella di trasporto passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)

Si chiede come si è giunti alla ratio che il CVP del bando non ricomprenda tale servizio (CVP 60600000-4 Trasporti e servizi affini per via d’acqua)?

Risposta:

La risposta pubblicata nelle FAQ è più precisamente la seguente:

l’attività è quella di Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) e/o svolgimento di attività di trasporto per anziani e disabili”.

La tipologia delle prestazioni previste connota il servizio nell’ambito dell’assistenza sociale, anche in ragione della specificità urbanistica del centro storico di Venezia.